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Document 32002D0587

2002/587/CE: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla revisione del Manuale comune

OJ L 187, 16.7.2002, p. 50–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 32 - 33
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 32 - 33
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 32 - 33
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 32 - 33
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 32 - 33
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Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 32 - 33
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 32 - 33
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 32 - 33

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrog. impl. da 32009R0810

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/587/oj

32002D0587

2002/587/CE: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla revisione del Manuale comune

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 16/07/2002 pag. 0050 - 0051


Decisione del Consiglio

del 12 luglio 2002

relativa alla revisione del Manuale comune

(2002/587/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera(1),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia,

considerando quanto segue:

(1) È necessario abrogare talune disposizioni obsolete del Manuale comune(2), nonché aggiornare talune altre disposizioni al fine di renderle conformi alle disposizioni comunitarie in materia di diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, dei cittadini di uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo nonché dei cittadini della Confederazione elvetica.

(2) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della terza parte del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(3) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(3).

(4) In applicazione degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione e di conseguenza non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Manuale comune, parte II, è modificato nel modo seguente:

1) Il punto 1.4.7 si legge come segue: "1.4.7. Specifici accordi per quanto concerne i beneficiari del diritto comunitario (i cittadini dell'Unione europea, i cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e i cittadini della Confederazione elvetica, nonché i loro familiari) sono descritti ai punti da 6.1.1 a 6.1.4.

Le disposizioni dei punti 1.4.2, 1.4.5 e 1.4.6 si applicano anche ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e ai cittadini della Confederazione elvetica.

Inoltre le disposizioni di cui al secondo comma, quelle dei punti 1.4.1 bis, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.8 (fatte salve le disposizioni del punto 6.1.4) e 1.4.9 si applicano anche ai familiari dei cittadini dell'Unione europea, dei cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e dei cittadini della Confederazione elvetica che non sono cittadini di uno di tali Stati."

2) Il punto 2.1.5, secondo trattino, si legge come segue: "- sui documenti che consentono l'attraversamento della frontiera dei cittadini dell'Andorra, di Malta, di Monaco, di San Marino e della Svizzera,".

3) Il punto 3.3.1 è abrogato.

4) La numerazione al punto 3.3 è pertanto modificata nel modo seguente:

gli attuali punti 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7 e 3.3.8 diventano i punti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 e 3.3.7.

5) Il secondo comma del nuovo punto 3.3.1.3, lettera c), si legge nel modo seguente: "Il controllo dei passeggeri ... si effettua conformemente al punto 3.3.1.3, lettera b) ...".

6) Il nuovo punto 3.3.1 si legge come segue: "3.3.1. Il luogo del controllo delle persone, compreso il controllo dei bagagli a mano, sarà determinato secondo la seguente procedura:".

7) I punti 6.8.2 e 6.8.3 sono abrogati.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Pedersen

(1) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.

(2) Di cui all'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, sotto SCH/COM-ex (99) 13 (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1).

(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

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