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Document 31980L0304

Direttiva 80/304/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1980, che modifica l'allegato II della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

OJ L 68, 14.3.1980, p. 33–33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 028 P. 56 - 56
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 185 - 185
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 017 P. 185 - 185
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 012 P. 6 - 6
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 012 P. 6 - 6

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/304/oj

31980L0304

Direttiva 80/304/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1980, che modifica l'allegato II della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

Gazzetta ufficiale n. L 068 del 14/03/1980 pag. 0033 - 0033
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 28 pag. 0056
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 17 pag. 0185
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 17 pag. 0185
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 12 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 12 pag. 0006


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 1980 che modifica l'allegato II della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

(80/304/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/641/CEE (2), in particolare l'articolo 20 bis,

considerando che, in seguito all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, l'allegato II della direttiva suddetta deve essere modificato in considerazione dei motivi esposti in appresso;

considerando che la norma concernente gli sclerozi o i frammenti di sclerozio di Sclerotinia sclerotiorum, cui devono rispondere le sementi di colza, deve essere adattata alla qualità di sementi ottenuta normalmente;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di riproduzione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte I, punto 3 A, della direttiva 69/208/CEE, la specie Brassica napus sp. p. oleifera è soppressa e reinserita prima della specie Brassica rapa con il numero « 10 (b) » nella colonna 5.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e comunque non oltre il 1o luglio 1980.

2. Gli Stati membri vigilano a che le sementi di piante oleaginose e da fibra non siano soggette a restrizioni di commercializzazione dovute all'applicazione della presente direttiva in date differenti.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.(2) GU n. L 183 del 19. 7. 1979, pag. 13.

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