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Document 31989L0397

Direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

OJ L 186, 30.6.1989, p. 23–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 019 P. 47 - 50
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 019 P. 47 - 50
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 010 P. 5 - 8
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 010 P. 5 - 8
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 010 P. 5 - 8
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 010 P. 5 - 8
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 010 P. 5 - 8
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 010 P. 5 - 8
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 010 P. 5 - 8
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 010 P. 5 - 8
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 010 P. 5 - 8

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005; abrogato da 32004R0882

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/397/oj

31989L0397

Direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 30/06/1989 pag. 0023 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0047
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0047


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1989 relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (89/397/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli scambi di prodotti alimentari occupano una posizione di grande rilievo nel mercato comune; che tutti gli Stati membri devono tutelare la salute e gli interessi economici dei loro cittadini; che in tale contesto priorità assoluta spetta alla tutela della salute e che a tal fine è necessario armonizzare e rendere più efficace il controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

considerando tuttavia che le differenze esistenti tra le legislazioni nazionali a proposito di controlli di questo tipo sono tali da ostacolare la libera circolazione delle merci;

considerando che occorre perciò operare un ravvicinamento delle legislazioni;

considerando che in un primo tempo è opportuno armonizzare i principi generali su cui le attività di controllo vanno impostate;

considerando che a completamento dei principi generali potranno all'occorrenza venir adottate successivamente disposizioni particolari;

considerando che la presente direttiva ha per oggetto il controllo della conformità degli alimenti alla legislazione alimentare; che quest'ultima comprende le disposizioni relative alla protezione della salute, le norme di composizione e quelle relative alla qualità miranti a garantire la protezione degli interessi economici dei consumatori, nonché le disposizioni relative alla loro informazione ed alla lealtà delle transazioni commerciali;

considerando che contemporaneamente ai prodotti alimentari è opportuno controllare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con essi;

considerando che nella prospettiva del compimento del mercato interno i prodotti alimentari destinati ad attraver-

GU n. C 88 del 5. 4. 1987, pag. 14 e

GU n. C 131 del 27. 5. 1989, pag. 6.

sare le frontiere intracomunitarie devono essere controllati con altrettanta cura di quelli destinati ad essere commercializzati nello Stato membro di fabbricazione;

considerando che, a tal fine, il controllo deve basarsi in linea di principio sulle disposizioni vigenti nello Stato membro di fabbricazione; che però siffatto principio si applica solo quando mezzi appropriati, compresa la presentazione di documenti commerciali, permettano di stabilire, in modo soddisfacente per l'autorità incaricata del controllo, che il prodotto di cui trattasi è destinato ad essere spedito in un altro Stato membro ed è conforme alle disposizioni ivi vigenti;

considerando che, per essere efficaci, i controlli devono essere regolari, non devono essere soggetti a limitazioni concernenti l'oggetto, la fase ed il momento scelti per effettuarli e devono assumere le forme più idonee a garantirne l'efficacia;

considerando che, per assicurare che le procedure di controllo non vengano eluse, è necessario prevedere che gli Stati membri non escludano da un controllo appropriato un prodotto per il fatto che è destinato all'esportazione fuori della Comunità;

considerando che è necessario attribuire ai controllori poteri adeguati;

considerando che, se da un lato non è opportuno riconoscere alle imprese il diritto di opporsi ai controlli, occorre dall'altro salvaguardare i loro diritti legittimi, in particolare il segreto di produzione e il diritto di ricorso;

considerando che le autorità responsabili del controllo dei prodotti alimentari possono differire da uno Stato membro all'altro; che è quindi opportuno pubblicare un elenco delle autorità competenti in questo settore in ciascuno Stato membro, in cui siano anche indicati i territori di rispettiva competenza e i laboratori abilitati ad effettuare le analisi nell'ambito dei controlli suddetti;

considerando che i controlli ufficiali devono contribuire efficacemente a prevenire le infrazioni alla legislazione relativa ai prodotti alimentari; che a tal fine essi devono essere programmati in funzione di criteri appropriati;

considerando che, pur se spetta in primo luogo agli Stati membri adottare i rispettivi programmi di controllo, è necessario disporre altresì, nella prospettiva del completamento e del funzionamento del mercato interno, di programmi coordinati a livello comunitario;

considerando che l'esecuzione dei programmi nazionali e dei programmi coordinati consentirà di acquisire l'esperienza

che nella fase attuale è ancora di gran lunga insufficiente; che sulla base di tale esperienza potrà risultare necessaria una revisione della presente direttiva per migliorare il regime da essa fissato;

considerando che è opportuno lasciare agli Stati membri una certa libertà per quanto riguarda i mezzi pratici di attuazione dei controlli per non interferire in sistemi ben collaudati e adeguati alle situazioni particolari di ogni Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 1. La presente direttiva definisce i principi generali per l'esecuzione del controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

2. Ai fini della presente direttiva si intende per «controllo ufficiale dei prodotti alimentari» - in appresso denominato «controllo» - il controllo, effettuato dalle autorità competenti, della conformità

- dei prodotti alimentari,

- degli additivi alimentari, delle vitamine, dei sali minerali, degli oligoelementi e degli altri additivi destinati ad essere venduti in quanto tali,

- dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con tali prodotti alimentari,

alle disposizioni miranti a prevenire i rischi per la pubblica sanità, ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali o a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti all'informazione di questi ultimi.

3. L'applicazione della presente direttiva non pregiudica le disposizioni adottate nel quadro di regolamentazioni comunitarie più specifiche.

4. La presente direttiva non si applica ai controlli metrologici.

Articolo 2 1. Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti utili affinché il controllo sia effettuato conformemente alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri provvedono che i prodotti destinati ad essere spediti in un altro Stato membro siano controllati con la stessa attenzione di quelli destinati ad essere commercializzati nel proprio territorio.

Articolo 3 Gli Stati membri non escludono da un controllo appropriato un prodotto per il fatto che è destinato ad essere esportato fuori della Comunità.

Articolo 4 1. Il controllo si effettua:

a) in modo regolare,

b) nei casi in cui si sospetti la non conformità dei pro-

dotti.

2. Il controllo si effettua in maniera proporzionata all'obiettivo perseguito.

3. Il controllo è esteso a tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, dell'importazione nella Comunità, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e del commercio.

4. Il controllo si effettua in generale senza preavviso.

5. La competente autorità è tenuta in ogni singolo caso a scegliere, tra le fasi elencate al paragrafo 3, quella o quelle più idonee alla ricerca prevista.

Articolo 5 Il controllo consiste in una o più delle operazioni seguenti, conformemente alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 ed in funzione della ricerca prevista:

1) ispezione,

2) prelievo ed analisi di campioni,

3) controllo dell'igiene del personale,

4) esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere,

5) esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall'impresa e dei relativi risultati.

Articolo 6 1. Sono sottoposti ad ispezione:

a)

lo stato e l'impiego nelle differenti fasi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di terreni, locali, uffici, installazioni e relativo ambiente, mezzi di trasporto, attrezzature e materiali;

b)

le materie prime, gli ingredienti, i coadiuvanti tecnologici e gli altri prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione dei prodotti alimentari;

c)

i prodotti semilavorati;

d)

i prodotti finiti;

e)

i materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari;

f)

i prodotti e i procedimenti di pulizia e manutenzione nonché gli antiparassitari;

g)

i processi utilizzati per fabbricare o lavorare i prodotti alimentari;

h)

l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;

i)

i mezzi di conservazione.

2. Le operazioni di cui al paragrafo 1 possono all'occorrenza essere integrate:

- dall'audizione del responsabile dell'impresa ispezionata e delle persone che lavorano per conto di questa impresa;

- dal rilevamento dei valori registrati dagli strumenti di misurazione installati dall'impresa;

- da controlli, effettuati dall'autorità competente con strumenti propri, delle misurazioni effettuate con strumenti installati dall'impresa.

Articolo 7 1. A fini d'analisi possono venire prelevati campioni

dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da

b) a f).

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire alle persone soggette al controllo il beneficio di un'eventuale controperizia.

2. Le analisi sono effettuate da laboratori ufficiali.

Gli Stati membri possono anche autorizzare altri laboratori ad effettuare dette analisi.

Articolo 8 Sono sottoposte al controllo dell'igiene di cui all'articolo 5, punto 3), le persone che, direttamente o indirettamente, per esercitare le loro mansioni entrano in contatto con le mate-

rie ed i prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da

b) a f).

Scopo del controllo è verificare che siano rispettate le norme igieniche riguardanti la pulizia personale e l'abbigliamento.

Il controllo viene effettuato a prescindere dagli esami

medici.

Articolo 9 1. Gli agenti incaricati del controllo possono prendere conoscenza del materiale scritto e dei documenti d'altro genere in possesso delle persone fisiche e giuridiche nelle differenti fasi di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

2. Gli agenti incaricati del controllo possono parimenti fare copie od estratti del materiale scritto e dei documenti d'altro genere sottoposti al loro esame.

Articolo 10 Allorché gli agenti incaricati del controllo constatano o sospettano un'irregolarità, adottano i provvedimenti necessari.

Articolo 11 1. Gli Stati membri garantiscono agli agenti incaricati del controllo il diritto di procedere alle operazioni previste dagli articoli da 6 a 10.

2. Gli Stati membri prescrivono che le persone fisiche e giuridiche interessate siano tenute a sottoporsi al controllo esercitato conformemente alla presente direttiva e ad assistere gli agenti incaricati del controllo nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 12 1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le persone fisiche e giuridiche soggette al controllo godano del diritto di presentare ricorso contro i provvedimenti presi dall'autorità competente per l'esercizio del controllo.

2. Essi prescrivono che gli agenti incaricati del controllo siano tenuti al segreto professionale.

Articolo 13 Al fine di garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutti gli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro un anno dall'adozione della presente direttiva, una relazione su:

a) le disposizioni relative alla formazione degli agenti incaricati del controllo dei prodotti alimentari, attualmente in vigore negli Stati membri;

b)

la possibilità di elaborare disposizioni comunitarie relative alla definizione della formazione di base e del perfezionamento degli agenti incaricati del controllo dei prodotti alimentari;

c)

la possibilità di fissare norme di qualità comunitarie per tutti i laboratori che partecipano ai controlli e al prelievo di campioni nel quadro della presente direttiva;

d)

la possibilità di istituire un servizio di controllo comunitario, che preveda anche lo scambio di informazioni fra tutte le istituzioni e persone interessate ai controlli.

Articolo 14 1. La o le competenti autorità degli Stati membri elaborano programmi previsionali che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) durante un periodo determinato.

2. Ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1g maggio, le informazioni utili relative all'esecuzione, durante l'anno precedente, dei programmi di cui al paragrafo 1, precisando

- i criteri che hanno presieduto all'elaborazione dei programmi,

- il numero e la natura dei controlli effettuati,

- il numero e la natura delle infrazioni constatate.

3. Ogni anno, anteriormente al 16 ottobre, e per la prima volta nel 1991, la Commissione rivolge agli Stati membri, dopo averli consultati nell'ambito del comitato permanente dei prodotti alimentari, una raccomandazione per un programma coordinato di controlli per l'anno successivo. La raccomandazione può costituire oggetto di ulteriori adattamenti resisi necessari durante l'esecuzione del programma coordinato.

Il programma coordinato indica in particolare i criteri che conviene adottare in via prioritaria ai fini dell'esecuzione.

Le informazioni previste al paragrafo 2 contengono un capitolo distinto e specifico concernente l'esecuzione del programma coordinato.

4. Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della notifica della presente direttiva, la Commissione trasmette al Consiglio una relazione in merito all'applicazione del presente articolo, eventualmente corredata delle opportune proposte.

Articolo 15 Ogni Stato membro comunica alla Commissione:

- la o le competenti autorità, l'estensione del territorio di loro competenza e le loro funzioni;

- il o i laboratori ufficiali o riconosciuti dalle competenti autorità cui è stato affidato l'incarico di effettuare le analisi nell'ambito del controllo.

Detti elenchi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, - serie C.

Articolo 16 Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro dodici mesi dalla notifica della presente direttiva (4), le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ventiquattro mesi da detta notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 17 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. SOLBES

(1) GU n. C 20 del 27. 1. 1987, pag. 6,(2) GU n. C 345 del 21. 12. 1987, pag. 80 e GU n. C 120 del

16. 5. 1989.

(3) GU n. C 347 del 22. 12. 1987, pag. 1.(4) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il

20 giugno 1989.

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