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Document 31992L0067

Direttiva 92/67/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che modifica la direttiva 89/662/CEE relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

OJ L 268, 14.9.1992, p. 73–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 045 P. 72 - 73
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 045 P. 72 - 73
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 175 - 176
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 175 - 176
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 175 - 176
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 175 - 176
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 175 - 176
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 175 - 176
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 175 - 176
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 175 - 176
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 175 - 176
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 163 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 163 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 32 - 33

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/67/oj

31992L0067

Direttiva 92/67/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che modifica la direttiva 89/662/CEE relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 14/09/1992 pag. 0073 - 0074
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0072
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0072


DIRETTIVA 92/67/CEE DEL CONSIGLIO del 14 luglio 1992 che modifica la direttiva 89/662/CEE relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la Comunità deve adottare le misure intese ad istituire progressivamente il mercato interno entro un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che la direttiva 89/662/CEE (3) ha stabilito che i controlli veterinari su taluni prodotti di origine animale non siano più effettuati alle frontiere interne della Comunità;

considerando che, dopo l'adozione della direttiva 89/662/CEE, il Consiglio ha stabilito i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti provenienti dai paesi terzi introdotti nella Comunità; che in proposito occorre tener conto delle disposizioni della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4), e della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (5);

considerando che, a norma dell'articolo 14, terzo comma della direttiva 89/662/CEE, occorre stabilire anteriormente al 31 dicembre 1991 il regime definitivo applicabile agli scambi dei prodotti contemplati nell'allegato B;

considerando che, a norma dell'articolo 21, quarto comma della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (6), occorre includere nel campo di applicazione della direttiva 89/662/CEE e della stessa direttiva gli animali e i prodotti di origine animale non soggetti a dette direttive;

considerando che, a norma dell'articolo 21 della direttiva 89/662/CEE, occorre determinare il regime applicabile alla scadenza delle disposizioni transitorie previste all'articolo 20; che in proposito occorre prendere in considerazione i progressi realizzati nella Comunità per quanto riguarda sia la determinazione di norme per i prodotti provenienti dai paesi terzi, sia l'armonizzazione delle misure di lotta contro l'afta epizootica e la peste suina, concretizzatisi nella direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, recante modifica della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, della direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e della direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (7), e nella direttiva 91/685/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che modifica la direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (8);

considerando che, alla luce soprattutto della favorevole evoluzione dell'armonizzazione nel settore veterinario, è opportuno stabilire la soppressione, in data 1o luglio 1992, dei controlli veterinari alle frontiere interne effettuati su tutti i prodotti di origine animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/662/CEE è così modificata:

1) Nell'articolo 6, paragrafo 2, la data «1o gennaio 1993» è sostituita dalla data «1o luglio 1992».

2) Nell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: «salvo nel caso previsto nel quarto comma».

3) Nell'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma, le seguenti parole sono soppresse: «e - fatte salve le suddette vie di ricorso -».

4) Nell'articolo 14, primo comma, le parole seguenti sono soppresse: «fino al 31 dicembre 1992».

5) Il testo dell'articolo 14, secondo e terzo comma, è sostituito dal comma seguente:

«Gli Stati membri comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri le condizioni e le modalità relative agli scambi dei prodotti di cui al primo comma.»

6) Il testo dell'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 16

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, secondo un modello armonizzato, le informazioni essenziali relative ai controlli eseguiti in forza della presente direttiva.

2. La Commissione esamina, nel quadro del comitato veterinario permanente, le informazioni di cui al paragrafo 1. Essa può adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 18, le misure appropriate.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la periodicità della trasmissione delle informazioni, il modello da adottare e la natura delle informazioni, sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 18.»

7) L'articolo 19, paragrafo 1 è soppresso.

8) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 20

Fino al 31 dicembre 1992 e per permettere una realizzazione progressiva del regime di controllo previsto dalla presente direttiva gli Stati membri possono operare nel corso del trasporto:

- un controllo su documenti per i prodotti di cui agli allegati A e B o importati in provenienza da paesi terzi;

- controlli veterinari aleatori, non discriminatori, sui prodotti di cui all'allegato B.»

9) L'articolo 21 è soppresso.

10) Nell'allegato B è aggiunto il comma seguente:

«Altri prodotti di origine animale che non figurano nell'allegato A della presente direttiva, né nell'allegato A o nell'allegato B, punto B della direttiva 90/425/CEE (9)(): questi prodotti saranno definiti secondo la procedura prevista all'articolo 18.

(10)() GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. C 164 dell'1. 7. 1992, pag. 28.(2) Parere reso il 1o luglio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(3) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).(5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56. Direttiva modificata dalla direttiva 91/628/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17).(6) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/628/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17).(7) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 13.(8) GU n. L 377 dal 31. 12. 1991, pag. 1.

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