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Document 31999D0579

99/579/CE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica le decisioni 93/42/CEE e 95/109/CE relative a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a talune parti del territorio della Comunità e che revoca la decisione 97/250/CE [notificata con il numero C(1999) 2477] (Testo rilevante ai fini del SEE)

OJ L 219, 19.8.1999, p. 53–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/579/oj

31999D0579

99/579/CE: Decisione della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica le decisioni 93/42/CEE e 95/109/CE relative a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a talune parti del territorio della Comunità e che revoca la decisione 97/250/CE [notificata con il numero C(1999) 2477] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 219 del 19/08/1999 pag. 0053 - 0055


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1999

che modifica le decisioni 93/42/CEE e 95/109/CE relative a garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati a talune parti del territorio della Comunità e che revoca la decisione 97/250/CE

[notificata con il numero C(1999) 2477]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/579/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/99/CE(2), in particolare gli articoli 9 e 10,

(1) considerando che la decisione 93/42/CEE della Commissione(3), modificata dalla decisione 98/548/CE(4), prevede garanzie supplementari per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva per i bovini destinati alla Danimarca, alla Finlandia, alla Svezia e a talune regioni dell'Austria indenni da tale malattia;

(2) considerando che l'Austria ritiene il proprio territorio indenne dalla rinotracheite bovina infettiva ed ha presentato a sostegno la documentazione pertinente alla Commissione;

(3) considerando che le autorità austriache applicano per i movimenti dei bovini nel proprio territorio norme almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente decisione;

(4) considerando che è opportuno proporre alcune garanzie supplementari a tutela dei progressi compiuti in Austria; che è quindi opportuno modificare la decisione suddetta prevedendo le stesse garanzie per tutte le regioni dell'Austria;

(5) considerando che per salvaguardare i progressi realizzati e concludere con successo i programmi avviati per l'eradicazione della rinotracheite bovina infettiva la Commissione ha concesso all'Austria talune garanzie supplementari con la decisione 95/109/CE(5), modificata da ultimo dalla decisione 98/621/CE(6); che alla luce delle misure proposte occore modificare in conformità tale decisione;

(6) considerando che un piano di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva in Austria è stato approvato per tre anni con la decisione 97/250/CE della Commissione(7); che alla luce delle misure proposte occorre abrogare tale decisione;

(7) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/42/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 2

Per i bovini destinati a Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione, il certificato sanitario di cui all'allegato F, modello 1, della direttiva 64/432/CEE deve essere completato nella sezione C, punto 4, nel modo seguente:

- dopo il primo trattino va inserita la dicitura 'Rinotracheite bovina infettiva',

- il testo del secondo trattino deve recare il riferimento alla decisione 93/42/CE della Commissione."

2) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 95/109/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 2

Per i bovini destinati a Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione, il certificato sanitario di cui all'allegato F, modello 1, della direttiva 64/432/CEE deve essere completato nella sezione C, punto 4, nel modo seguente:

- dopo il primo trattino va inserita la dicitura 'Rinotracheite bovina infettiva',

- il testo del secondo trattino deve recare il riferimento alla decisione 95/109/CE della Commissione."

2) Nell'allegato è soppresso il riferimento all'Austria.

Articolo 3

La decisione 97/250/CE è abrogata.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 1999.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 107.

(3) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 50.

(4) GU L 263 del 26.9.1998, pag. 35.

(5) GU L 79 del 7.4.1995, pag. 32.

(6) GU L 296 del 5.11.1998, pag. 15.

(7) GU L 98 del 15.4.1997, pag. 19.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

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