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Document 31987L0018R(01)
Rettifica della direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 15 del 17 gennaio 1987, pag. 29)
Rettifica della direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 15 del 17 gennaio 1987, pag. 29)
OJ L 40, 13.2.1999, p. 52–52
(IT)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/18/corrigendum/1999-02-13/oj
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrigendum to | 31987L0018 |
Rettifica della direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 15 del 17 gennaio 1987, pag. 29)
Gazzetta ufficiale n. L 040 del 13/02/1999 pag. 0052 - 0052
Rettifica della direttiva 87/18/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 15 del 17 gennaio 1987, pag. 29) Il termine «buone prassi» è sostituito dal termine «buona pratica» nei seguenti punti: - titolo; - considerando 2, 3, 5, 6, 8, 10; -articolo 1, paragrafi 1 e 2, articolo 2, articolo 3, paragrafi 1 e 2, articolo 4, articolo 5, paragrafi 1 e 2.