EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31966L0401

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

/* VERSIONE CODIFICATA CF 374Y0608(02) */

OJ 125, 11.7.1966, p. 2298–2308 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 115 - 124
English special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 132 - 142
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 243 - 253
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 174 - 184
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 174 - 184
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 001 P. 131 - 141
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 001 P. 131 - 141
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 40 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 40 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 3 - 13

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/401/oj

31966L0401

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere /* VERSIONE CODIFICATA CF 374Y0608(02) */

Gazzetta ufficiale n. 125 del 11/07/1966 pag. 2298 - 2308
edizione speciale danese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0115
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1965-1966 pag. 0132
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 1 pag. 0243
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 1 pag. 0174
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 1 pag. 0174
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 1 pag. 0131
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 1 pag. 0131
edizione speciale in lingua ceca capitolo 3 tomo 01 pag. 55 - 65
edizione speciale in lingua estone capitolo 3 tomo 01 pag. 55 - 65
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 3 tomo 01 pag. 55 - 65
edizione speciale in lingua lituana capitolo 3 tomo 01 pag. 55 - 65
edizione speciale in lingua lettone capitolo 3 tomo 01 pag. 55 - 65
edizione speciale in lingua maltese capitolo 3 tomo 01 pag. 55 - 65
edizione speciale in lingua polacca capitolo 3 tomo 01 pag. 55 - 65
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 3 tomo 01 pag. 55 - 65
edizione speciale in lingua slovena capitolo 3 tomo 01 pag. 55 - 65


Direttiva del Consiglio

del 14 giugno 1966

relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

(66/401/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 43 e 100,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo [1],

Visto il parere de Comitato economico e sociale,

Considerando che la produzione di piante foraggere occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità Economica Europea;

Considerando che i risultati soddisfacenti della coltura di piante foraggere dipendono in vasta misura dall'utilizzazione di sementi adeguate; che alcuni Stati membri hanno pertanto limitato, da qualche tempo, la commercializzazione delle sementi di piante foraggere a sementi di alta qualità; che essi hanno beneficiato del risultato dei lavori di sistematica selezione delle piante svolti attraverso parecchi decenni e che hanno portato a varietà di piante foraggere sufficientemente stabili ed omogenee, le cui caratteristiche consentono di prevedere sostanziali vantaggi per le utilizzazioni perseguite;

Considerando che una maggiore produttività in materia di coltura di piante foraggere nella Comunità sarà ottenuta con l'applicazione, da parte degli Stati membri, di norme unificate e il più possibile rigorose circa la scelta delle varietà ammesse alla commercializzazione;

Considerando, tuttavia, che una limitazione della commercializzazione ad alcune varietà non è giustificata se non in quanto esista al tempo stesso la garanzia per il consumatore di poter effettivamente ottenere sementi di queste stesse varietà;

Considerando che a tal fine alcuni Stati membri applicano sistemi di certificazione aventi lo scopo di garantire l'identità e la purezza delle varietà mediante un controllo ufficiale;

Considerando che un sistema siffatto esiste già sul piano internazionale; che l'Organizzazione di cooperazione e sviluppo economico ha stabilito un sistema di certificazione varietale delle sementi di piante foraggere destinate al commercio internazionale;

Considerando che occorre stabilire per la Comunità un sistema unificato di certificazione fondato sulle esperienze acquisite dall'applicazione del sistema predetto e dei sistemi nazionali in materia;

Considerando che occorre che tale sistema sia applicabile tanto agli scambi tra gli Stati membri quanto alla commercializzazione sui mercati nazionali;

Considerando che, per regola generale, le sementi di piante foraggere, qualunque sia la destinazione delle sementi stesse, devono poter essere commercializzate solo se, conformemente alle norme di certificazione, siano state ufficialmente esaminate e certificate come sementi di base o sementi certificate o, per alcuni generi e specie, ufficialmente esaminate ed ammesse come sementi commerciali; che la scelta dei termini tecnici "sementi di base" e "sementi certificati" è basata sulla terminologia internazionale già esistente;

Considerando che occorre ammettere le sementi commerciali per tener conto del fatto che non esistono ancora, per tutti i generi e specie di piante foraggere aventi importanza per la coltura, né le varietà volute né sufficienti sementi delle varietà esistenti, per coprire tutto il fabbisogno della Comunità; che è pertanto necessario ammettere per taluni generi e specie, sementi di piante foraggere non appartenenti ad una varietà, ma rispondenti alle altre condizioni della regolamentazione;

Considerando che occorre escludere le sementi di piante foraggere non commercializzate dal campo d'applicazione delle norme comunitarie, data la loro scarsa importanza economica; che non deve essere pregiudicato il diritto degli Stati membri di sottoporle a particolari prescrizioni;

Considerando che è opportuno non applicare le norme comunitarie alle sementi per le quali sia provato che sono destinate all'esportazione in paesi terzi;

Considerando che, per migliorare, oltre il valore genetico, la qualità esteriore delle sementi di piante foraggere nella Comunità, devono essere previste determinate condizioni per quanto concerne la purezza specifica e la facoltà germinativa;

Considerando che, per garantire l'individualità delle sementi, devono essere stabilite norme comunitarie relative all'imballaggio, al prelievo dei campioni, alla chiusura e al contrassegno; che, a questo scopo, le etichette devono recare le indicazioni necessarie all'esercizio del controllo ufficiale nonché all'informazione del consumatore e porre in evidenza il carattere comunitario della certificazione delle sementi certificate delle diverse categorie;

Considerando che taluni Stati membri hanno bisogno, per particolari destinazioni, di miscugli di sementi di piante foraggere di vari generi e specie; che, per tener conto di tali esigenze, gli Stati membri devono essere autorizzati ad ammettere detti miscugli a determinate condizioni;

Considerando che, per garantire, in fase di commercializzazione, il rispetto sia delle condizioni relative alla qualità delle sementi sia delle disposizioni intese a garantirne l'identità, gli Stati membri devono prevedere disposizioni di controllo adeguate;

Considerando che le sementi rispondenti a tali condizioni non devono essere soggette — fatta salva l'applicazione dell'articolo 36 del Trattato — se non alle restrizioni di commercializzazione previste dalle norme comunitarie;

Considerando che occorre che in un primo tempo, fino all'elaborazione di un catalogo comune delle varietà, tali restrizioni comprendano, in particolare, il diritto degli Stati membri di limitare la commercializzazione delle sementi certificate delle diverse categorie a varietà aventi per il rispettivo territorio un valore agronomico e d'utilizzazione;

Considerando che è necessario riconoscere, a determinate condizioni, l'equivalenza tra sementi moltiplicate in un altro paese da sementi di base certificate in uno Stato membro e sementi moltiplicate nello stesso Stato membro;

Considerando, d'altra parte, che occorre prevedere che le sementi di piante foraggere raccolte in paesi terzi possano essere commercializzate nella Comunità soltanto se offrano le stesse garanzie delle sementi ufficialmente certificate o ufficialmente ammesse in quanto sementi commerciali nella Comunità e conformi alle norme comunitarie;

Considerando che, per dei periodi nei quali l'approvvigionamento di sementi certificate delle diverse categorie o di sementi commerciali incontri difficoltà, occorre ammettere provvisoriamente sementi soggette a requisiti ridotti;

Considerando che, al fine di armonizzare i metodi tecnici di certificazione dei vari Stati membri e per avere, in futuro, possibilità di raffronto tra le sementi certificate all'interno della Comunità e quelle provenienti da paesi terzi, è opportuno stabilire negli Stati membri campi comparativi comunitari per consentire un controllo annuale a posteriori delle sementi delle diversi categorie di "sementi certificate";

Considerando che è indicato affidare alla Commissione la cura di adottare talune misure d'applicazione; che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, in seno ad un Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le sementi di piante foraggere commercializzate all'interno della Comunità, qualunque sia la destinazione delle sementi stesse.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva s'intende per:

A. Piante foraggere: le piante dei generi e specie seguenti:

a)Gramineae

Graminacee

Agrostis spec. | Agrostide |

Alopecurus pratensis L. | Coda di volpe |

Arrhenatherum elatius (L.) J. e C. Presl. | Avena altissima |

Dactylis glomerata L. | Dactylis (pannocchina) |

Festuca arundinacea Schreb. | Festuca arundinacea |

Festuca ovina L. | Festuca ovina |

Festuca pratensis Huds. | Festuca dei prati |

Festuca rubra L. | Festuca rossa |

Lolium spec. | Loietto |

Phleum pratense L. | Fleolo (coda di topo) |

Poa spec. | Poa |

Trisetum flavescens (L.) Pal. Beauv. | Avena bionda |

b)Leguminosae

Leguminose

Lotus corniculatus L. | Ginestrino |

Lupinus spec., escluso il lupinus perennis L. | Lupino, escluso il lupino perenne |

Medicago lupulina L. | Lupolina |

Medicago sativa L. | Erba medica |

Medicago varia Martyn | Medica varia |

Onobrychis sativa L. | Lupinella |

Pisum arvense L. | Pisello da foraggio |

Trifolium hybridum L. | Trifoglio ibrido |

Trifolium incarnatum L. | Trifoglio incarnato |

Trifolium pratense L. | Trifoglio pratense (violette) |

Trifolium repens L. | Trifoglio bianco |

Vicia spec., esclusa la Vicia faba major L. | Veccia, favino (favetta), esclusa la fava |

B. Sementi di base:

1. Sementi di varietà selezionate: le sementi

a) prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate",

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

2. Sementi di varietà locali: le sementi

a) prodotte sotto il controllo ufficiale da materiali ufficialmente ammessi come varietà locali in una o più aziende di una regione d'origine esattamente delimitata;

b) previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate";

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, alle condizioni degli allegati I e II per le sementi di base, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

C. Sementi certificate: le sementi

a) provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di una data varietà;

b) previste per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate" o di piante;

c) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni degli allegati I e II per le sementi certificate, e

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

D. Sementi commerciali: le sementi

a) identificate per la specie;

b) conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 4, lettera b), alle condizioni dell'allegato II per le sementi commerciali, e

c) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

E. Disposizioni ufficiali: le disposizioni che sono adottate

a) da autorità di uno Stato, o

b) sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato, o

c) per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento,

a condizione che le persone indicate sub b) e c) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni.

Articolo 3

1. Gli Stati membri prescrivono che le sementi di

Dactylis glomerata L.

Festuca arundinacea Schreb.

Festuca pratensis Huds.

Festuca rubra L.

Lolium spec.

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

Medicago varia Martyn

Pisum arvense L. e

Trifolium repens L.

possono essere commercializzate soltanto se siano state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate" e rispondano alle condizioni dell'allegato II.

2. Gli Stati membri prescrivono che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati al paragrafo 1 possono essere commercializzate soltanto se siano state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate", o se siano sementi commerciali, e, in tutti i casi, se rispondano alle condizioni dell'allegato II.

3. La Commissione può prescrivere, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati al paragrafo 1 possono essere commercializzate a decorrere da determinate date soltanto se siano state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate".

4. Gli Stati membri vigilano affinché gli esami ufficiali delle sementi siano effettuati secondo i metodi internazionali in uso, ove tali metodi esistano.

5. Gli Stati membri possono prevedere deroghe ai paragrafi 1 e 2

a) per sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di base;

b) per prove sperimentali o a scopi scientifici;

c) per lavori di selezione;

d) per sementi in natura commercializzate ai fini del condizionamento, a condizione che l'individualità di tali sementi sia garantita.

Articolo 4

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3

a) la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa; altrettale deroga si applica, per il Trifolium pratense, anche alle sementi certificate quando siano destinate alla produzione di altre sementi certificate.

Nei casi summenzionati sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo nonché il numero di riferimento del lotto;

b) nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione o l'ammissione ufficiali e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale di sementi delle categorie "sementi di base", "sementi certificate" o "sementi commerciali", per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato II per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione o l'ammissione sono concesse a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore nonché il numero di riferimento del lotto.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 15 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.

Articolo 5

Gli Stati membri, per la propria produzione, possono stabilire, per quanto si riferisce agli allegati I e II, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione nonché per l'esame delle sementi commerciali.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro stabilisce un registro delle varietà di piante foraggere ammesse ufficialmente alla certificazione nel proprio territorio; il registro indica le principali caratteristiche morfologiche o fisiologiche che consentono di distinguere fra di loro le varietà di piante provenienti direttamente da sementi della categoria "sementi certificate" nonché il numero massimo ufficialmente stabilito delle riproduzioni ammesse alla certificazione da sementi di base di ciascuna varietà. Per le varietà locali il registro indica la regione d'origine.

2. Per gli ibridi e le varietà sintetiche, i componenti genealogici sono comunicati ai servizi responsabili dell'ammissione e della certificazione. Su richiesta del costitutore gli Stati membri vigilano affinché l'esame e la descrizione dei componenti genealogici siano tenuti segreti.

3. Una varietà è ammessa alla certificazione solo quando sia stato accertato mediante esami ufficiali o ufficialmente controllati, effettuati particolarmente in coltura, che la varietà sia sufficientemente omogenea e stabile.

4. Le varietà ammesse sono regolarmente e ufficialmente controllate. Se una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione non è più soddisfatta, l'ammissione è revocata e la varietà è soppressa dal registro.

5. Il registro e le sue varie modificazioni sono immediatamente notificati alla Commissione che ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prescrivono che, durante la procedura di controllo delle varietà, durante l'esame delle sementi per la certificazione e durante l'esame delle sementi commerciali, i campioni siano prelevati ufficialmente secondo metodi adeguati.

2. Per l'esame delle sementi per la certificazione e l'esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati da lotti omogenei; nell'allegato III sono indicati il peso massimo di un lotto e il peso minimo del campione.

Articolo 8

1. Gli Stati membri prescrivono che possono essere commercializzate sementi di base, sementi certificate e sementi commerciali soltanto in partite sufficientemente omogenee e in imballaggi chiusi, muniti, conformemente agli articoli 9 e 10, di un sistema di chiusura e di un contrassegno.

2. Gli Stati membri possono prevedere deroghe al paragrafo 1 per la commercializzazione di piccoli quantitativi al consumatore diretto per quanto riguarda l'imballaggio, il sistema di chiusura e il contrassegno.

Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali siano ufficialmente chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

2. Non si può procedere ad una nuova chiusura se non ufficialmente. In tal caso, sull'etichetta prevista nell'articolo 10, paragrafo 1 si menzionerà anche la nuova operazione di chiusura, la data della medesima e il servizio che l'ha effettuata.

Articolo 10

1. Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate e di sementi commerciali

a) siano muniti, all'esterno, dell'etichetta ufficiale di cui all'allegato IV in una delle lingue ufficiali della Comunità; l'applicazione è assicurata a mezzo del sistema ufficiale di chiusura; il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate della prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni dalle sementi di base, e giallo scuro per le sementi commerciali; negli scambi tra gli Stati membri l'etichetta reca la data della chiusura ufficiale; se, nel caso previsto nell'articolo 4, lettera a), le sementi di base e le sementi certificate non rispondono alle condizioni dell'allegato II quanto alla facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta;

b) contengano, all'interno, un attestato ufficiale dello stesso colore dell'etichetta, che ripeta le indicazioni di cui all'allegato IV per l'etichetta stessa; esso non è indispensabile quando tali indicazioni siano stampate in modo indelebile sull'imballaggio.

2. Gli Stati membri possono

a) prescrivere che l'etichetta rechi, in ogni caso, la data della chiusura ufficiale;

b) prevedere deroghe al paragrafo 1 per i piccoli imballaggi.

Articolo 11

Non è pregiudicato il diritto degli Stati membri di prescrivere che gli imballaggi di sementi di base, di sementi certificate o di sementi commerciali di produzione nazionale o importate, siano muniti, per la commercializzazione all'interno del proprio territorio, di un'etichetta del fornitore, oltre ai casi previsti nell'articolo 4.

Articolo 12

Gli Stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base, di sementi certificate o di sementi commerciali sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o su un'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.

Articolo 13

1. Gli Stati membri possono ammettere che siano commercializzate sementi di piante foraggere in miscugli di sementi di diversi generi e specie di piante foraggere, o in miscugli con sementi di piante che non siano piante foraggere ai sensi della presente direttiva, purché le diverse componenti del miscuglio siano conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione per esse vigenti.

2. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 8, 9 e 11, nonché quelle dell'articolo 10, salvo che per i miscugli l'etichetta è verde.

Articolo 14

1. Gli Stati membri vigilano affinché le sementi di base e le sementi certificate, che siano state ufficialmente certificate e l'imballaggio delle quali sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, nonché le sementi commerciali il cui imballaggio sia ufficialmente contrassegnato e chiuso conformemente alla presente direttiva, non siano soggette se non alle restrizioni di commercializzazione previste nella direttiva stessa per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.

2. Gli Stati membri possono

a) prescrivere, in quanto non siano entrate in vigore disposizioni della Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, che sementi di generi e specie di piante foraggere diversi da quelli elencati all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere commercializzate a decorrere da determinate date soltanto se siano state ufficialmente certificate come "sementi di base" o "sementi certificate";

b) adottare prescrizioni relative a un tenore massimo di umidità ammesso per la commercializzazione;

c) limitare la commercializzazione delle sementi certificate di piante foraggere a quelle di prima riproduzione da sementi di base;

d) limitare la commercializzazione delle sementi di piante foraggere alle sementi di varietà iscritte in un registro nazionale che si basi sul valore agronomico e di utilizzazione per il rispettivo territorio, fino al momento in cui potrà entrare in applicazione un catalogo comune delle varietà, applicazione che dovrà intervenire non oltre il 1o gennaio 1970; le condizioni d'iscrizione in detto registro, per le varietà provenienti da altri Stati membri, sono identiche a quelle per le varietà nazionali.

Articolo 15

Gli Stati membri prescrivono che le sementi di piante foraggere, provenienti direttamente da sementi di base certificate in uno Stato membro e raccolte in un altro Stato membro o in un paese terzo, sono equivalenti alle sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base e raccolte nello Stato produttore delle sementi di base, se sono state assoggettate nella coltura di produzione ad un'ispezione in campo che soddisfi alle condizioni dell'allegato I e se sia stata costatata, all'atto di un esame ufficiale, rispondenza alle condizioni dell'allegato II per le sementi certificate.

Articolo 16

1. Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, costata

a) se, nel caso previsto nell'articolo 15, le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfino alle condizioni dell'allegato I;

b) se sementi di piante foraggere raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità per i contrassegni, e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi commerciali raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Sino a quando il Consiglio non si sia pronunciato conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri stessi possono procedere alle costatazioni previste in quel paragrafo. Tale diritto si estingue il 1o luglio 1969.

Articolo 17

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base, di sementi certificate o di sementi commerciali, che si manifestino almeno in uno Stato membro e non possano essere superate all'interno della Comunità, la Commissione autorizza, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, uno o più Stati membri ad ammettere alla commercializzazione, per un periodo da essa determinato, sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una data varietà, l'etichetta ufficiale è quella prevista per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, è quella prevista per le sementi commerciali. L'etichetta indica sempre che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Articolo 18

La presente direttiva non si applica alle sementi di piante foraggere per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.

Articolo 19

Gli Stati membri adottano disposizioni opportune per consentire il controllo ufficiale, effettuato almeno mediante sondaggi, durante la commercializzazione, affinché le sementi di piante foraggere soddisfino alle condizioni previste nella presente direttiva.

Articolo 20

1. All'interno della Comunità sono stabiliti campi comparativi comunitari nei quali viene effettuato in ciascuna annata un controllo a posteriori di campioni di sementi certificate di piante foraggere prelevati mediante sondaggi; tali campi sono sottoposti all'esame del Comitato di cui all'articolo 21.

2. In una prima fase, gli esami comparativi servono ad armonizzare i metodi tecnici di certificazione per ottenere l'equivalenza dei risultati. Conseguito tale obiettivo, gli esami comparativi formeranno oggetto di una relazione annuale d'attività, da notificarsi in via riservata agli Stati membri e alla Commissione. La Commissione determina, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, la data alla quale la relazione è redatta per la prima volta.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista nell'articolo 21, le disposizioni necessarie per effettuare gli esami comparativi. Sementi di piante foraggere raccolte in paesi terzi possono essere incluse negli esami comparativi.

Articolo 21

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali istituite con decisione del Consiglio del 14 giugno 1966 [2], denominato in appresso il "Comitato", è chiamato a pronunciarsi dal suo Presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Nel Comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il Presidente non partecipa al voto.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il Presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

4. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 22

La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 23

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1o luglio 1968, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, e non oltre il 1o luglio 1969 le disposizioni necessarie per conformarsi alle altre disposizioni della presente direttiva e dei relativi allegati. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 14 giugno 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. Werner

[1] GU n. 109 del 9. 7. 1964, pag. 1751/64.

[2] Vedi pag. 2289/66 della presente Gazzetta.

--------------------------------------------------

Top