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Document 11994NN15/07/F

ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO XV - Elenco di cui all' articolo 151 dell' atto di adesione - VII. AGRICOLTURA - F. SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

OJ C 241, 29.8.1994, p. 332 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

11994NN15/07/F

ATTO relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d' Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l' Unione europea, ALLEGATO XV - Elenco di cui all' articolo 151 dell' atto di adesione - VII. AGRICOLTURA - F. SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

Gazzetta ufficiale n. C 241 del 29/08/1994 pag. 0332


F. SEMENTI E MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

1. 366 L 0401: Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66).

Per quanto attiene alla commercializzazione nel suo territorio, la Repubblica di Finlandia è autorizzata a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al più tardi, il suo regime nazionale di produzione di sementi della categoria «sementi commerciali» («Kauppasiemen»/«handelsutsaede»), quali definite nella normativa finlandese in vigore.

Tali sementi non saranno introdotte nel territorio di altri Stati membri. La Repubblica di Finlandia adatterà la pertinente normativa nazionale per conformarsi alle disposizioni della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo.

Tuttavia la Repubblica di Finlandia applica a decorrere dalla data di adesione le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perché vi siano commercializzati.

2. 366 L 0402: Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66).

Per quanto attiene alla commercializzazione nel suo territorio, la Repubblica di Finlandia è autorizzata a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al più tardi, il suo regime nazionale di produzione di:

- sementi non conformi alle prescrizioni della direttiva per quanto attiene all'indice massimo di generazione delle sementi della categoria «sementi certificate» («Valiosiemen»/«elitutsaede») e

- sementi della categoria «sementi commerciali» («Kauppasiemen»/«handelsutsaede»), quali definite nella vigente normativa finlandese.

Tali sementi non saranno introdotte nel territorio di altri Stati membri. La Repubblica di Finlandia adatterà la pertinente normativa nazionale per conformarsi alle disposizioni della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo.

Tuttavia la Repubblica di Finlandia applica a decorrere dalla data di adesione le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perché vi siano commercializzati.

3. 366 L 0403: Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. L 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66).

Per quanto riguarda la commercializzazione nel suo territorio di tuberi-seme di patate, il Regno di Svezia è autorizzato a mantenere, sino al 31 dicembre 1996 al più tardi, un limite di tolleranza del 40 % in peso per i tuberi colpiti da scabbia comune su una superficie superiore ad un decimo. Questo limite di tolleranza si applica unicamente ai tuberi-seme prodotti in zone del Regno di Svezia in cui si sono riscontrati particolari problemi in materia di scabbia comune.

Tali tuberi-seme di patate non saranno introdotti nel territorio di altri Stati membri. Il Regno di Svezia adatterà la corrispondente normativa nazionale per conformarsi alle pertinenti disposizioni dell'allegato II della direttiva entro la scadenza del suddetto periodo.

Tuttavia il Regno di Svezia applica, a decorrere dalla data di adesione, le disposizioni della direttiva volte ad assicurare l'accesso nel suo territorio di materiali conformi alla direttiva perché vi siano commercializzati.

4. 366 L 0404: Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2326/66).

- La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia sono autorizzati a mantenere la rispettiva legislazione nazionale relativa alla commercializzazione, nel loro territorio, dei materiali forestali di moltiplicazione, fino al 31 dicembre 1999 al più tardi.

- La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia sono autorizzati ad usufruire di un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2001 per l'esaurimento delle scorte di materiali forestali di moltiplicazione accumulate prima della scadenza del periodo transitorio di cui al primo trattino.

- Nella misura in cui non sono conformi alle disposizioni della direttiva detti materiali non sono introdotti nel territorio di Stati membri, diversi dalla Finlandia, dalla Norvegia e dalla Svezia, a meno che venga altrimenti deciso conformemente alle disposizioni della direttiva.

- Tuttavia la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia applicano, a partire dalla data di adesione, le disposizioni della direttiva che assicurano l'accesso alla commercializzazione nei loro territori dei materiali conformi alla direttiva.

- Se necessario saranno adottate ulteriori disposizioni transitorie, conformemente alle pertinenti procedure comunitarie.

5. 370 L 0457: Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1) e 370 L 0458: Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 7).

- La Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia possono rinviare, fino al 31 dicembre 1995 al più tardi, l'applicazione nei loro territori delle due suddette direttive per quanto concerne la commercializzazione nei loro territori di sementi delle varietà elencate nei rispettivi cataloghi nazionali delle varietà delle specie di piante agricole e delle varietà delle specie di ortaggi, che non sono state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni delle suddette direttive. Le sementi delle suddette varietà non possono essere commercializzate nel territorio di altri Stati membri durante il suddetto periodo.

- Le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che, alla data dell'adesione o successivamente, sono elencate sia nei rispettivi cataloghi nazionali della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia sia nei cataloghi comuni, non sono soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione relativamente alle varietà.

- Durante il periodo indicato nel primo trattino, le varietà riportate nei rispettivi cataloghi nazionali della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia che siano state ufficialmente accettate ai sensi delle disposizioni delle suddette direttive sono inserite, rispettivamente, nei cataloghi comuni delle varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi.

6. 371 L 0161: Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità (GU n. L 87, del 17.4.1971, pag. 14).

- La Repubblica di Finlandia può mantenere la legislazione nazionale relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione in relazione alla loro commercializzazione nel suo territorio, fino al 31 dicembre 1999 al più tardi.

- Laddove non siano conformi alle disposizioni della direttiva tali materiali non vengono introdotti nel territorio di altri Stati membri, a meno che sia altrimenti deciso conformemente alle disposizioni della direttiva.

- La Repubblica di Finlandia adatta al riguardo la propria legislazione onde conformarsi alle disposizioni della direttiva alla data di scadenza del suddetto periodo.

- Tuttavia la Repubblica di Finlandia applica, a partire dalla data di adesione, le disposizioni della direttiva che assicurano l'accesso alla commercializzazione nel suo territorio dei materiali conformi alla direttiva.

7. 393 L 0048: Direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio (GU n. L 250 del 7.10.1993, pag. 1).

8. 393 L 0049: Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio (GU n. L 250 del 7.10.1993, pag. 9).

9. 393 L 0061: Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio (GU n. L 250 del 7.10.1993, pag. 19).

La Repubblica di Finlandia e il Regno di Norvegia sono autorizzati ad imporre condizioni supplementari riguardo all'etichettatura di origine delle piante perenni ai fini della commercializzazione nel loro territorio, fino al 31 dicembre 1996 al più tardi.

Tali condizioni possono essere applicate solo alla loro produzione nazionale.

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