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Document 32000D0586

Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

OJ L 248, 3.10.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 3 - 4
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 3 - 4
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 3 - 4
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 3 - 4
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 3 - 4
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 3 - 4
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 3 - 4
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 3 - 4
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 3 - 4
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 48 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 48 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 29 - 30

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/586/oj

32000D0586

Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2000, che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

Gazzetta ufficiale n. L 248 del 03/10/2000 pag. 0001 - 0002


Decisione del Consiglio

del 28 settembre 2000

che istituisce una procedura per la modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni

(2000/586/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettera b), e gli articoli 32 e 34,

vista l'iniziativa del Granducato di Lussemburgo(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) Il 24 giugno 1997 i governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia hanno approvato un protocollo che modifica gli articoli 40, 41 e 65 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 (in prosieguo denominato "il protocollo") che prevede una procedura semplificata per la modifica dei riferimenti ad "agenti", "autorità" e "ministeri competenti" contenuti in questi articoli.

(2) Il 1o maggio 1999, data di entrata in vigore del trattato di Amsterdam, che prevede, tra l'altro, l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, il protocollo non era entrato in vigore.

(3) Il protocollo non costituisce parte dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.

(4) Dopo l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea gli Stati membri non possono più modificare la convenzione di applicazione dell'accordo Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, (in prosieguo denominata "convenzione Schengen").

(5) Dopo l'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea è ancora necessario istituire una procedura semplificata per modificare i riferimenti ad "agenti", "autorità" e "ministeri competenti" con la quale il Consiglio autorizzerebbe ciascuno Stato membro ad emendare i riferimenti ai propri "agenti", "autorità" e "ministeri competenti" di cui alle disposizioni dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e dell'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione di Schengen (integrata dalle disposizioni degli accordi di adesione alla convenzione di Schengen), qualora in seguito a modifiche e riorganizzazioni interne il riferimento esistente non risulti più accurato, senza che sia necessaria la modifica dei riferimenti per cui è richiesta un'adozione formale da parte del Consiglio.

(6) Le modifiche alle disposizioni succitate che non derivano meramente da modifiche o riorganizzazioni interne bensì mirano ad estendere le competenze a norma degli articoli 40 e 41 ad altri "agenti" e "autorità" sono adottate secondo le pertinenti disposizione del trattato.

(7) Il Regno Unito prenderà parte alla presente decisione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(3) per quanto la presente decisione riguarda le disposizioni dell'acquis di Schengen elencate nella presente decisione.

(8) La presente decisione sviluppa ulteriormente le disposizioni per le quali una più stretta cooperazione è stata autorizzata a norma del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e che rientrano in uno dei settori contemplati dall'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(4),

DECIDE:

Articolo 1

1. Ciascuno Stato membro può modificare i riferimenti di cui all'articolo 40, paragrafi 4 e 5, all'articolo 41, paragrafo 7 e all'articolo 65, paragrafo 2 della convenzione Schengen ad "agenti", "autorità" e "ministeri competenti" in relazione ai propri agenti, autorità o ministeri competenti, allorché, a seguito di modifiche o riorganizzazioni interne, i riferimenti esistenti non sono più accurati.

2. Gli Stati membri interessati notificano le modifiche effettuate a norma del paragrafo 1 al Segretariato generale del Consiglio, che ne informa tutti i membri del Consiglio.

3. Il Consiglio provvede alla pubblicazione della modifica nella Gazzetta ufficiale.

4. L'emendamento ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella suddetta Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

La procedura di cui nell'articolo 1 si applica parimenti agli emendamenti già introdotti a norma dell'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Vaillant

(1) GU C 131 del 12.5.2000, pag. 7.

(2) Parere espresso il 14 giugno 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

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