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Document 02004D0558-20111013
Commission Decision of 15 July 2004 implementing Council Directive 64/432/EEC as regards additional guarantees for intra-Community trade in bovine animals relating to infectious bovine rhinotracheitis and the approval of the eradication programmes presented by certain Member States (notified under document number C(2004) 2104) (Text with EEA relevance) (2004/558/EC)
Consolidated text: Decisione della Commissione del 15 luglio 2004 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2004) 2104] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/558/CE)
Decisione della Commissione del 15 luglio 2004 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2004) 2104] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2004/558/CE)
2004D0558 — IT — 13.10.2011 — 004.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 luglio 2004 che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2004) 2104] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 249, 23.7.2004, p.20) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
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date |
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L 219 |
37 |
24.8.2007 |
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L 76 |
56 |
19.3.2008 |
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L 205 |
7 |
6.8.2010 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2011 |
L 268 |
17 |
13.10.2011 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 2004
che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2004) 2104]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/558/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 1 ), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La rinotracheite bovina infettiva è la descrizione dei segni clinici più evidenti dell'infezione dovuta a herpesvirus 1 bovino (BHV-1). Poiché molte infezioni causate da tale virus hanno un decorso subclinico, le misure di lotta devono mirare all'eradicazione dell'infezione piuttosto che alla soppressione dei sintomi. |
(2) |
L'allegato E (II) della direttiva 64/432/CEE elenca la «rinotracheite bovina infettiva» fra le malattie per le quali possono essere approvati programmi nazionali di lotta e chieste garanzie complementari. |
(3) |
La Germania aveva presentato un programma volto a eradicare l'infezione da BHV-1 in tutte le parti del suo territorio. Esso è conforme ai criteri fissati all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE e prevede norme relative allo spostamento dei bovini sul territorio nazionale equivalenti a quelle attuate in precedenza in Austria, nella provincia di Bolzano in Italia e in Svezia, che hanno consentito di eradicare con successo la malattia da tali paesi. |
(4) |
Il programma presentato dalla Germania e, come richiesto da tale Stato membro, le garanzie complementari relative agli scambi di bovini finalizzate a garantire il successo del programma sono state approvate dalla decisione 2004/215/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie supplementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri ( 2 ). |
(5) |
Esistono garanzie complementari per quanto riguarda la Danimarca, l'Austria, la Finlandia, la Svezia e l'Italia, limitatamente alla provincia di Bolzano. Tali Stati membri, nonché l'Italia per quanto riguarda la provincia di Bolzano, considerano il loro territorio indenne dalla rinotracheite bovina infettiva. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE, essi hanno presentato alla Commissione la documentazione giustificativa, intesa in particolare a provare che la situazione continua ad essere oggetto di sorveglianza. |
(6) |
Agli Stati membri o alle regioni degli stessi riconosciuti indenni dalla malattia ed attualmente elencati nell'allegato della decisione 93/42/CEE della Commissione ( 3 ) è opportuno applicare unicamente i requisiti minimi in materia di spedizione in altri Stati membri di bovini d'allevamento e da reddito. |
(7) |
Per la standardizzazione delle prove di laboratorio intese a rilevare la presenza del virus BHV-1 l'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha adottato un siero fortemente positivo, un siero debolmente positivo e un siero negativo come norme internazionali dell'UIE. Essi sono disponibili presso i laboratori di riferimento dell'UIE per la rinotracheite bovina infettiva indicati nel Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini ( 4 ). |
(8) |
Sono emersi problemi in relazione agli scambi intracomunitari di bovini originari di Stati membri con una situazione sanitaria diversa rispetto alla rinotracheite bovina infettiva. |
(9) |
A fini di chiarezza e per garantire la coerenza linguistica delle misure è opportuno riunire in un'unica decisione l'approvazione del programma della Germania e delle garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva nonché abrogare la decisione 2004/215/CE. |
(10) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvati i programmi presentati dagli Stati membri che figurano nella prima colonna della tabella di cui all'allegato I destinati alla lotta e all'eradicazione dell'infezione da herpesvirus 1 bovino (BHV-1) (di seguito definita «rinotracheite bovina infettiva» o «IBR»), nelle regioni di tali Stati membri specificate nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato I.
Articolo 2
1. I bovini d'allevamento e da reddito originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli elencati nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri che figurano nell'allegato I soddisfano almeno le seguenti garanzie complementari:
a) provengono da un'azienda nella quale, secondo dati ufficiali, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva negli ultimi 12 mesi;
b) sono stati isolati in un impianto di quarantena riconosciuto dall'autorità competente nei 30 giorni immediatamente precedenti lo spostamento e, nello stesso periodo, tutti i bovini presenti nel medesimo impianto non hanno manifestato segni clinici della rinotracheite bovina infettiva;
c) sono stati sottoposti, insieme a tutti gli altri bovini presenti nell'impianto di quarantena, con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento, al fine di rilevare la presenza dei seguenti anticorpi:
i) nel caso di bovini vaccinati, anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV-1 oppure;
ii) nel caso di bovini non vaccinati, anticorpi contro tutto il virus BHV-1.
2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di origine possono autorizzare la spedizione di bovini ad aziende situate nelle regioni elencate nell'allegato I, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
a) sono originari di uno Stato membro elencato nell'allegato I e provengono da aziende indenni da BHV-1 che soddisfano almeno i requisiti fissati nell'allegato III;
b) sono destinati alla produzione di carne e soddisfano i requisiti seguenti:
i) i bovini:
— provengono da aziende indenni da BHV-1 conformemente all'allegato III, oppure
— discendono da femmine vaccinate e regolarmente rivaccinate, oppure
— sono stati regolarmente vaccinati e rivaccinati secondo le istruzioni del produttore con un vaccino deleto nella glicoproteina E, oppure
— sono stati sottoposti nello Stato membro di origine, con esito negativo, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi conforme al paragrafo 1, lettera c), effettuato su un campione di sangue prelevato nei 14 giorni precedenti la spedizione; e
ii) sono trasportati, senza entrare in contatto con animali di stato sanitario inferiore, in un’azienda la cui situazione sanitaria rispetto al virus BHV1 è ignota, situata nello Stato membro di destinazione indicato nell’allegato I, dove, secondo il programma nazionale approvato di eradicazione, tutti gli animali sono ingrassati al chiuso e dalla quale possono essere trasportati solo al macello;
c) gli animali provengono da aziende in cui tutti i bovini di età superiore a 15 mesi sono stati vaccinati e regolarmente rivaccinati e tutti gli animali di età superiore a 9 mesi sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina E del virus BHV-1 a intervalli di non più di 12 mesi e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme al paragrafo 1, lettera c), punto i), effettuato su campioni di sangue prelevati nei 14 giorni precedenti la spedizione;
d) gli animali provengono da aziende indenni da BHV-1 conformemente all'allegato III, situate in uno Stato membro in cui la rinotracheite bovina infettiva è una malattia soggetta a dichiarazione obbligatoria e intorno alle quali, in un raggio di 5 km, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche di infezione da BHV-1 negli ultimi 30 giorni e gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame per la ricerca di anticorpi conforme al paragrafo 1, lettera c), effettuato su un campione di sangue prelevato nei 14 giorni precedenti la spedizione.
3. I bovini destinati alla macellazione originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato I sono trasportati direttamente al macello di destinazione o ad un centro di raccolta riconosciuto, da dove sono trasferiti al macello, conformemente all'articolo 7, secondo trattino, della direttiva 64/432/CEE, per essere macellati.
4. Nella sezione C, punto 4, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1, sono inserite le seguenti informazioni:
a) dopo il primo trattino: «IBR»;
b) dopo il secondo trattino: «articolo 2, paragrafo …, lettera …, della decisione 2004/558/CE della Commissione».
Articolo 3
1. I bovini d'allevamento e da reddito originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri indenni dalla rinotracheite bovina infettiva ed elencati nell'allegato II soddisfano le seguenti garanzie complementari:
a) sono conformi alle garanzie complementari previste all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b);
b) sono stati sottoposti, insieme a tutti gli altri bovini presenti nell'impianto di quarantena di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), con esito negativo, a un esame sierologico effettuato su campioni di sangue prelevati non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento al fine di rilevare la presenza di anticorpi contro tutto il virus BHV-1;
c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.
2. I bovini destinati alla macellazione originari di Stati membri o di regioni di Stati membri diversi da quelli che figurano nell'allegato II e destinati a Stati membri o regioni di Stati membri elencati nell'allegato II sono trasferiti direttamente al macello di destinazione, in conformità dell'articolo 7, primo trattino, della direttiva 64/432/CEE, per essere macellati.
3. Nella sezione C, punto 4, del certificato sanitario riportato nel modello 1 dell'allegato F della direttiva 64/432/CEE, che accompagna i bovini di cui al paragrafo 1, sono inserite le seguenti informazioni:
a) dopo il primo trattino: «IBR»;
b) dopo il secondo trattino: «articolo 3, paragrafo …, lettera …, della decisione 2004/558/CE della Commissione».
4. In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), l’autorità competente dello Stato membro di destinazione può autorizzare l’introduzione di bovini destinati alla produzione di carne in un’azienda indenne da BHV1, secondo la definizione dell’allegato III («azienda indenne da BHV1»), situata in una regione di tale Stato membro figurante nell’allegato II alle seguenti condizioni:
a) gli animali non sono stati vaccinati contro il BHV1, sono originari di aziende indenni da BHV1 e vi sono rimasti sin dalla nascita;
b) gli animali sono trasportati senza entrare in contatto con animali di stato sanitario inferiore;
c) negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione o dalla nascita nel caso di animali di età inferiore a 30 giorni, gli animali sono rimasti nell’azienda di origine o in un impianto di isolamento approvato dall’autorità competente, situato in uno Stato membro dove la rinotracheite bovina infettiva è una malattia soggetta a denuncia obbligatoria e dove, in un raggio di 5 km attorno all’azienda o all’impianto di isolamento, non sono state riscontrate prove cliniche o patologiche di infezione da BHV1 negli ultimi 30 giorni;
d) gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina gE del virus BHV1, nel caso in cui gli animali provengano da una mandria vaccinata contro il BHV1, o, in tutti gli altri casi, a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro tutto il virus BHV1 effettuato su un campione di sangue prelevato nei 7 giorni precedenti la spedizione dall’azienda di cui alla lettera c);
e) nell’azienda di destinazione indenne da BHV1 tutti gli animali sono ingrassati al chiuso e sono spostati solo per essere trasportati al macello;
f) gli animali di cui alla lettera d) sono sottoposti a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina gE del virus BHV1 o tutto il virus BHV1, effettuato su un campione di sangue prelevato entro 21-28 giorni dall’arrivo nell’azienda di cui alla lettera e):
i) con esito negativo in ciascun caso; oppure
ii) la qualifica di indenne da BHV1 dell’azienda è sospesa fino alla macellazione degli animali infetti entro meno di 45 giorni dall’arrivo nell’azienda; e
— gli animali a contatto diretto con gli animali infetti hanno reagito negativamente all’esame per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina gE del virus BHV1 o tutto il virus BHV1 eseguito su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dopo l’eliminazione degli animali infetti, oppure
— gli animali che hanno condiviso uno spazio aereo comune con gli animali infetti hanno reagito negativamente a un esame per la ricerca di anticorpi contro tutto il virus BHV1 eseguito su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dopo l’eliminazione degli animali infetti, oppure
— gli animali rimasti nell’azienda hanno reagito negativamente a un esame per la ricerca di anticorpi contro tutto il virus BHV1 eseguito su un campione di sangue prelevato non prima di 28 giorni dopo l’eliminazione degli animali infetti, oppure
— la qualifica di indenne da BHV1 è riattribuita in conformità del punto 4 dell’allegato III.
5. Lo Stato membro di destinazione di cui al paragrafo 4 comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le regioni figuranti nell’allegato II in cui sono attuati i provvedimenti di cui al paragrafo 4 e la data prevista per l’applicazione.
Articolo 4
I bovini d'allevamento e da reddito originari di uno Stato membro o di una regione dello stesso che figura nell'allegato II e destinati a uno Stato membro o a una regione dello stesso elencato nell'allegato I o II sono conformi alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).
Articolo 5
Gli Stati membri garantiscono che l'esame sierologico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), inteso a rilevare la presenza di anticorpi contro tutto il virus BHV-1, sia standardizzato rispetto al siero fortemente positivo, al siero debolmente positivo e al siero negativo adottati dall'UIE come norme internazionali per le prove del virus BHV-1.
Articolo 6
La decisione 2004/215/CE è abrogata.
Articolo 7
La presente decisione si applica a partire dal 26 luglio 2004.
Articolo 8
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
Stati membri |
Regioni degli Stati membri cui si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 9 della direttiva 64/432/CEE |
Repubblica ceca |
Tutte le regioni |
Germania |
Tutte le regioni, tranne lo stato federato della Baviera |
Italia |
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Provincia autonoma di Trento |
ALLEGATO II
Stati membri |
Regioni degli Stati membri cui si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell’articolo 10 della direttiva 64/432/CEE |
Danimarca |
Tutte le regioni |
Germania |
Stato federato della Baviera |
Italia |
Provincia di Bolzano |
Austria |
Tutte le regioni |
Finlandia |
Tutte le regioni |
Svezia |
Tutte le regioni |
ALLEGATO III
Azienda indenne da BHV1
1. |
Un'azienda di bovini è considerata indenne dall'infezione da BHV1 se soddisfa le condizioni fissate nel presente allegato.
|
2. |
Un'azienda di bovini mantiene la qualifica di indenne da BHV1 se: 2.1. le condizioni di cui ai paragrafi da 1.1 a 1.4 continuano ad essere soddisfatte e 2.2. nell'azienda è applicato almeno uno dei seguenti regimi di lotta in un periodo di 12 mesi: 2.2.1. un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro il BHV1 è stato effettuato, con esito negativo in ciascun caso, su almeno un campione individuale di sangue prelevato da tutti i bovini di età superiore a 24 mesi; 2.2.2. un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro il BHV1 è stato effettuato con esito negativo in ciascun caso su almeno: — un campione individuale di latte proveniente da tutte le femmine in lattazione, sia individualmente che in un gruppo di campioni di latte prelevati da non più di cinque animali, nonché — un campione individuale di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi e da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi. 2.2.3. nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30 % dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione, un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro il BHV1 è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno: — due campioni di latte raccolti con un intervallo da tre a dodici mesi da un gruppo di latte di non più di 50 femmine in lattazione, a seconda delle specifiche dell'esame impiegato, nonché — un campione individuale di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi e da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi. |
3. |
La qualifica di indenne da BHV1 per un'azienda di bovini è sospesa qualora, durante gli esami di cui ai punti da 2.2.1 a 2.2.3, un animale reagisca positivamente a una prova per la ricerca di anticorpi contro il BHV1. |
4. |
La qualifica di indenne da BHV1 per un'azienda, sospesa conformemente al paragrafo 3, è riattribuita, a decorrere da non meno di 30 giorni dalla rimozione degli animali sieropositivi, soltanto dopo che un esame sierologico è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno: — due campioni di latte prelevati con un intervallo di almeno due mesi da tutte le femmine in lattazione, sia individualmente che su gruppi di campioni di latte provenienti da non più di cinque animali, nonché — due campioni di sangue, prelevati con un intervallo di almeno tre mesi da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi. |
Avvertimento:
a) Nei casi in cui nel presente allegato si fa riferimento a un esame sierologico per l'individuazione di anticorpi contro il BHV1, si applicano i principi fissati all'articolo 2, paragrafo 1, punto c), relativi alla vaccinazione degli animali sottoposti a test.
b) Le dimensioni del gruppo di campioni di latte a cui si fa riferimento nel presente allegato possono essere adattate in base a prove documentate che l'esame costituisce in ogni caso un lavoro di laboratorio quotidiano abbastanza sensibile da individuare una singola debole reazione positiva nel gruppo di dimensioni adattate.
( 1 ) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
( 2 ) GU L 67 del 5.3.2004, pag. 24.
( 3 ) GU L 16 del 25.1.1993, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/502/CE (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 62).
( 4 ) Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini, quarta edizione, agosto 2000.