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Document 31984L0643

Direttiva 84/643/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa dei suini

OJ L 339, 27.12.1984, p. 27–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 033 P. 50 - 52
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 033 P. 50 - 52
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 018 P. 83 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 018 P. 83 - 85
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 151 - 153
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 151 - 153
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 151 - 153
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 151 - 153
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 151 - 153
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 151 - 153
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 151 - 153
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 151 - 153
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 151 - 153
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 23 - 25

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/643/oj

31984L0643

Direttiva 84/643/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative all'afta epizootica e alla malattia vescicolosa dei suini

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 27/12/1984 pag. 0027 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 18 pag. 0083
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 33 pag. 0050
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 18 pag. 0083
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 33 pag. 0050


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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell ' 11 dicembre 1984

che modifica le direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative all ' afta epizootica e alla malattia vescicolosa dei suini

( 84/643/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 43 e 100 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che la direttiva 64/432/CEE ( 4 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 83/646/CEE ( 5 ) , stabilisce i requisti di carattere sanitario che devono presentare gli animali vivi delle specie bovina e suina destinati agli scambi intracomunitari ;

considerando che gli Stati membri applicano attualmente politiche diverse in materia di controllo e prevenzione dell ' afta epizootica , che occorre fornire a tutti gli Stati membri , qualunque sia la politica sanitaria da essi praticata , garanzie adeguate che sono assolutamente indispensabili in attesa che vengano attuare misure armonizzate di lotta contro l ' afta epizootica ;

considerando che , nell ' ambito delle disposizioni applicabili agli scambi intracomunitari di suini vivi , è necessario mantenere determinare garanzie contro la malattia vescicolosa dei suini ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 64/432/CEE è modifica come segue :

1 . all ' articolo 3 , paragrafo 3 :

- la lettera a ) è soppressa ;

- le lettere b ) , c ) , d ) , e ) diventano rispettivamente a ) , b ) , c ) , d ;

2 . all ' articolo 3 , paragrafo 6 :

- la lettera a ) è soppressa ;

- le lettere b ) e c ) diventano rispettivamente a ) e b ) ;

3 . all ' articolo 3 , paragrafo 7 , lettera c ) , terza frase , i termini « paragrafo 3 , lettere b ) e c ) » sono sostituiti dai termini « paragrafo 3 , lettere a ) e b ) » ;

4 . il testo degli articoli 4 bis e 4 ter è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 4 bis

Per quanto riguarda le garanzie supplementari che possono essere richieste in materia di afta epizootica e di malattia vescicolosa dei suini , si applicano le disposizioni seguenti :

1 ) gli Stati membri indenni da afta epizootica da almeno due anni , che non praticano la vaccinazione e non ammettono nel proprio territorio la presenza di animali vaccinati da meno di un anno possono subordinare l ' introduzione nel rispettivo territorio di animali vivi delle specie bovina e suina alle condizioni seguenti :

A . qualora gli animali provengano da uno Stato membro che presenta gli stessi requisiti : non essere stati vaccinati contro l ' afta epizootica ;

B . qualora gli animali provengano da uno Stato membro indenne da afta epizootica dal almeno due anni , che pratica la vaccinazione e ammette nel proprio territorio la presenza di animali vaccinati :

a ) non essere stati vaccinati contro l ' afta epizootica ;

b ) per gli animali della specie bovina : essere stati sottoposti ad un esame per la ricerca del virus aftoso con il metodo del raschiamento laringo-faringeo ( detto " probangtest " ) , con esito negativo ;

c ) per gli animali delle specie bovina e suina : essere stati sottoposti a ricerca sierologica per accertare la presenza di anticorpi aftosi con esito negativo ;

d ) per gli animali delle specie bovina e suina : essere stati isolati per 14 giorni , nel paese speditore , in una azienda o in una stazione di quarantena , sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale . A questo riguardo , nessun animale che si trovi , secondo il caso , nell ' azienda d ' origine o nella stazione di quarantena può essere stato sottoposto a vaccinazione antiaftosa nel periodo di 21 giorni precedente la spedizione e nessun altro animale , ad eccezione di quelli che formano oggetto della spedizione , deve essere stato introdotto nell ' azienda o nella stazione di quarantena in questo stesso periodo ;

e ) essere stati sottoposti a 21 giorni di quarantena ;

C . qualora gli animali provengano da uno Stato membro che non sia indenne da afta epizootica da almeno due anni :

a ) alle stesse condizioni menzionate al punto B , fatta eccezione della quarantena nell ' azienda d ' origine ;

b ) eventualmente , a condizioni supplementari da stabilire secondo la procedura descritta all ' articolo 12 ;

2 ) gli Stati membri che praticano la vaccinazione e ammettono nel proprio territorio la presenza di animali vaccinati subordinano l ' introduzione nel rispettivo territorio di animali vivi della specie bovina alle condizioni seguenti :

a ) qualora gli animali provengano da uno Stato membro che presenta gli stessi requisiti :

i ) per i bovini da allevamento o da reddito di età superiore a 4 mesi : essere stati dell ' imbarco contro i tipi A , O e C del virus aftoso per mezzo di un vaccino preparato a partire da virus inattivati , registrato e controllato dal ' autorità competente del paese di spedizione ;

ii ) per i bovini da macello di età superiore a 4 mesi : essere stati vaccinati 15 giorni al minimo e 4 mesi al massimo prima dell ' imbarco contro i tipi A , O e C del virus aftoso per mezzo di un vaccino preparato a partire da virus inattivati , registrato e controllato dall ' autorità competente del paese di spedizione ; la durata di validità della vaccinazione è tuttavia estesa a 12 mesi per i bovini rivaccinati negli Stati membri in cui tali animali siano sottoposti a vaccinazione annuale e vengano sistematicamente abbattuti qualora contraggano l ' afta epizootica ;

b ) qualora gli animali provengano da uno Stato membro indenne da afta epizootica da almeno due anni , che non pratica la vaccinazione e non ammette nel proprio territorio la presenza di animali vaccinati : non essere stati vaccinati contro l ' afta epizootica , senza pregiudizio di un ' eventuale vaccinazione contro l ' afta epizootica , degli animali prima della loro ammissione nel gregge di destinazione ;

3 ) gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono inoltre , fatte salve le disposizioni generali del trattato , sottoporre l ' introduzione sul loro territorio di animali da allevamento o da reddito della specie suina al risultato negativo della ricerca di anticorpi della malattia vescicolosa dei suini , effettuata nei trenta giorni precedenti la spedizione ;

4 ) se gli esami menzionati nel presente articolo vengono effettuati all ' azienda , gli animali destinati alla spedizione devono essere tenuti separati dagli altri animali fino al momento della spedizione stessa .

Ai fini dell ' applicazione del presente articolo , uno Stato membro conserva la propria qualifica di paese indenne da afta epizootica da almeno due anni anche nel caso in cui siano stati accertati focolai della malattia in una parte limitata del territorio nazionale , a condizione che essi siano stati eliminati entro un termine inferiore a tre mesi .

Ogni tre anni , e per la prima volta tre anni dopo la data che figura all ' articolo 2 , primo comma , il Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione , riesamina le disposizioni del presente articolo . Questo riesame sarà effettuato sulla base di una relazione della Commissione , eventualmente accompagnata da proposte . » ;

5 . l ' articolo 4 quater diventa 4 ter ;

6 . all ' articolo 5 , prima frase , i termini « di cui all ' articolo 3 , paragrafo 3 , lettera a ) , e paragrafo 6 , lettera a ) » sono sostituiti dai termini « di cui all ' articolo 4 bis , punto 2 . » ;

7 . all 'articolo 7 , paragrafo 1 :

- punto A , lettera a ) , i termini « in deroga all ' articolo 3 , paragrafo 3 , lettera a ) , o paragrafo 6 , lettera a ) » sono sostituiti dai termini « in deroga all ' articolo 4 bis , punto 2 . » ;

- punto B , lettera a ) , i termini « in deroga dall ' articolo 3 , paragrafo 3 , lettera a ) » sono sostituiti dai termini « in deroga all ' articolo 4 bis , punto 2 . » .

Articolo 2

All ' articolo 12 della direttiva 72/461/CEE è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia , per permettere all ' Irlanda e , per quanto concerne l ' Irlanda del Nord , al Regno Unito di sostituire il regime speciale di cui beneficiano a norma dell ' articolo 13 con le norme generali previste in materia di afta epizootica dalla presente direttiva , i due Stati membri interessati mettono in vigore le misure per conformarsi ad essa al più tardi il 30 settembre 1985 . » .

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla precedente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1984 e ne informano immediatamente la Commissione .

tuttavia per l ' Irlanda e , per quanto concerne l ' Irlanda del Nord , per il Regno Unito tale termine è fissato al 30 settembre 1985 . Fino a questa data essi sono autorizzati a mantenere , per l 'introduzione di animali di allevamento , da reddito e da macellazione provenienti dagli altri Stati membri sul proprio territorio , le loro normative nazionali in materia di afta epizootica , fatte salve le disposizioni generali del trattato .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addì 11 dicembre 1984 .

Per il Consiglio

Il Presidente

A . DEASY

( 1 ) /GU n . C 121 del 5 . 5 . 1984 , pag . 7 .

( 2 ) GU n . C 172 del 2 . 7 . 1984 , pag . 185 .

( 3 ) GU n . C 248 del 17 . 9 . 1984 , pag . 16 .

( 4 ) GU n . 121 del 29 . 7 . 1964 , pag . 1977/64 .

( 5 ) GU n . L 360 del 23 . 12 . 1983 , pag . 44 .

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