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Document 31991L0174

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE

OJ L 85, 5.4.1991, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 036 P. 232 - 233
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 036 P. 232 - 233
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 177 - 178
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 172 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 172 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 17 - 18

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018; abrogato da 32016R1012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/174/oj

31991L0174

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 05/04/1991 pag. 0037 - 0038
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0232
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0232


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1991 relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (91/174/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli animali di razza, in quanto animali vivi, sono compresi nell'elenco di cui all'allegato II del trattato;

considerando che l'allevamento di animali di razza rientra generalmente fra le attività agricole; che esso rappresenta una fonte di reddito per una parte della popolazione rurale e merita pertanto di essere incentivato;

considerando che per le specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina sono state previste, nell'ambito comunitario, norme specifiche di armonizzazione in campo zootecnico;

considerando che, ai fini di uno sviluppo razionale dell'allevamento di animali di razza e per accrescere così la produttività del settore, è opportuno emanare norme comunitarie in materia di commercializzazione di questi animali;

considerando che, in linea di massima, gli scambi intracomunitari non possono essere vietati, limitati o ostacolati;

considerando che occorre estendere ai bufali riproduttori di razza pura le disposizioni applicabili ai bovini riproduttori di razza pura e modificare di conseguenza la direttiva 77/504/CEE (4);

considerando che occorre prevedere che le disposizioni della direttiva 90/425/CEE (5) siano applicabili a questo settore;

considerando che è d'uopo disporre che le importazioni di animali di razza provenienti da paesi terzi non possano essere effettuate a condizioni meno rigorose di quelle applicate nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intende per animali di razza: ogni animale d'allevamento contemplato nell'allegato II del trattato, i cui scambi non siano ancora stati oggetto di regolamentazione comunitaria zootecnica più specifica e che sia iscritto oppure registrato in un registro o in un libro genealogico tenuto da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta. Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

- la commercializzazione di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi non sia vietata, limitata od ostacolata per motivi di carattere zootecnico o genealogico;

- per assicurare il rispetto delle disposizioni del primo trattino i criteri di autorizzazione e di riconoscimento delle organizzazioni o delle associazioni di allevatori, i criteri d'iscrizione o di registrazione nei registri e nei libri genealogici, i criteri di ammissione alla riproduzione di animali di razza e all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, nonché il certificato da prescrivere ai fini della loro commercializzazione siano stabiliti in modo non discriminatorio, nel rispetto dei principi stabiliti dall'organizzazione o dall'associazione che tiene il registro o il libro genealogico dell'origine della razza.

Nell'attesa dell'attuazione delle eventuali modalità d'applicazione di cui all'articolo 6, le legislazioni nazionali rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato. Articolo 3

All'articolo 1, lettera a) della direttiva 77/504/CEE le parole « compresi i bufali » vengono inserite dopo le parole « della specie bovina ». Articolo 4

Al capitolo II dell'allegato A della direttiva 90/425/CEE, viene aggiunta la seguente rubrica:

« Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza.

GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37. » Articolo 5 Fino all'applicazione di una regolamentazione comunitaria in materia, le condizioni applicabili alle importazioni in provenienza da paesi terzi di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, non devono essere più favorevoli di quelle vigenti negli scambi intracomunitari. Articolo 6

Le modalità d'applicazione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 11 della direttiva 88/661/CEE (6). Articolo 7

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 1o gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari dalla presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN (1) GU n. C 304 del 29. 11. 1988, pag. 6. (2) GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 365. (3) GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 25. (4) GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8). (5) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/675/CEE (GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1). (6) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36.

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