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Document 01974L0557-20070101

Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 4 giugno 1974 relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (74/557/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/557/2007-01-01

1974L0557 — IT — 01.01.2007 — 003.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici

(74/557/CEE)

(GU L 307, 18.11.1974, p.5)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA 2006/101/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

238

20.12.2006


Modificato da:

 A1

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..

►A2

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici

(74/557/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 63, paragrafi 2 e 3,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ( 1 ), in particolare i titoli IV A e C,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ( 2 ), in particolare il titolo V C,

vista la direttiva 64/223/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività attinenti al commercio all'ingrosso ( 3 ),

vista la direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato ( 4 ),

vista la direttiva 68/363/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate attinenti al commercio al minuto ( 5 ),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 6 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 7 ),

considerando che i programmi generali prevedono la soppressione di ogni trattamento discriminatorio fondato sulla nazionalità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi

 entro la fine del secondo anno della seconda tappa, nel settore del commercio all'ingrosso e delle attività d'intermediari attinenti al commercio, all'industria ed all'artigianato,

 al termine del secondo anno della seconda tappa del periodo transitorio e entro la fine della seconda tappa, nel settore del commercio al minuto;

considerando che le direttive 64/223/CEE, 64/224/CEE e 68/363/CEE non si applicano al settore dei prodotti tossici, settore che, a causa dei problemi particolari posti al riguardo dalla tutela della salute pubblica, è retto negli Stati membri da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative;

considerando che le direttive 64/223/CEE e 68/363/CEE non si applicano nemmeno alle attività attinenti al commercio all'ingrosso ed al minuto, nel settore degli agenti patogeni; che, tuttavia al di fuori degli agenti patogeni classificati tra i medicinali ad uso umano o veterinario a norma della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali ( 8 ), modificata dalla direttiva 64/454/CEE ( 9 ), soltanto gli agenti patogeni detti «antiparassitari biologici ad uso agricolo» formano oggetto di dette attività; che pertanto, in materia di agenti patogeni, la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento può essere limitata al commercio ed alla distribuzione di detti antiparassitari;

considerando che è apparso utile e opportuno prendere delle misure per regolamentare a livello comunitario i settori di cui ai due considerando precedenti, tenendo conto dell'azione pericolosa che i prodotti tossici possono esercitare sulla salute dell'uomo o delle specie animali o vegetali sia direttamente sia attraverso l'ambiente;

considerando che le attività di intermediari attinenti al commercio, all'industria ed all'artigianato sono oggetto delle direttive 64/224/CEE e 68/363/CEE; che le attività degli intermediari in materia di prodotti tossici e di agenti patogeni sono escluse dal campo d'applicazione di tali direttive; che la presente direttiva ha pertanto anche lo scopo di liberalizzare queste attività di intermediari; che, pertanto, ai sensi della presente direttiva, i termini «commercio e distribuzione» sono comprensivi anche delle attività di intermediari nello stesso settore;

considerando che, conformemente al programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, le restrizioni alla facoltà di iscriversi ad organizzazioni professionali devono essere abolite, qualora le attività professionali dell'interessato comportino l'esercizio di tale facoltà;

considerando che il regime applicabile ai lavoratori salariati che accompagnano il prestatore di servizi o agiscono per conto di questi è disciplinato dalle disposizioni prese in virtù degli articoli 48 e 49 del trattato;

considerando che sono state o verranno adottate delle direttive particolari applicabili a tutte le attività non salariate, riguardanti il trasferimento ed il soggiorno dei beneficiari, nonché, se necessario, talune direttive per il coordinamento delle garanzie richieste dagli Stati membri alle società per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi;

considerando che in taluni Stati membri il commercio, la distribuzione e l'utilizzazione professionale di prodotti tossici sono disciplinati da norme riguardanti l'accesso alla professione e che altri Stati membri metteranno eventualmente in vigore norme analoghe; che pertanto alcune misure transitorie speciali per agevolare ai cittadini degli altri Stati membri l'accesso alle professioni del commercio dei prodotti tossici e l'esercizio delle relative attività formano oggetto di una direttiva distinta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

Gli Stati membri aboliscono, a favore delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, qui appresso denominate beneficiari, le restrizioni di cui al titolo III di detti programmi, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 2 e l'esercizio di queste.

Articolo 2

1.  La presente direttiva si applica alle attività non salariate attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (sostanze e preparazioni) e degli antiparassitari biologici ad uso agricolo che sono stati esclusi dal campo di applicazione della direttiva 64/223/CEE, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 64/224/CEE, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, quinto trattino, e della direttiva 68/363/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1.

2.  I prodotti di cui al paragrafo 1 sono sottoposti, secondo le legislazioni degli Stati membri, a disposizioni particolari, a causa dell'azione pericolosa che possono avere sulla salute dell'uomo o delle specie animali e vegetali; i prodotti in questione sono enunciati nell'elenco figurante in allegato. Qualsiasi modifica di tale elenco, fatta da uno Stato membro, è comunicata alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

3.  Le presente direttiva non è applicabile alle attività inerenti al commercio ed alla distribuzione dei medicinali quali definiti nella direttiva 65/65/CEE, né alle attività commerciali esercitate da venditori ambulanti o da venditori a domicilio.

Articolo 3

1.  Le restrizioni imposte alle attività di cui all'articolo 2 sono abolite, qualunque sia la denominazione delle persone che esercitano una di queste attività.

2.  Le comuni denominazioni usate attualmente negli Stati membri per definire le persone che esercitano attività d'intermediari del commercio sono quelle indicate all'articolo 3 della direttiva 64/224/CEE.

Articolo 4

1.  Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che, in particolare:

a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi negli Stati membri ospitanti o di prestarvi i loro servizi alle medesime condizioni e coi medesimi diritti riservati ai cittadini nazionali;

b) risultano da una prassi amministrativa che si risolve in un trattamento discriminatorio dei beneficiari rispetto ai cittadini nazionali.

2.  In particolare devono considerarsi restrizioni da sopprimere quelle che sono oggetto delle norme che vietano o limitano lo stabilimento o la prestazione dei servizi da parte dei beneficiari, prescrivendo:

a)  in Belgio:

il possesso di una tessera professionale (carte professionnelle) (articolo 1 della legge del 19 febbraio 1965);

b)  in Francia:

 il possesso di una carta d'identità di commerciante straniero (carte d'identité d'étranger commerçant) («décret-loi» del 12 novembre 1938, «décret» del 2 febbraio 1939, legge dell'8 ottobre 1940, legge del 10 aprile 1954, «décret» n. 59—852 del 9 luglio 1959);

 l'esclusione dal beneficio del diritto al rinnovo delle locazioni d'immobili ad uso commerciale («décret» del 30 settembre 1953, articolo 38 del «décret»).

c)  nel Lussemburgo:

la durata limitata delle autorizzazioni concesse a stranieri (articolo 21 della legge del 2 giugno 1962).

Articolo 5

1.  Gli Stati membri sono tenuti a garantire ai beneficiari il diritto di iscrizione alle organizzazioni professionali alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini nazionali.

2.  Il diritto d'iscrizione comporta, in caso di stabilimento, l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale. Tuttavia, tali posti direttivi possono essere riservati ai cittadini nazionali qualora l'organizzazione in questione partecipi, in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

3.  Nel Granducato del Lussemburgo, la qualità d'iscritto alla Camera di commercio (Chambre de commerce) e alla Camera delle arti e mestieri (Chambre de métiers) non implica, per i beneficiari della presente direttiva, il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione.

Articolo 6

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in un altro Stato membro per esercitarvi una delle attività di cui all'articolo 2, alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

Articolo 7

1.  Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2, esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equivalente, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, dalla quale risulti che l'interessato soddisfa alle esigenze sopra indicate.

2.  Lo Stato membro ospitante che, per consentire l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2 esige dai propri cittadini condizioni di onorabilità la cui prova non può esser fornita dal documento considerato al paragrafo 1 riconosce come attestato sufficiente, da parte dei cittadini degli altri Stati memfri, un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, attestante che tali esigenze risultano soddisfatte. Questo attestato concernerà i fatti precisi presi in considerazione dal paese ospitante.

3.  Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati né il documento di cui al paragrafo 1, né l'attestato di cui al paragrafo 2, comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese di origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà esser fatta anche ad un organismo professionale competente di detto paese.

4.  I documenti rilasciati in conformità ai paragrafi 1 e 2 dovranno, al momento della presentazione, avere una data non anteriore a tre mesi.

5.  Gli Stati membri designano, entro il termine previsto all'articolo 8, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

6.  Quando nello Stato membro ospitante debba essere provata la capacità finanziaria, tale Stato considera gli attestati rilasciati dalle banche dello Stato membro d'origine o di provenienza equivalenti a quelli rilasciati nel proprio territorio.

Articolo 8

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di sei mesi a decorrere dalla sua notificazione e né informano immediatamente la Commissione.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO

Alla data del 4 giugno 1974, le seguenti categorie di prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono oggetto di un regime speciale negli Stati membri.

  Belgio:

 Le sostanze e preparazioni tossiche

 

1. enumerate nell'«arrêté du Régent» del 6 febbraio 1946 (con talune modifiche) che disciplina la conservazione e la distribuzione di sostanze velenose e tossiche (adottato in esecuzione della legge del 24 febbraio 1921);

2. classificate nelle categorie 1 e 2 dell'«arrêté royal» del 31 maggio 1958 che disciplina la conservazione, il commercio e l'impiego dei pesticidi e dei prodotti fitofarmaceutici;

  Danimarca:

 
1. 

a) Sostanze velenose o tossiche e prodotti dannosi enumerati nell'allegato della legge n. 119 del 3 maggio 1961 e di cui al «bekendtgørelse» n. 305 del 9 ottobre 1961 (preso in esecuzione di questa legge), i quali fissano delle norme per la produzione, la ricezione, la conservazione e la consegna di queste sostanze e di questi prodotti;

b) sostanze velenose o tossiche e prodotti dannosi di cui al «bekendtgørelse» n. 304 del 9 ottobre 1961 che stabilisce delle norme sull'utilizzazione di queste sostanze e di questi prodotti.

2. Prodotti (fitofarmaceutici, erbicidi e pesticidi e prodotti destinati a regolare la crescita delle piante) enumerati nella legge n. 118 del 3 maggio 1961 e di cui ai «bekendtgørelser» presi in applicazione di questa legge, i quali prevedono che questi prodotti non possono essere commercializzati né impiegati dall'industria se non riconosciuti e classificati dalla commissione di prodotti tossici (giftnævnet) e che fissano anche le modalità relative in particolare alla ricezione, alla conservazione, all'imballaggio ed all'etichettatura.

3. Prodotti (fitofarmaceutici, erbicidi e pesticidi e prodotti destinati a regolare la crescita delle piante) di cui al «bekendtgørelse» del 25 settembre 1961 che prevede che l'autorizzazione di impiegare prodotti contrassegnati da una X è generalmente subordinata alla condizione che la persona che deve impiegare tali prodotti abbia frequentato un corso di tossicologia organizzato dalla commissione dei prodotti tossici (giftnævnet).

  Germania:

 Sostanze e preparazioni tossiche classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dalle leggi e dai regolamenti dei Länder in materia di commercio e di circolazione dei prodotti tossici e dei prodotti fitosanitari tossici, nonché al paragrafo 34, quinto comma, della «Gewerbeordnung», nella versione del 15 febbraio 1963.

  Francia:

 

1. Le sostanze velenose specificate nelle tabelle A (prodotti tossici) e C (prodotti pericolosi) della sezione I del «décret 56—1197» del 26 novembre 1956 (Code de la Santé publique, libro V, parte seconda, titolo III, capitolo 1, sezioni I e II, articoli R 5149—5168).

2. I prodotti dannosi per uso industriale contemplati dal Codice del lavoro, libro II, titolo II, articoli 67, 2°, 78, 79 e 80 e dai regolamenti e decreti (arrêtés) adottati per l'applicazione di tali disposizioni.

3. I prodotti nocivi contemplati nella nomenclatura degli stabilimenti pericolosi, insalubri e scomodi stabilita in applicazione degli articoli 5 e 7 della legge del 19 dicembre 1917.

4. I prodotti antiparassitari per uso agricolo (legge del 2 novembre 1943, modificata dalla legge del 30 luglio 1963; decreto (arrêté) del 6 settembre 1954 relativo all'omologazione dei prodotti antiparassitari per uso agricolo, completato col decreto (arrêté) del 6 febbraio 1962).

  Irlanda:

 Veleni attualmente enumerati nei regolamenti adottati a norma del «Poisons Acts» del 1961 la cui vendita è vietata a meno che non avvenga ad opera di talune persone autorizzate.

  Italia:

 

1. I gas tossici (articolo 58 — Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147; tabelle dei gas tossici riconosciuti allegate al decreto ministeriale 6 febbraio 1935 e successive modifiche).

2. Le sostanze velenose per usi industriali (articolo 147 — Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

3. I prodotti medico-chirurgici (battericidi, germicidi e disinfettanti) di cui al regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112 e al regolamento di applicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1070 approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112 e i prodotti sanitari (prodotti fitofarmaceutici e prodotti destinati alla conservazione delle derrate alimentari: articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 e regolamento sulla disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei prodotti fitofarmaceutici e dei prodotti destinati alla conservazione delle derrate alimentari, approvate con D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1095).

4. La biacca (legge 19 luglio 1961, n. 706).

5. Il benzolo (legge 5 marzo 1963, n. 245).

6. I cosmetici e le tinture contenenti sostanze velenose (articolo 7 del regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1938).

  Lussemburgo:

 

1. Commercio e distribuzione di taluni prodotti (legge del 25 settembre 1953, mémorial n. 62 del 10 ottobre 1953).

2. Commercio ed utilizzazione dei prodotti fitofarmaceutici (antiparassitari ad uso agricolo, regolatori della produzione vegetale, conservativi, erbicidi, microrganismi e virus come agenti antiparassitari) (legge del 20 febbraio 1968, mémorial n. 9 del 12 marzo 1968; regolamento granducale del 29 maggio 1970, mémorial n. 33 del 15 giugno 1970).

  Paesi Bassi:

 Le sostanze e preparazioni tossiche (legge detta «Bestrijdingsmiddelenwet» del 1962).

  Regno Unito:

 

1. Veleni attualmente elencati nel «Poisons List Order» e regolamentati nel «Pharmacy and Poisons Act» del 1933 e nelle «Poisons Rules», oppure veleni elencati nelle «Poisons Schedule» e regolamentati dai «Pharmacy and Poisons Act» (Irlanda del Nord) 1925—1967 e nelle «Poisons Regulations» (Irlanda del Nord).

2. Sostanze di cui al «Farm and Garden Chemicals Act» del 1967 e regolamenti.

3. Sostanze di cui al «Agriculture (Poisonous Substances) Act» del 1952 e regolamenti.

  Austria:

 Le sostanze e preparazioni classificate «fortemente tossiche» o «tossiche» a norma della legge sulle sostanze chimiche (Chemikaliengesetz BGBl. Nr. 326/1987) e rispettivi regolamenti (§ 217, par. 1, Gewerbeordnung BGBl. n. 194/1994).

  Finlandia:

 

1. Sostanze chimiche di cui alla legge sulle sostanze chimiche (744/89) e relativi regolamenti.

2. Pesticidi biologici di cui alla legge sui pesticidi (327/69) e relativi regolamenti.

  Svezia:

 

1. Prodotti chimici estremamente pericolosi e molto pericolosi di cui al regolamento sui prodotti chimici (1985:835).

2. Alcuni precursori di droghe di cui alle istruzioni sulle autorizzazioni a produrre, commerciare e distribuire prodotti chimici tossici ed estremamente pericolosi (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9).

3. Pesticidi, classe 1, di cui al regolamento 1985: 836.

4. Residui pericolosi per l'ambiente di cui al regolamento 1985:841.

5. PCB e prodotti chimici contenenti PCB di cui al regolamento 1985:837.

6. Sostanze elencate nel gruppo B nella comunicazione contenente istruzioni sui valori limite per la salute (AFS 1990:13).

7. Amianto e materiali contenenti amianto di cui alla comunicazione AFS 1986:2.

▼A2

  Repubblica ceca:

 

1. Sostanze e preparati tossici disciplinati dalla legge n. 157/1998 Sb. sulle sostanze e preparati chimici, modificata, e dal regolamento governativo n. 25/1999 Sb. che stabilisce una procedura per la valutazione dei pericoli delle sostanze e preparati chimici, i loro metodi di classificazione ed etichettatura e la pubblicazione dell'elenco di sostanze chimiche classificate come perricolose, modificato.

2. Antiparassitari biologici per uso agricolo disciplinati dalla legge n. 147/1996 Sb. sul trattamento fitosanitario, modificata ed attuata mediante decreto del ministero dell'agricoltura n. 91/2002 Sb.

  Estonia:

 

1. I prodotti soggetti a regime speciale sono disciplinati dalla legge sulle sostanze chimiche del 6 maggio 1998 e dal relativo diritto derivato. L'elenco dei prodotti pericolosi, stilato a norma della sezione 11 della legge sulle sostanze chimiche, è stabilito dal regolamento n. 59, del 30 novembre 1998, del ministro degli affari sociali.

2. Prodotti fitosanitari registrati disciplinati dalla legge sui prodotti fitosanitari del 15 marzo 2000 e dal diritto derivato fondato su di essa.

L'elenco dei principi attivi vietati nei prodotti fitosanitari è stabilito dal regolamento governativo n. 285 del 30 agosto 2000.

  Cipro:

 

1. Prodotti tossici disciplinati dalla legge sulle sostanze pericolose del 1991 (199/1991), dalla legge sulle sostanze pericolose (modifica) N. 27(I)/1997, dalla legge sulle sostanze pericolose (modifica) N. 81(I)/2002 e dal regolamento sulle sostanze pericolose (classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e preparati pericolosi) del 2002 (P.I. 292/2002).

2. Antiparassitari disciplinati dalla legge sui prodotti fitosanitari del 1993 [(I)/1993] e dai regolamenti sui prodotti fitosanitari del 1993 e del 2000.

  Lettonia:

 

1. Prodotti chimici disciplinati dalla legge sulle sostanze chimiche ed i prodotti chimici del 1o aprile 1998 e regolamenti fondati su di essa.

2. Prodotti fitosanitari (compresi gli antiparassitari biologici usati in agricoltura) disciplinati dalla legge in materia fitosanitaria del 17 dicembre 1998.

  Lituania:

 

Sostanze velenose elencate nell'ordinanza del ministro della Sanità n. 195 del 26 aprile 2002 sull'adozione dell'elenco di sostanze velenose in funzione della loro tossicità, comprese le sostanze chimiche da etichettare con i simboli di pericolo T (tossico) o T+ (molto tossico) ai sensi della direttiva del Consiglio 67/548/CEE.

  Ungheria:

 

1. le seguenti sostanze:

 fosfina e prodotti che possono liberare fosfina,

 ossido di etilene,

 solfuro di carbonio,

 acido cianidrico e sali solubili dell'acido cianidrico,

 acido fluoridrico e sali solubili dell'acido fluoridrico,

 acrilonitrile,

 ammoniaca liquida,

 cloropicrina,

 tetracloruro di carbonio,

 tricloroacetonitrile.

2. Rodenticidi, insetticidi, repellenti e attrattivi (biocidi = pesticidi non agricoli) disciplinati dal decreto n. 3/1969 (V.16) EüM del Ministro della Sanità, in circolazione e in uso a fini di sanità pubblica.

  Malta:

 

1. agenti biocidi e prodotti fitosanitari previsti dall'Att dwar il-Kontroll tal-Pestiċidji (Kap. 430) (Att. XI tal-2001) [legge per il controllo dei pesticidi (Cap. 430) (legge XI del 2001)] e dal relativo diritto derivato;

2. precursori enumerati nell'Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi (Kap. 101) (Ordinanza XXXI tal-1939, kif sussegwentement emendata) [Ordinanza sulle droghe pericolose (Cap. 101) (Ordinanza XXXI del 1939, come successivamente modificata)];

3. sostanze enumerate nell'Ordinanza dwar Sustanzi Velenużi (Notifikazzjoni tal-Gvern 510 tal-1967) [ordinanza sulle sostanze velenose — circolare governativa 510 del 1967 emanata in base all'Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha (Kap 31) (Ordinanza XVII tal-1901, kif sussegwentement emendata) (ordinanza sulle professioni mediche e affini (Cap. 31) (Ordinanza XVII del 1901, come successivamente modificata)].

  Polonia:

 

1. prodotti fitosanitari disciplinati dalla legge del 12 luglio 1995 relativa alla protezione delle piante coltivate (Dz.U. 1999, n. 66, poz. 751 e relativi emendamenti);

2. rifiuti di cui alla legge del 27 aprile 2001 relativa ai rifiuti (Dz.U. 2001, n. 62, poz. 628).

  Slovenia:

 

1. sostanze e preparati enumerati nel «Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji» (Uradni list RS, št. 31/01, str. 3393, št. 70/01, str. 7317 in št. 94/01, str. 9193), pubblicato periodicamente dal ministro dell'agricoltura, foreste e alimentazione a norma dell'articolo 28 della legge sui prodotti fitosanitari (Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, Uradni list št. 11/01, str. 1163);

2. sostanze e preparati classificati come sostanze chimiche pericolose a norma della legge sulle sostanze chimiche (Zakon o kemikalijah, Uradni list RS, št. 36/1999, str. 4165).

  Slovacchia:

 

1. Sostanze chimiche e preparati il cui commercio e distribuzione sono disciplinati dalla legge n. 163/2001 Z. z. sulle sostanze chimiche e sui preparati.

2. Prodotti fitosanitari, compresi quelli biologici, la cui immissione in commercio è disciplinata dalla legge n. 471/2001, Z. z. che modifica la legge n. 285/1995, Z. z. in materia di fitosanità, in particolare gli articoli 15 e 19, nonché l'articolo 14 del decreto del Ministro dell'agricoltura della Repubblica slovacca del 21 gennaio 2001 n. 3322/3/2001-100 che stabilisce norme particolareggiate in materia di prodotti fitosanitari.

▼M1

  Bulgaria:

 

1. Sostanze e preparati disciplinati dalla legge sulla protezione contro l'impatto pericoloso di sostanze e preparati chimici (SG 10/2000), modificata, e dal diritto derivato adottato a norma di tale legge, come modificato, che stabilisce una procedura per la valutazione dei pericoli di sostanze e preparati chimici, i loro metodi di classificazione ed etichettatura e la pubblicazione di una scheda informativa sulla sicurezza per le sostanze e i preparati chimici classificati come pericolosi.

2. Sostanze chimiche tossiche e relativi precursori, disciplinati dalla legge relativa alla proibizione delle armi chimiche e al controllo sulle sostanze chimiche tossiche e sui relativi precursori (SG 8/2000), modificata.

3. Prodotti fitosanitari approvati in base alla legge in materia fitosanitaria (SG 91/1997), modificata, e al diritto derivato adottato a norma di tale legge, come modificato.

  Romania:

 

1. Prodotti fitosanitari, compresi quelli biologici, la cui commercializzazione e distribuzione è disciplinata dal decreto governativo n. 4/1995, modificato, relativo alla fabbricazione, al commercio e all'utilizzazione di prodotti fitosanitari per controllare malattie, parassiti e malerbe nell'agricoltura e nella silvicoltura.

2. Sostanze e preparati pericolosi disciplinati dal decreto governativo d'urgenza n. 200/2000 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi, approvato con legge n. 451/2001, dalla decisione del Governo n. 490/2002 che approva le norme metodologiche per l'applicazione del decreto governativo n. 200/2000 e dalla decisione del Governo n. 92/2003 che approva le norme metodologiche per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e preparati pericolosi.



( 1 ) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

( 2 ) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 32/62.

( 3 ) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 863/64.

( 4 ) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 869/64.

( 5 ) GU n. L 260 del 22. 10. 1968, pag. 1.

( 6 ) GU n. C 63 del 28. 5. 1969, pag. 21.

( 7 ) GU n. C 10 del 27. 1. 9.970, pag. 23.

( 8 ) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

( 9 ) GU n. 144 del 5. 8. 1966, pag. 2658/66.

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