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Document 31974Y0608(02)

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

OJ C 66, 8.6.1974, p. 9–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

31974Y0608(02)

Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

Gazzetta ufficiale n. C 066 del 08/06/1974 pag. 0009 - 0022


Direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

La direttiva n. 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66) nonché le modifiche risultanti dagli atti seguenti:

(1) direttiva n. 69/63/CEE (GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 8);

(2) direttiva n. 71/162/CEE (GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 24);

(3) direttiva n. 72/274/CEE (GU n. L 171 del 29. 7. 1972, pag. 37);

(4) direttiva n. 72/418/CEE (GU n. L 287 del 26. 12. 1972, pag. 22);

(5) atto di adesione (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14) nonché la decisione del Consiglio delle Comunità europee del 1° gennaio 1973 portante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973, pag. 1);

(6) direttiva n. 73/438/CEE (GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79),

sono coordinate nella presente edizione.

Tale coordinazione non riveste alcun valore giuridico. Per questa ragione i visti ed i considerando sono omessi.

Le cifre tra parentesi accanto a taluni articoli corrispondono alla numerazione qui sopra riportata e fanno riferimento all'ultima modifica dell'atto originale.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

(66/401/CEE)

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le sementi di piante foraggere commercializzate all'interno della Comunità, qualunque sia la destinazione delle sementi stesse.

Articolo 2 (1) (2) (4) (6)

1. Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

A. Piante foraggere: le piante dei generi e specie seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Sementi di base:

1. Sementi di varietà selezionate: le sementi

a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

d) per le quali all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

2. Sementi di varietà locali: le sementi

a) prodotte sotto il controllo ufficiale da materiali ufficialmente ammessi come varietà locali in una o più aziende di una regione d'origine esattamente delimitata;

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

C. Sementi certificate: le sementi

a) provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate, ovvero, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati I e II;

b) previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificato» o di piante;

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

D. Sementi commerciali: le sementi

a) identificate per la specie;

b) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni dell'allegato II per le sementi commerciali, e

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

E. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

a) da autorità di uno Stato, o

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o

c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

2. Gli Stati membri possono, durante un periodo transitorio di non oltre quattro anni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, punto C, certificare come sementi certificate le sementi provenienti direttamente da sementi ufficialmente controllate in uno Stato membro secondo il sistema vigente e che diano le stesse garanzie offerte dalle sementi certificate come sementi di base o sementi certificate secondo i principi della presente direttiva (1).

3. (Soppresso).

Articolo 3 (1) (2)

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di:

Brassica napus L. vari napobrassica (L.) Peternr.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)

Dactylis glomerata L.

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca pratensis Huds.

Festuca rubra L.

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

Lolium hybridum Hausskn.

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

Medicago varia Martyn

Pisum arvense L.

Raphanus sativus L. ssp. oleifera (DC) Metzg.

Trifolium repens L.

e, a decorrere dal 1° luglio 1971, di Trifolium pratense L.

possono essere commercializzate soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate» e rispondano alle condizioni dell'allegato II.

2. Gli Stati membri prescrivono che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati al paragrafo 1 possono essere commercializzate soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate», o se siano sementi commerciali, e, in tutti i casi, se rispondano alle condizioni dell'allegato II.

3. La Commissione può prescrivere, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati al paragrafo 1 possono essere commercializzate a decorrere da determinate date soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate».

4. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

5. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2

a) per sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di base;

b) per prove sperimentali a scopi scientifici;

c) per lavori di selezione;

d) per sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che l'individualità di tali sementi sia garantita.

Articolo 4 (1)

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3

a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; altrettale deroga si applica, per il Trifolium pratense, anche alle sementi certificate quando siano destinate alla produzione di altre sementi certificate.

Nei casi summenzionati sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;

b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione o l'ammissione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie «sementi di base», «sementi certificate» o «sementi commerciali», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione o l'ammissione sono concesse a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

Articolo 5

Gli Stati membri, per la propria produzione, possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione nonché per l'esame delle sementi commerciali.

Articolo 6 (2)

Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e durante l'esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati da lotti omognei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

Articolo 8 (1)

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 9 (1)

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali siano ufficialmente chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

2. Non si può procedere ad una o più nuove chiusure dell'imballaggio se non ufficialmente. In tal caso sull'etichetta prevista all'articolo 10, paragrafo 1, si menzionerà anche l'ultima nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

Articolo 10 (1) (2) (4)

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali

a) siano muniti, all'esterno, dell'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV in una delle lingue ufficiali della Comunità; l'applicazione è assicurata a mezzo del sistema ufficiale di chiusura; il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate della prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni dalle sementi di base, e bruno per le sementi commerciali; l'impiego di etichette adesive è autorizzato; tali etichette possono essere, utilizzate come chiusura ufficiale; negli scambi tra gli Stati membri l'etichetta reca la data della chiusura ufficiale; se, nel caso previsto nell'articolo 4, lettera a), le sementi di base e le sementi certificate non rispondono alle condizioni dell'allegato II quanto alla facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta;

b) contengano, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni previste per l'etichetta all'allegato IV, parte A, lettera a), punti 3, 4, 5 e alla lettera b), punti 2, 4 e 5 per le sementi commerciali; esso non è indispensabile quando tali indicazioni sono apposte in modo indelebile sull'imballaggio, oppure quando viene utilizzata un'etichetta adesiva conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a).

2. Gli Stati membri possono

a) prescrivere che l'etichetta rechi, i ogni caso, la data della chiusura ufficiale;

b) prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi.

Articolo 11 (6)

Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate o di sementi commerciali di produzione nazionale o importate, siano muniti, per la commercializzazione all'interno del proprio territorio, di un'etichetta del fornitore, oltre ai casi previsti nell'articolo 4, ovvero quando i quantitativi di sementi che rispondono a requisiti particolari per quanto riguarda la presenza di Avena fatua, fissati secondo la procedura di cui all'articolo 21, sono accompagnati da un certificato ufficiale che attesti il rispetto di tali requisiti.

Articolo 12

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate o di sementi commerciali sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono ammettere che siano commercializzate sementi di piante foraggere in miscugli di sementi di diversi generi e specie di piante foraggere, o in miscugli con sementi di piante che non siano piante foraggere ai sensi della presente direttiva, purché le diverse componenti del miscuglio siano conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione per essere vigenti.

2. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 8, 9 e 11, nonché quelle dell'articolo 10, salvo che per i miscugli l'etichetta è verde.

Articolo 14 (4) (5)

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di base e le sementi certificate, che siano state ufficialmente certificate e l'imballaggio delle quali sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, nonché le sementi commerciali il cui imballaggio sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, non siano soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste nella direttiva stessa per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

1 bis. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 21, autorizza per la commercializzazione delle sementi di piante da foraggio, nella totalità o in talune parti del territorio di uno o più Stati membri, che siano adottate disposizioni più rigorose di quelle previste nell'allegato II per quanto riguarda la presenza di Avena fatua in tali sementi, qualora siano applicate disposizioni analoghe alla produzione indigena delle sementi in questione e nelle colture di piante da foraggio della regione interessata sia effettivamente condotta una campagna di estirpazione dell'Avena fatua.

2. Gli Stati membri possono

a) prescrivere, in quanto non siano entrate in vigore disposizioni della Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere commercializzate a decorrere da determinate date soltanto se siano state ufficialmente certificate come «sementi di base» o «sementi certificate»;

b) adottare prescrizioni relative a un tenore massimo di umidità ammesso per la commercializzazione;

c) limitare la commercializzazione delle sementi certificate di piante foraggere a quelle di prima riproduzione da sementi di base;

d) limitare la commercializzazione delle sementi di piante foraggere alle sementi di varietà iscritte in un registro nazionale che si basi sul valore agronomico e di utilizzazione per il rispettivo territorio, fino al momento in cui potrà entrare in applicazione un catalogo comune delle varietà, applicazione che dovrà intervenire non oltre il 1° gennaio 1970; le condizioni d'iscrizione in detto registro, per le varietà provenienti da altri Stati membri, sono identiche a quelle per le varietà nazionali.

3. Gli Stati membri che hanno previsto deroghe conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), provvedono a che le sementi di selezione di generazioni anteriori alle sementi di base non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno o la chiusura:

a) qualora siano state controllate ufficialmente dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;

b) qualora siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva;

c) qualora tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:

- il servizio di certificazione e lo Stato membro o la relativa sigla,

- il numero di riferimento della partita,

- la specie,

- la varietà,

- la dicitura «sementi pre-base»,

- il numero delle generazioni anteriori alle sementi della categoria «sementi certificate» della prima riproduzione.

L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.

Articolo 15 (1)

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante foraggere, provenienti direttamente da sementi di base certificate in uno Stato membro e raccolte in un altro Stato membro o in un paese terzo, possono essere certificate nello Stato produttore delle sementi di base se sono state assoggettate sui loro campi di produzione ad un'ispezione in loco che soddisfi alle condizioni previste all'allegato I e se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato II per le sementi certificate.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili nello stesso modo alla certificazione delle sementi certificate provenienti direttamente da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base che possono soddisfare alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati I e II e che, all'atto di un esame ufficiale, hanno soddisfatto alle medesime condizioni.

Articolo 16 (3) (6)

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata

a) se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato I;

b) se sementi di piante foraggere raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità per i contrassegni, e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi commerciali raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono, per quanto riguarda un paese terzo procedere essi stessi alle costatazioni di cui al paragrafo 1, purché il Consiglio non si sia ancora pronunciato, ai sensi della presente direttiva, nei confronti di questo paese. Questo diritto si estingue il 1° luglio 1975.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 17 (4)

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale in sementi di base, in sementi certificate o in sementi commerciali, che si manifestino in almeno uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, uno o più Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura di cui all'articolo 21, ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti ovvero sementi appartenenti a varietà che non figurano né sul «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole», né sui rispettivi cataloghi nazionali delle varietà.

2. Quando si tratta di una categoria di sementi di una data varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, è quella prevista per le sementi commerciali. L'etichetta indica sempre che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Articolo 18

La presente direttiva non si applica alle sementi di piante foraggere per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 19 (4)

1. Gli Stati membri adottano disposizioni opportune per consentire il controllo ufficiale, effettuato almeno mediante sondaggi, durante la commercializzazione, affinché le sementi di piante foraggere soddisfino alle condizioni previste nella presente direttiva.

2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché vengano fornite le seguenti indicazioni all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo:

a) specie,

b) varietà,

c) categoria,

d) paese di produzione, e servizio di controllo ufficiale,

e) paese speditore,

f) importatore,

g) quantitativi di sementi.

Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 21, potranno essere fissate le modalità secondo cui dette indicazioni devono essere fornite.

Articolo 20 (2)

1. Nell'ambito della Comunità vengono effettuati saggi comparativi comunitari al fine di controllare a posteriori campioni di sementi di base, escluse quelle di varietà ibride e sintetiche e di sementi certificate di piante foraggere prelevati mediante sondaggi. L'esame dei requisiti cui devono soddisfare le sementi può essere effettuato al momento del controllo a posteriori. L'organizzazione dei saggi ed i relativi risultati sono sottoposti alla valutazione del comitato di cui all'articolo 21.

2. In una prima fase, gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami comparativi formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, la data alla quale la relazione è redatta per la prima volta.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, le disposizioni necessarie per effettuare gli esami comparativi. Sementi di piante foraggere raccolte in paesi terzi possono essere incluse negli esami comparativi.

Articolo 21 (5)

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituite con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966, denominato in appresso il «comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Nel comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 21 bis (6)

Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 21.

Articolo 22

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 23 (a)

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1° luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1° luglio 1969 le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 23 bis (1)

Secondo la procedura prevista all'articolo 21, uno Stato membro può, a sua richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni della presente direttiva per alcune specie, se non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione delle sementi di tali specie sul suo territorio.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

(1) Disposizioni identiche a quelle dell'articolo 2, paragrafo 2, sono applicabili nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 30 giugno 1977.

(a) Il 1° luglio 1968 e il 1° luglio 1969 erano le date fissate nella direttiva n. 66/401/CEE. Le modifiche di tale direttiva hanno dovuto o devono fare l'oggetto di misure nazionali d'applicazione entro i seguenti termini:

Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria:

(1) direttiva n. 69/63/CEE: 1° luglio 1969;

(2) direttiva n. 71/162/CEE:

- articolo 2, paragrafo 9: 1° luglio 1970;

- articolo 2, paragrafi 7 e 17: 1° luglio 1972;

- articolo 2, paragrafi da 1 a 6, 8 e da 10 a 16: 1° luglio 1971;

(3) direttiva n. 72/274/CEE:

- articolo 1: 1° luglio 1972;

- articolo 2: 1° gennaio 1973;

(4) direttiva n. 72/418/CEE: 1° luglio 1973.

Nuovi Stati membri:

(5) Le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative modificate conformemente alle disposizioni della direttiva in questione sono applicabili:

- il 1° luglio 1973 per quanto concerne le disposizioni necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1;

- il 1° luglio 1974 al più tardi per le disposizioni che concernono le sementi di base;

- il 1° luglio 1976 per le altre disposizioni.

Stati membri della Comunità allargata:

(6) direttiva n. 73/438/CEE:

- articolo 2, punto 4: 1° luglio 1973;

- articolo 2, punti 3 e 5: 1° gennaio 1974;

- articolo 2, punti 1, 2 e 6: 1° luglio 1974.

ALLEGATO I (1)

CONDIZIONI PER LA CERTIFICAZIONE RELATIVE ALLA COLTURA

1. La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

2. Si deve procedere almeno ad un'ispezione ufficiale in campo prima di ciascuna produzione di sementi.

3. Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza della varietà.

4. La coltura di produzione non deve avere precedenti colturali incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà.

4 bis. Per le specie Brassica, le distanze minime da colture vicini di altre varietà, o sottospecie della stessa specie sono di:

400 m per le sementi di base,

200 m per le sementi certificate.

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

5. Per altre specie allogame, le distanze minime da colture vicine di altre varietà della stessa specie, da colture della stessa varietà che presentino una grave degradazione e da colture di specie affini che possano determinare un'impollinazione estranera indesiderabile, devono essere per

>SPAZIO PER TABELLA>

Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

ALLEGATO II (1) (2) (6)

CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

I. SEMENTI CERTIFICATE

1. Le sementi devono presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

2. La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

3. Le sementi devono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

A. Norme:

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Avvertenze:

a) Entro i limiti massimi ammessi, i semi duri sono considerati come semi suscettibili di germinazione.

b) Tutti i semi freschi e sani non germinati in seguito a trattamento preliminare sono considerati semi germinati.

c) Le sementi devono essere esenti da Avena fatua e Cuscuta; tuttavia, un seme di Avena fatua o di Cuscuta in un campione di 100 grammi non è considerato come impurezza se un secondo campione di 200 grammi è esente da Avena fatua o da Cuscuta.

d) La percentuale in peso di semi d'Alopecurus myosuroides non deve superare 0,3.

e) La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 1; per una specie; di Poa una percentuale di semi di altre specie di Poa pari a 1 non è considerata impurezza.

f) Il numero di semi Rumex obtusifolius e di Rumex crispus non deve seperare 2 in uno campione di 5 g.

C. Particolarità per Lupinus spec.:

a) La percentuale in numero di semi di colore diverso non deve superare 2 nel lupino amaro e 1 negli altri lupini.

b) La percentuale in numero di semi amari in varietà di lupino dolce non deve superare:

3 per le sementi certificate della prima riproduzione da sementi di base;

5 per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base.

II. SEMENTI DI BASE

Fatte salve le disposizioni complementari qui di seguito indicate, le condizioni del punto I sono applicabili alle sementi di base:

1. La percentuale in peso di semi di altre piante non deve superare 0,2; in tal limite, la percentuale rispettiva di semi di altre piante coltivate e di semi di malerbe non deve superare 0,1.

2. Il numero di semi d'Alopecurus myosuroides non deve superare 5 in un campione di 25 grammi.

3. Lupinus spec.: la percentuale in numero di semi amari in varietà di lupino dolce non deve superare 1.

III. SEMENTI COMMERCIALI

Le condizioni del punto I, sub 2 e 3, si applicano alle sementi commerciali, fatte salve le disposizioni complementari qui di seguito indicate:

1. La percentuale in peso di semi di altre piante coltivate non deve superare 3.

2. Per quanto riguarda la Poa annua L., la presenza di una percentuale del 10 di semi di altre specie di Poa non è considerata un'impurezza. Del pari per quanto riguarda ciascuna delle altre specie di Poa, la presenza di una percentuale del 3 di semi delle altre specie di Poa non è considerata un'impurezza.

3. In una specie di Vicia, una percentuale di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa e di specie coltivate affini pari a 6 in totale, non è considerata un'impurezza.

4. Lupinus spec.:

a) La percentuale in numero di semi di colore diverso non deve superare 4 nel lupino amaro e 2 negli altri lupini;

b) La percentuale in numero di semi amari nel lupino dolce non deve superare 5.

ALLEGATO III

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV (1) (2)

ETICHETTA

A. Indicazioni prescritte

a) Per le sementi di base e le sementi certificate:

1. «Normativa CEE»

2. Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi

3. Numero di riferimento del lotto

4. Specie

5. Varietà

6. Categoria

7. Paese di produzione

8. Peso netto o lordo dichiarato

9. Per sementi certificate della seconda riproduzione e delle riproduzioni successive da sementi di base: numero delle generazioni dalla semente di base

10. Per le sementi delle varietà di graminacee, a proposito delle quali non sono stati effettuati esami del valore agronomico e di utilizzazione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole: «non destinato alla produzione foraggera»

b) Per le sementi commerciali:

1. «Normativa CEE»

2. «Sementi commerciali (non certificate per le varietà)

3. Servizi di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi

4. Numero di riferimento della partita

5. Specie (1)

6. Zona di produzione

7. Peso netto o lordo dichiarato.

c) Per i miscugli di sementi:

1. «Miscuglio di sementi per ..........

(destinazione delle sementi)

2. Servizio che ha proceduto alla chiusura e Stato membro

3. Numero di riferimento del lotto

4. Specie, categoria, varietà, paese di produzione - oppure, nel caso di sementi commerciali, regione di produzione - e proporzione in peso di ciascuna delle componenti

5. Peso netto o lordo dichiarato

B. Dimensioni minime

110 mm 67 mm

(1) Per il lupino si deve indicare inoltre: lupino dolce e lupino amaro.

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