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Document 01992L0042-20050811

Consolidated text: Direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/42/2005-08-11

1992L0042 — IT — 11.08.2005 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA 92/42/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1992

concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

(GU L 167, 22.6.1992, p.17)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA 93/68/CEE DEL CONSIGLIO del 22 luglio 1993

  L 220

1

30.8.1993

►M2

DIRETTIVA 2004/8/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004

  L 52

50

21.2.2004

►M3

DIRETTIVA 2005/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 luglio 2005

  L 191

29

22.7.2005




▼B

DIRETTIVA 92/42/CEE DEL CONSIGLIO

del 21 maggio 1992

concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ( 1 ),

in cooperazione con il Parlamento europeo ( 2 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ),

considerando che la decisione 91/565/CEE ( 4 ) prevede la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità nel contesto del programma SAVE;

considerando che occorre adottare le misure destinate all'istaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 15 gennaio 1985, concernente il miglioramento dei programmi di risparmio di energia degli Stati membri ( 5 ) invita gli Stati membri a continuare ed eventualmente intensificare i loro sforzi per promuovere l'utilizzazione più razionale dell'energia attraverso la messa a punto di politiche integrate di risparmio energetico;

considerando la risoluzione del Consiglio, del 16 settembre 1986, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri ( 6 ), in particolare l'obiettivo di incrementare di almeno il 20 % il rendimento per la domanda finale di energia;

considerando che l'articolo 130 R del trattato prevede che l'azione della Comunità in materia ambientale ha l'obiettivo di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

considerando che nelle proposte relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori è necessario assumere come base un livello di protezione elevato;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 giugno 1989 dichiara che «la Comunità e gli Stati membri dovranno tenere opportunamente conto del problema della potenziale alterazione climatica collegata all'effetto serra» ( 7 ) e, nelle conclusioni del 29 ottobre 1990, prevede di stabilizzare, sul piano comunitario, ai livelli del 1990, le emissioni di CO2 nell'anno 2000;

considerando l'importanza del settore domestico e terziario che assorbe una parte preponderante del consumo finale di energia della Comunità;

considerando che questo settore assumerà maggiore importanza a causa della tendenza verso una maggiore diffusione del riscaldamento centrale ed un aumento generale del comfort termico;

considerando che un miglior rendimento delle caldaie è nell'interesse dei consumatori, che i risparmi di energia implicheranno minori importazioni di idrocarburi e che la riduzione della dipendenza energetica della Comunità avrà un'incidenza positiva sulla sua bilancia commerciale;

considerando che la direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978, concernente la resa dei generatori di calore impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua calda negli edifici non industriali, nuovi o già esistenti, nonché l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali ( 8 ) ha portato alla fissazione di livelli di rendimento molto diversi tra gli Stati membri;

considerando che il requisito di alti tassi di rendimento per le caldaie ad acqua calda restringerà la forcella dei parametri tecnici degli impianti offerti sul mercato, facilitando la produzione in serie, e favorirà la realizzazione di economie di scala; che la non fissazione di tassi di rendimento energetico, ad un livello sufficientemente elevato rischia, con il completamento del mercato interno, di abbassare fortemente il rendimento degli impianti di riscaldamento a causa della diffusione sul mercato di caldaie a basso rendimento;

considerando che le condizioni climatiche locali nonché le caratteristiche energetiche e di utilizzazione degli edifici presentano grandi differenze all'interno della Comunità; che gli Stati membri devono tener conto di queste diversità nel determinare le condizioni di messa in funzione delle caldaie in applicazione della presente direttiva; che le circostanze giustificano che gli Stati membri, in cui alla data di adozione della presente direttiva sono ampiamente diffuse le caldaie denominate «back boilers» nonché le caldaie concepite per essere installate nello spazio abitato, continuino ad autorizzare, entro limiti precisi, la commercializzazione e la messa in funzione di tali caldaie; che questo regime deve essere oggetto di una sorveglianza particolare da parte della Commissione;

considerando che la presente direttiva, volta all'eliminazione degli ostacoli tecnici in materia di rendimento delle caldaie, deve seguire la nuova impostazione definita con la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985 ( 9 ), la quale prevede in particolare che l'armonizzazione legislativa si limiti all'approvazione, mediante direttive basate sull'articolo 100 del trattato CEE, dei requisiti essenziali cui devono soddisfare i prodotti immessi sul mercato e che tali requisiti essenziali siano redatti in forma sufficientemente precisa affinché possano divenire obblighi sanzionabili e in modo da permettere agli organismi di certificazione, in assenza di norme, di certificare la conformità dei prodotti in base ai requisiti stessi;

considerando che la direttiva 83/189/CEE ( 10 ) prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

considerando che la decisione 90/683/CEE ( 11 ), concerne i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica;

considerando che le caldaie rispondenti ai requisiti in materia di rendimento dovranno essere munite del marchio CE ed eventualmente dei simboli adeguati per poter circolare liberamente ed essere messe in funzione conformemente alla loro destinazione nella Comunità;

considerando che la direttiva 89/106/CEE ( 12 ) riguarda il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

considerando che, per le caldaie a gas contemplate nella presente direttiva, è necessario definire requisiti di rendimento per promuovere l'utilizzazione razionale dell'energia, come previsto nella direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas ( 13 ),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

La presente direttiva costituisce un'azione nell'ambito del programma SAVE per la promozione dell'efficienza energetica nella Comunità; essa determina i requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW, in appresso denominate «caldaie».

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

caldaia : l'unità centrale scambiatore termico-bruciatore destinata a trasmettere all'acqua il calore prodotto dalla combustione;

apparecchio :

 lo scambiatore termico destinato ad essere munito di un bruciatore;

 il bruciatore destinato ad essere installato sullo scambiatore termico;

potenza nominale utile, espressa in chilowatt : la potenza termica massima fissata e garantita dal costruttore come potenza che può essere mantenuta in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

rendimento utile, espresso in percento : il rapporto tra la portata termica trasmessa all'acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per unità di tempo;

carico parziale, espresso in percento : il rapporto tra la potenza utile di una caldaia funzionante in regime discontinuo, oppure ad una potenza inferiore alla potenza utile nominale, e la stessa potenza utile nominale;

temperatura media dell'acqua nella caldaia : la media delle temperature dell'acqua all'entrata e all'uscita della caldaia;

caldaia standard : caldaia per la quale la temperatura media di funzionamento può essere limitata in sede di progettazione;

back boiler : caldaia progettata per alimentare un impianto di riscaldamento centrale ed essere installata nel focolare di un camino come elemento di un'unità caldaia retrostante (back boiler)-focolare a gas;

caldaia a bassa temperatura : caldaia che può funzionare in regime continuo, in cui la temperatura dell'acqua di alimentazione è compresa tra 35 e 40 oC, e che in certi casi può dare luogo a condensazione. Sono comprese le caldaie a condensazione che utilizzano combustibili liquidi;

caldaia a gas a condensazione : caldaia progettata per poter condensare in permanenza una parte considerevole del vapore acqueo contenuto nei gas di combustione;

caldaia da installare in un ambiente abitato : caldaia con potenza nominale utile inferiore a 37 kW progettata per riscaldare, mediante il calore emesso dall'involucro, l'ambiente abitato in cui è installata, provvista di vaso di espansione aperto che provvede all'alimentazione con acqua calda mediante circolazione naturale per gravità; sull'involucro di questa caldaia è menzionato esplicitamente che deve essere installata in un ambiente abitato.

Articolo 3

1.  Sono esclusi dalla presente direttiva:

 le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate con combustibili diversi tra cui quelli solidi;

 gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici;

 le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili aventi caratteristiche molto diverse da quelle dei combustibili liquidi e gassosi normalmente in commercio (gas residui industriali, biogas, ecc.);

 le cucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per riscaldamento centrale e usi igienici;

 gli apparecchi con potenza utile inferiore a 6 kW progettati unicamente per alimentare un impianto di accumulazione di acqua calda per usi igienici circolante per gravità;

 le caldaie prodotte a unità;

▼M2

 le unità di cogenerazione, quali definite nella direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia ( 14 ).

▼B

2.  Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali e fornitura di acqua calda per usi igienici, i requisiti di rendimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, si riferiscono soltanto alla funzione riscaldamento.

Articolo 4

▼M1

1.  Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro territorio degli apparecchi e delle caldaie conformi alle disposizioni della presente direttiva e muniti della marcatura CE prevista all'articolo 7 che dichiara la loro conformità a tutte le prescrizioni della presente direttiva, comprese le procedure relative alla conformità di cui agli articoli 7 e 8, qualora il trattato o altre direttive o prescrizioni comunitarie non dispongano altrimenti.

▼B

2.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché siano messe in funzione soltanto le caldaie conformi ai rendimenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alle condizioni di messa in funzione che essi determinano in base alle condizioni climatiche locali nonché alle caratteristiche energetiche e di utilizzazione degli edifici.

3.  Tuttavia, gli Stati membri in cui le caldaie di tipo «back boilers» e/o le caldaie da installare in un ambiente abitato, sono ampiamente diffuse alla data di adozione della presente direttiva, continuano ad autorizzarne la messa in funzione, sempreché i rendimenti, sia a potenza nominale che a carico parziale del 30 %, non siano inferiori di oltre il 4 % ai requisiti fissati all'articolo 5, paragrafo 1, per le caldaie standard.

4.  Gli effetti delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggetti ad un controllo permanente da parte della Commissione e vengono analizzati nel quadro della relazione che deve essere presentata a norma dell'articolo 10. A tal fine gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione necessaria per consentirle di presentare al Consiglio le proposte di modifica, previste da tale articolo, atte a garantire comunque l'efficienza energetica e la libera circolazione delle caldaie nella Comunità.

▼M1

5.  

a) Qualora le caldaie siano disciplinate da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica che le caldaie soddisfano anche le disposizioni di queste altre direttive.

b) Tuttavia, nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che le caldaie soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano le caldaie.

▼B

Articolo 5

1.  I diversi tipi di caldaie devono rispettare rendimenti utili:

 a potenza nominale, cioè in funzionamento alla potenza nominale Pn, espressa in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70 oC, e

 a carico parziale, cioè in funzionamento a carico parziale del 30 %, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia diversa a seconda del tipo di caldaia.

I rendimenti utili che devono essere rispettati sono indicati nella tabella seguente:



Tipo di caldaia

Intervalli di potenza

Rendimento a potenza nominale

Rendimento a carico parziale

 

kW

Temperatura media dell'acqua nella caldaia (oC)

Espressione del requisito di rendimento (in %)

Temperatura media dell'acqua nella caldaia (oC)

Espressione del requisito di rendimento (in %)

Caldaie standard

4 - 400

70

≥ 84 + 2 logPn

≥ 50

≥ 80 + 3 logPn

Caldaie a bassa temperatura (1)

4 - 400

70

≥ 87,5 + 1,5 logPn

40

≥ 87,5 + 1,5 logPn

Caldaie a gas a condensazione

4 - 400

70

≥ 91 + 1 logPn

30 (2)

≥ 97 + 1 logPn

(1)   Comprese le caldaie a condensazione che utilizzano i combustibili liquidi.

(2)   Temperatura dell'acqua di alimentazione della caldaia.

2.  Le norme armonizzate relative ai requisiti di cui alla presente direttiva, fissate su mandato della Commissione, in conformità delle direttive 83/189/CEE e 88/182/CEE ( 15 ) determinano in particolare i metodi di verifica validi per la produzione e per le misure. Nei tassi di rendimento devono essere integrate le opportune tolleranze.

▼M3 —————

▼B

Articolo 7

1.  Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di rendimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le caldaie conformi alle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e di cui gli Stati membri hanno pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate di cui sopra. Queste caldaie devono essere contrassegnate dalla ►M1  marcatura CE ◄ di cui all'allegato I, paragrafo 1, e corredate della dichiarazione CE di conformità.

2.  I mezzi per attestare la conformità delle caldaie fabbricate in serie sono:

 l'esame di rendimento di una caldaia tipo secondo il modulo B descritto nell'allegato III, e

 la dichiarazione di conformità al tipo approvato secondo uno dei moduli C, D o E di cui all'allegato IV.

Per le caldaie a combustibile gassoso, le procedure di valutazione della conformità dei rendimenti sono quelle utilizzate per la valutazione della conformità ai requisiti in materia di sicurezza previsti dalla direttiva 90/396/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas.

3.  Prima dell'immissione sul mercato, gli apparecchi commercializzati separatamente devono essere contrassegnati dalla ►M1  marcatura CE ◄ e corredati della dichiarazione CE di conformità, la quale stabilisce i parametri che consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento utile di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

▼M1

4.  La marcatura CE di conformità alle esigenze della presente direttiva e alle altre disposizioni relative all'attribuzione della marcatura CE nonché le iscrizioni previste dall'allegato I sono apposti sulle caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile. È vietato apporre su tali prodotti qualsiasi marcatura che possa trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sulle caldaie e sugli apparecchi può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

▼M1

5.  

a) Ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare tale prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni fissate da tale Stato membro.

b) Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

▼B

Articolo 8

▼M1

1.  Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi da essi designati per attuare le procedure di cui all'articolo 7, nonché i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.

▼B

2.  Gli Stati membri applicano i criteri minimi fissati nell'allegato V per la designazione degli organismi. Gli organismi che rispondono ai criteri di cui alle relative norme armonizzate sono ritenuti conformi ai requisiti stabiliti in tale allegato.

3.  Uno Stato membro che ha notificato un organismo deve ritirare la notifica qualora constati che quest'ultimo non risponde più ai requisiti di cui al paragrafo 2. Tale Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e ritira la notifica.

Articolo 9

1  Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente al 1o gennaio 1993 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 1994.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffato riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri ammettono fino al 31 dicembre 1997 l'immissione sul mercato e la messa in funzione di apparecchi conformi alla normativa vigente sul loro territorio alla data di adozione della presente direttiva.

Articolo 10

Tre anni dopo l'entrata in applicazione della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati ottenuti. Detta relazione è corredata di proposte riguardanti le eventuali modifiche da apportare alla presente direttiva sulla scorta dei suddetti risultati e dei progressi tecnologici compiuti.

▼M3

Articolo 10 bis

La presente direttiva costituisce una misura di esecuzione ai sensi dell'articolo 15 della direttiva 2005/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia ( 16 ), con riferimento al rendimento energetico durante l'uso, in conformità di detta direttiva, e può essere modificata o abrogata conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2005/32/CE.

▼B

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

▼M1




ALLEGATO I

MARCATURA CE DI CONFORMITÀ E MARCATURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE

1.   Marcatura CE di conformità

 La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

  image

 In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.

 I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

▼M3 —————

▼B




ALLEGATO III

Modulo B: Esame CE del tipo

1.

Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della presente direttiva ad esse relative.

2.

La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

 il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;

 una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

 la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

3.

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della direttiva; deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto, e contenere, nella misura necessaria ai fini della valutazione:

 una descrizione generale del tipo;

 disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

 la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;

 un elenco delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano applicate le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

 i risultati dei calcoli di progetto e degli esami;

 i rapporti sulle prove effettuate.

4.

L'organismo notificato:

4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2, nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni di tali norme;

4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali della direttiva qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

4.3. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state effettivamente applicate;

4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le necessarie prove devono essere effettuati.

5.

Se il tipo soddisfa le relative disposizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo richiesto al richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo autorizzato conserva una copia.

Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità viene negato il rilascio di un attestato di esame del tipo CE, l'organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6.

Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche al prodotto approvato che devono ricevere un'ulteriore approvazione qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di uso prescritte del prodotto. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di esame CE del tipo.

7.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo ed i complementi rilasciati e ritirati.

8.

Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame CE del tipo e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9.

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro complementi per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.




ALLEGATO IV

Modulo C: Conformità al tipo

1.

Questo modulo descrive la parte della procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti della presente direttiva. ►M1  Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ciascun apparechio e redige una dichiarazione di conformità. ◄

2.

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti di rendimento della direttiva.

3.

Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.

4.

Un organismo notificato, prescelto dal fabbricante, effettua o fa effettuare gli esami del prodotto ad intervalli aleatori. Un campione opportuno del prodotto finito, prelevato sul posto dall'organismo notificato, viene esaminato e sottoposto alle appropriate prove definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, paragrafo 2, oppure a prove equivalenti intese a verificare la conformità della produzione ai requisiti della direttiva corrispondente. Qualora uno o più esemplari dei prodotti esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato prende gli opportuni provvedimenti.

Modulo D: Garanzia di qualità della produzione

1.

Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della presente direttiva. ►M1  Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. ◄

2.

Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità approvato per la produzione, eseguire l'ispezione e le prove degli apparecchi finiti secondo quanto specificato al paragrafo 3 e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3.

Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua scelta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per gli apparecchi interessati.

La domanda deve contenere:

 tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;

 la documentazione relativa al sistema di qualità;

 la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di esame CE del tipo.

3.2.

Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli apparecchi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

 degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità dei prodotti;

 dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità;

 degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;

 della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.;

 dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

3.3.

L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se sia necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4.

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

 la documentazione relativa al sistema di qualità;

 altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità, se necessario. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.

5.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:

 la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo trattino;

 gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;

 le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

6.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate.

Modulo E: Garanzia di qualità del prodotto

1.

Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che le caldaie e gli apparecchi sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo. ►M1  Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE su ciascuna caldaia o ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. ◄

2.

Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità approvato per l'ispezione finale e le prove della caldaia e dell'apparecchio secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.

3.

Sistema di qualità

3.1.

Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua scelta una domanda per la valutazione del suo sistema di qualità per le caldaie e gli apparecchi.

La domanda deve contenere:

 tutte le informazioni utili sulla categoria di caldaie e apparecchi previsti;

 la documentazione relativa al sistema di qualità;

 la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di esame CE del tipo.

3.2.

Nel quadro del sistema di qualità, ogni caldaia o apparecchio viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti della direttiva. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi attinenza con la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

 degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione e di qualità del prodotto;

 degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;

 dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di qualità;

 della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

3.3.

L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva in oggetto. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4.

Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se sia necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4.

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

 la documentazione relativa al sistema di qualità;

 la documentazione tecnica;

 altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente dei controlli per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.

4.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite non preannunciate presso il fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può effettuare, o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità; esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione di prova.

5.

Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della caldaia o dell'apparecchio:

 la documentazione di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, terzo trattino;

 gli adeguamenti di cui al paragrafo 3.4, secondo comma;

 le decisioni e relazioni dell'organismo notificato di cui al paragrafo 3.4, ultimo comma, e ai paragrafi 4.3 e 4.4.

6.

Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o ritirate.




ALLEGATO V

Criteri minimi che gli Stati membri devono prendere in considerazione ai fini della notifica degli organismi

1. L'organismo, il direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere né il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle caldaie e degli apparecchi che controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione, commercializzazione o nella manutenzione di tali caldaie e apparecchi. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.

2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono essere condizionati da pressioni o incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che possano influenzarne il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se proveniente da persone o gruppi di persone interessati dai risultati delle verifiche.

3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per assolvere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; deve altresì avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche straordinarie.

4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere i requisiti seguenti:

 una buona formazione tecnica e professionale;

 una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare e pratica sufficiente di tali controlli;

 l'attitudine richiesta per redigere gli attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati.

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La remunerazione di ciascun agente non deve dipendere né dal numero dei controlli effettuati né dai risultati di tali controlli.

6. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia contemplata dalla legislazione nazionale dello Stato o i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui svolge le sue attività) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno che le conferisca efficacia.



( 1 ) GU n. C 292 del 22. 11. 1990, pag. 8.

( 2 ) GU n. C 129 del 20. 5. 1991, pag. 97 e

GU n. C 94 del 13. 4. 1992.

( 3 ) GU n. C 102 del 18. 4. 1991, pag. 46.

( 4 ) GU n. L 307 dell'8. 11. 1991, pag. 34.

( 5 ) GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 1.

( 6 ) GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1.

( 7 ) GU n. C 183 del 20. 7. 1989, pag. 4.

( 8 ) GU n. L 52 del 23. 2. 1978, pag. 32. Direttiva modificata dalla direttiva 82/885/CEE (GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 19).

( 9 ) GU n. L 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

( 10 ) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 90/230/CEE (GU n. L 128 del 18. 5. 1990, pag. 15).

( 11 ) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 13.

( 12 ) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

( 13 ) GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 15.

( 14 ) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.

( 15 ) GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.

( 16 ) GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

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