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Document 31994D0274

94/274/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 1994, che stabilisce il sistema di identificazione per i cani e i gatti immessi sul mercato nel Regno Unito e in Irlanda e non originari di questi paesi

OJ L 117, 7.5.1994, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 057 P. 79 - 79
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 057 P. 79 - 79
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 108 - 108
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 108 - 108
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 108 - 108
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 108 - 108
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 108 - 108
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 108 - 108
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 108 - 108
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 108 - 108
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 108 - 108
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 269 - 269
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 269 - 269
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 013 P. 177 - 177

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; abrogato da 32013D0519

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/274/oj

31994D0274

94/274/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 1994, che stabilisce il sistema di identificazione per i cani e i gatti immessi sul mercato nel Regno Unito e in Irlanda e non originari di questi paesi

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 07/05/1994 pag. 0040 - 0040
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0079
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0079


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1994 che stabilisce il sistema di identificazione per i cani e i gatti immessi sul mercato nel Regno Unito e in Irlanda e non originari di questi paesi (94/274/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), punto iii),

considerando che è necessario definire un sistema per l'identificazione di cani e gatti immessi sul mercato nel Regno Unito e in Irlanda, e non originari di questi paesi;

considerando che la tecnologia per l'identificazione elettronica di cani e gatti è in grado di fornire un sistema a basso costo, a prova di frode e relativamente indolore; che è pertanto opportuno prevedere l'impiego di un sistema elettronico per l'identificazione di cani e gatti;

considerando che, data la molteplicità dei sistemi elettronici utilizzati, il proprietario o il commerciante è tenuto a dimostrare con soddisfazione del veterinario ufficiale che il cane o il gatto è correttamente identificato;

considerando che, in attesa che venga definita una norma internazionale, occorre stabilire, a titolo provvisorio, che i sistemi elettronici utilizzati siano quelli impiegati negli Stati membri di origine degli animali; che questa situazione verrà riconsiderata in base ai progressi realizzati nell'armonizzazione delle norme per l'identificazione elettronica di cani e gatti;

considerando che la presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future sul trasporto di animali da compagnia all'interno della Comunità, in quanto i problemi legati all'identificazione di questi animali sono di diversa natura;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema di identificazione impiegato per i cani e i gatti immessi sul mercato nel Regno Unito e in Irlanda e non originari di questi paesi è un sistema elettronico.

Articolo 2

1. Il sistema elettronico di cui all'articolo 1 consiste in un trasponditore da impiantare e dev'essere uno dei sistemi utilizzati nello Stato membro d'origine dei cani e dei gatti.

2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri i sistemi elettronici utilizzati nel suo territorio per l'identificazione di cani e gatti.

3. Il proprietario o il commerciante è tenuto a dimostrare con soddisfazione del veterinario ufficiale che il cane e il gatto è correttamente identificato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.

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