EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0015

Direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

OJ L 105, 3.5.2000, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 71 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 141 - 142
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 141 - 142
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 97 - 98

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/15/oj

32000L0015

Direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 03/05/2000 pag. 0034 - 0035


Direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 10 aprile 2000

che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Sia la direttiva 64/432/CEE(4), sia il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(5), fanno riferimento alla creazione di basi di dati informatizzate per gli animali della specie bovina e suina che consentano di disporre di informazioni sugli animali e sui loro movimenti.

(2) È necessario garantire l'appropriata attuazione delle basi di dati nazionali funzionali per la registrazione dei movimenti degli animali della specie suina,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 14, paragrafo 3, parte C), punto 3, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:"Tuttavia, agli animali della specie suina si applicano soltanto i paragrafi 2, 3 e 4.";

2) all'articolo 14, paragrafo 3, parte C), è aggiunto il punto seguente:

"4) Al fine di garantire l'operatività delle basi di dati informatizzate relative agli animali della specie suina, le opportune modalità di applicazione, comprese le informazioni che devono essere contenute nelle basi di dati nazionali, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.";

3) l'articolo 18 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 18

Gli Stati membri che non hanno istituito un sistema di reti di sorveglianza riconosciuto provvedono affinché una base di dati informatizzata conforme alle disposizioni di cui all'articolo 14 sia pienamente operativa:

a) per gli animali della specie bovina, a decorrere dal 31 dicembre 1999;

b) per il registro delle aziende suinicole a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, parte C), punto 2, a decorrere dal 31 dicembre 2000;

c) per i movimenti di animali della specie suina a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, parte C), punto 3:

- in partenza dall'azienda di nascita, al più tardi il 31 dicembre 2001,

- in partenza da tutte le altre aziende, al più tardi il 31 dicembre 2002.

Ogni registrazione nella base di dati riguarderà un movimento di animali della specie suina. La registrazione comprenderà almeno il numero di suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza e la data di arrivo."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Gama

(1) GU C 100 del 2.4.1998, pag. 23.

(2) GU C 235 del 27.7.1998, pag. 59.

(3) Parere del Parlamento europeo del 16 giugno 1998 (GU C 210 del 6.7.1998, pag. 30), confermato il 16 settembre 1999, posizione comune del Consiglio del 24 gennaio 2000 (GU C 83 del 22.3.2000, pag. 84) e decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2000.

(4) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata e aggiornata dalla direttiva 97/12/CE del Consiglio (GU L 109 del 25.4.1997, pag. 1) e modificata da ultimo dalla direttiva 98/99/CE del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 107).

(5) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

Top