Formalità di dichiarazione delle navi

 

SINTESI DELLA:

Direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti europei

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle formalità di dichiarazione applicabili al trasporto marittimo per le navi in arrivo e in partenza da porti di paesi dell’Unione europea (Unione).

Ciascun paese dell’Unione deve adottare misure per assicurare che le formalità di dichiarazione nei propri porti siano richieste in modo armonizzato e coordinato. Il comandante o qualsiasi altra persona debitamente abilitata dall’armatore della nave deve notificare all’autorità nazionale competente, anteriormente all’ingresso in un porto dell’Unione, le informazioni previste dalle formalità di dichiarazione.

Trasmissione elettronica dei dati

I paesi dell’Unione:

Deroghe

Le navi che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/59/CE (si veda la sintesi) e che operano tra porti situati sul territorio doganale dell’Unione, senza provenire, fare scalo o recarsi in un porto al di fuori dell’Unione, sono esentate dal dovere di fornire le informazioni.

Emendamenti

Abrogazione

La direttiva 2010/65/UE verrà abrogata dal regolamento (UE) 2019/1239 relativo a un sistema di interfaccia unica marittima europea a partire dal 15 agosto 2025. Il nuovo regolamento istituisce il quadro per un sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe») tecnologicamente neutro e interoperabile dotato di interfacce armonizzate per agevolare la trasmissione elettronica delle informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per le navi in arrivo, in sosta o in partenza da un porto dell’Unione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore nei paesi dell’Unione dal 19 maggio 2012 e doveva diventare legge nei paesi dell’Unione in quella stessa data.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:

TERMINI CHIAVE

Sistema di identificazione automatica: un sistema di radiodiffusione marittima, basato sulla trasmissione di segnali radio ad altissima frequenza. Le navi inviano relazioni contenenti l’identificazione della nave, la sua posizione e, naturalmente, anche le informazioni sul carico. In acque europee, islandesi e norvegesi, lo scambio di messaggi IAS avviene attraverso il sistema SafeSeaNet.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa a formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 2010/65/EU sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).

Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e che abroga la direttiva 2010/65/CE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).

Direttiva (UE) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 52).

Ultimo aggiornamento: 12.01.2020