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Document 31994D0273
94/273/EC: Commission Decision of 18 April 1994 concerning veterinary certification for placing on the market in the United Kingdom and Ireland of dogs and cats not originating in those countries
94/273/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 1994, relativa all'istituzione di un certificato veterinario per l'immissione sul mercato, nel Regno Unito e in Irlanda, di cani e gatti non originari di questi paesi
94/273/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 1994, relativa all'istituzione di un certificato veterinario per l'immissione sul mercato, nel Regno Unito e in Irlanda, di cani e gatti non originari di questi paesi
OJ L 117, 7.5.1994, p. 37–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 057 P. 76 - 78
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 057 P. 76 - 78
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 016 P. 105 - 107
No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2004; abrogato da 32004D0595
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 32001D0298 | sostituzione | allegato | 31/07/2001 | |
Repealed by | 32004D0595 |
94/273/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 1994, relativa all'istituzione di un certificato veterinario per l'immissione sul mercato, nel Regno Unito e in Irlanda, di cani e gatti non originari di questi paesi
Gazzetta ufficiale n. L 117 del 07/05/1994 pag. 0037 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 57 pag. 0076
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 57 pag. 0076
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1994 relativa all'istituzione di un certificato veterinario per l'immissione sul mercato, nel Regno Unito e in Irlanda, di cani e gatti non originari di questi paesi (94/273/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), punto vii), considerando che è necessario istituire un certificato veterinario per i cani e i gatti che vengono immessi sul mercato nel Regno Unito e in Irlanda, ma non sono originari di questi paesi; considerando che gli animali in questione debbono soddisfare ai requisiti sanitari prescritti, conformemente al certificato e con l'opportuna attestazione di un veterinario autorizzato; considerando che, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), punto vii), i cani e i gatti debbono essere muniti di un libretto di vaccinazione individuale; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il modello del certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), punto vii) della direttiva 92/65/CEE figura in allegato. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione (1) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54. ALLEGATO (1) I certificati sanitari possono riguardare solamente animali trasportati con gli stessi mezzi di trasporto, provenienti dalla stessa azienda e inviati allo stesso destinatario. (2) Depennare la menzione inutile. (3) Il certificato è valido solamente per una specie alla volta. (4) Indicare il numero di registrazione per automezzi pesanti, furgoni o veicoli, il numero di volo per gli aeromobili, il nome per la nave e, per il trasporto su ferrovia, la data e l'ora prevista di arrivo. (5) Depennare la menzione inutile.