Cooperazioni rafforzate

INTRODUZIONE

Il Trattato di Amsterdam ha introdotto la possibilità formale per alcuni Stati membri di instaurare tra loro una cooperazione rafforzatanel quadro dei trattati, facendo ricorso alle istituzioni e alle procedure dell'Unione Europea (UE).

Nonostante tali disposizioni non siano mai state usate, il Consiglio europeo riteneva necessario riformarle e renderle meno restrittive, in vista dell'allargamento dell'Unione a 27 Stati membri. Le cooperazioni rafforzate non facevano parte del mandato iniziale della conferenza intergovernativa (CIG) e sono state formalmente incluse con il Consiglio europeo tenutosi a Feira il 20 giugno 2000.

Il Trattato di Nizza ha reso più facile avviare una cooperazione rafforzata: il diritto di veto di cui disponevano gli Stati membri sull'avvio di una cooperazione rafforzata (con l'eccezione della politica estera) è stato abolito, il numero di Stati membri necessario per attivare la procedura non è più la maggioranza ma un numero fisso di otto e il campo d'applicazione è stato esteso alla Politica estera e di sicurezza comune (PESC) Le disposizioni generali applicabili alla cooperazione rafforzata sono state raggruppate nel titolo VII del trattato sull'Unione europea (trattato UE). Le disposizioni relative all'attuazione della procedura e alla partecipazione successiva di uno Stato membro sono diverse nei tre "pilastri".

CONDIZIONI GENERALI

Il trattato di Nizza ha ampiamente modificato il titolo VII del trattato UE relativo alle cooperazioni rafforzate, senza peraltro cambiare le basi del sistema. L'articolo 43 raggruppa i principi fondamentali relativi alle cooperazioni rafforzate. Il trattato di Nizza aggiunge una nuova condizione a quelle già esistenti: questo tipo di cooperazione deve rafforzare il processo d'integrazione dell'Unione senza danneggiare il mercato interno e la coesione economica e sociale. Inoltre essa non deve dar luogo ad alcuna restrizione, discriminazione nel commercio tra gli Stati membri o distorsione della concorrenza. Per una cooperazione rafforzata il trattato di Nizza fissa una soglia di otto Stati membri, indipendentemente dal loro numero dopo l'allargamento.

Il nuovo articolo 43A chiarisce che il ricorso alla cooperazione rafforzata è contemplato solo come ultima risorsa, a condizione che il Consiglio consideri impossibile realizzare gli obiettivi di una cooperazione rafforzata entro un termine ragionevole tramite applicazione delle disposizioni pertinenti dei trattati.

Il nuovo articolo 43B chiede che, quando vengano istituite, le cooperazioni siano aperte alla partecipazione degli Stati membri. Esse lo sono comunque purché lo Stato membro in questione si conformi alle decisioni prese nel quadro della cooperazione rafforzata. La Commissione e gli Stati membri fanno in modo che una cooperazione rafforzata coinvolga il maggior numero possibile di Stati membri.

L'articolo 44 è stato modificato per specificare che gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata non fanno parte integrante dell'"acquis" dell'Unione. Gli atti creati nel quadro della cooperazione rafforzata saranno applicati dagli Stati membri partecipanti e gli altri Stati membri non ostacoleranno la loro attuazione.

I costi di una cooperazione rafforzata sono a carico degli Stati membri partecipanti (salvo i costi amministrativi), a meno che il Consiglio, deliberando al completo di tutti i suoi membri e dopo aver consultato il Parlamento europeo, non decida diversamente. Il trattato di Nizza ha incluso il Parlamento in questa procedura.

L'articolo 45 è stato modificato per specificare che il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata con le altre politiche e azioni dell'Unione.

LE COMUNITÀ EUROPEE

La definizione delle disposizioni generali degli articoli 43-45 del trattato UE si applica alle cooperazioni rafforzate che s'instaurano in un campo disciplinato dal trattato istitutivo della Comunità europea (trattato CE). E' la ragione per cui quest'ultimo si limita alla descrizione, negli articoli 11 e 11A, della procedura di attivazione e di quella della partecipazione successiva di uno Stato membro che è specifica a questo pilastro.

Gli Stati membri che prevedono di avviare una cooperazione rafforzata nel quadro del trattato CE inoltrano una domanda alla Commissione, che può elaborare una proposta in questo senso per il Consiglio. Sulla base della proposta della Commissione, l'autorizzazione del Consiglio è accordata con delibera a maggioranza qualificata dopo consultazione del Parlamento. A questo punto un membro del Consiglio può ancora trattare la questione in sede di Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo in merito. Dopo tale dibattito, la questione è rimessa nuovamente nelle mani del Consiglio dei ministri, che delibera sulla questione secondo la maggioranza prevista nei trattati. Il diritto di veto di cui disponevano gli Stati membri in virtù delle disposizioni introdotte dal trattato di Amsterdam è stato quindi abolito. Se la cooperazione rafforzata riguarda un campo di competenza della codecisione (articolo 251 del trattato CE), il trattato di Nizza richiede il parere conforme del Parlamento; ciò assicura il rispetto dei diritti del Parlamento in tale campo.

L'articolo 11A definisce la procedura applicabile alla partecipazione ulteriore di uno Stato membro. Dopo che uno Stato membro ha inoltrato la richiesta per partecipare a una cooperazione rafforzata, spetta alla Commissione decidere, la quale ha dunque un ruolo più importante nell'ambito del trattato CE che negli altri pilastri.

LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

L'introduzione della possibilità di ricorso alla cooperazione rafforzata nel campo del "secondo pilastro", la Politica estera e di sicurezza comune (titolo V del trattato UE) è stata uno dei progressi del trattato di Nizza. Nel trattato UE sono stati introdotti nuovi articoli (dall'articolo 27A al 27E) che fissano le regole specifiche di applicazione nel campo della PESC.

Una cooperazione rafforzata nel campo della PESC ha la finalità di salvaguardare i valori e servire gli interessi dell'Unione nel suo insieme; essa rispetta i principi, gli obiettivi, gli orientamenti generali e la coerenza della PESC, le competenze delle Comunità europee e la coerenza tra l'insieme delle politiche dell'Unione e la sua azione esterna. Una cooperazione siffatta può essere applicata solo all'attuazione di un'azione comune o di una posizione comune. Essa è tuttavia esclusa dalla difesa e da tutti gli aspetti che abbiano implicazioni militari.

Gli Stati membri che propongono di instaurare una cooperazione rafforzata inoltrano una domanda al Consiglio. Dopo aver ricevuto un parere della Commissione e aver informato il Parlamento, il Consiglio, con delibera a maggioranza qualificata, rilascia l'autorizzazione. Comunque, secondo l'articolo 23 del trattato UE, uno Stato membro ha la possibilità di chiedere che il Consiglio europeo si pronunci sulla questione all'unanimità. In questo campo il diritto di veto degli Stati membri è quindi mantenuto.

Il compito di informare il Parlamento e gli altri membri del Consiglio circa l'attuazione della cooperazione rafforzata è affidato all'Alto rappresentante per la PESC.

LA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Nel campo del "terzo pilastro" dell'UE, la cooperazione di polizia e giudiziaria, sono state modificate le disposizioni dell'articolo 40 del trattato UE per una cooperazione rafforzata. Questo articolo specifica che una tale cooperazione deve permettere all'Unione di diventare più rapidamente uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. In secondo luogo, il trattato di Nizza amplia l'esercizio della competenza della Corte di giustizia in materia.

Il nuovo articolo 40A descrive la procedura di attivazione. Gli Stati membri che prevedono di instaurare una cooperazione rafforzata secondo l'articolo 40 inoltrano una domanda alla Commissione, la quale elabora una proposta per il Consiglio. Sulla base della proposta della Commissione o su iniziativa di otto Stati membri, il Consiglio dà la sua autorizzazione, deliberando a maggioranza qualificata dopo aver consultato il Parlamento. Il nuovo articolo 40B precisa la procedura relativa alla partecipazione successiva di uno Stato membro. La decisione relativa a questa partecipazione spetta al Consiglio, il quale delibera a maggioranza qualificata degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata.

TAVOLA RIASSUNTIVA

Articolo

Argomento

Trattato CE

11

Procedura di attivazione

11A

Partecipazione successiva di uno Stato membro

Trattato UE

27A à 27E

Cooperazione rafforzata nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC)

40

Cooperazioni rafforzate nel campo della Giustizia e degli Affari interni (GAI)

40A

Procedura di attivazione (GAI)

40B

Partecipazione successiva di uno Stato membro (GAI)

43

Principi generali di una cooperazione rafforzata

43A

Principio dell'ultima risorsa

43B

Principio di trasparenza

44

Prendere decisioni in una cooperazione rafforzata

44A

Costi della cooperazione rafforzata

45

Coerenza con le politiche dell'UE