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Document 31995L0025

Direttiva 95/25/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina

OJ L 243, 11.10.1995, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; abrog. impl. da 397L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/25/oj

31995L0025

Direttiva 95/25/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina

Gazzetta ufficiale n. L 243 del 11/10/1995 pag. 0016 - 0016


DIRETTIVA 95/25/CE DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1995

che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 64/432/CEE (4), stabilisce le condizioni che devono soddisfare i bovini destinati agli scambi;

considerando che nella prospettiva di un'estensione di queste norme all'immissione sul mercato di detti animali è necessario tener conto del miglioramento della situazione negli Stati membri per quanto riguarda la brucellosi e la tubercolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 64/432/CEE è aggiunta la seguente lettera g):

«g) in deroga alle disposizioni previste alle lettere a) e b), non essere sottoposti ai requisiti delle prove previste in dette lettere a) e b), qualora si tratti di bovini di età inferiore ai 30 mesi destinati alla produzione di carne e qualora:

- provengano da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi ed ufficialmente indenne da brucellosi;

- siano identificati da un contrassegno specifico al momento del carico e restino sotto controllo fino al momento della macellazione;

- non siano entrati in contatto, durante il trasporto, con bovini che non provengono da allevamenti ufficialmente indenni;

e purché:

- queste disposizioni siano limitate a scambi tra Stati membri con lo stesso status sanitario per quanto riguarda la tubercolosi e la brucellosi;

- lo Stato membro di destinazione prenda tutte le misure per evitare la contaminazione degli allevamenti indigeni.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedono eventualmente le sanzioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. VASSEUR

(1) GU n. C 33 del 2. 2. 1994, pag. 1.

(2) GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 105.

(3) GU n. C 133 del 16. 5. 1994, pag. 31.

(4) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

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