Sviluppo di uno spazio ferroviario unico

L'Unione europea (UE) ha adottato una legge per affrontare i problemi di mancanza di concorrenza, scarsa regolamentazione e bassi livelli di investimento che hanno a lungo ostacolato lo sviluppo di un sistema di trasporto ferroviario efficiente e coerente in tutta Europa.

ATTO

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)

SINTESI

A seguito dell'introduzione di leggi volte ad aprire progressivamente il mercato e a rilanciare il trasporto ferroviario, la quota modale della ferrovia come modalità di trasporto si è ormai stabilizzata dopo anni di declino. Costituire un mercato ferroviario unico europeo si è però rivelato difficile. Il mercato europeo del trasporto di merci su rotaia è stato liberalizzato nel 2007, i servizi di trasporto internazionale di passeggeri nel 2010. Di conseguenza, la direttiva si applica (salvo eccezioni minori) a tutte le linee ferroviarie dell'Unione europea, nonché alle strutture e ai servizi necessari per accedere al sistema ferroviario e per il funzionamento dei treni nell'UE.

La direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario unico europeo, fonde le precedenti direttive (il «primo pacchetto ferroviario») e le successive modifiche in un unico provvedimento. Inoltre, introduce importanti modifiche sostanziali volte ad affrontare la mancanza di concorrenza, la scarsa regolamentazione e il basso livello di investimenti che hanno caratterizzato il mercato ferroviario nell'ultimo decennio. Si applica ai segmenti di mercato del trasporto ferroviario di merci e del trasporto internazionale di passeggeri.

Più concorrenza

Le condizioni di accesso al mercato non erano sufficientemente precise: questo fattore ha favorito le organizzazioni già presenti (spesso monopoli nazionali). Per risolvere questo problema, la direttiva:

Una maggiore capacità di supervisione e regolamentazione, più ampia indipendenza degli organismi normativi e cooperazione rafforzata degli enti di regolamentazione a livello UE

I responsabili nazionali della regolamentazione in materia ferroviaria devono essere indipendenti. Non possono detenere partecipazioni in società regolamentate, devono essere nominati da autorità che non esercitino direttamente diritti degli azionisti in società regolamentate e sono previste altre clausole per tutelarne l'indipendenza (ad esempio, nuove norme relative ai periodi di transizione per controllare i trasferimenti del personale tra le imprese dei responsabili della regolamentazione e quelle regolamentate). La loro competenza nell'imporre sanzioni e realizzare audit è stata migliorata e ora devono collaborare con le rispettive controparti sulle questioni relative ai servizi transfrontalieri. I loro poteri sono stati estesi al fine di includere i servizi ferroviari, per eliminare barriere discriminatorie.

Finanziamento dei gestori dell'infrastruttura

Gli investimenti in infrastrutture ferroviarie devono essere migliorati attraverso una pianificazione a lungo termine, per dare agli investitori maggiori certezze. Entro dicembre 2014 i paesi dell'UE dovranno rendere nota una strategia indicativa di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, per soddisfare le esigenze future in materia di mobilità in termini di manutenzione, rinnovamento e sviluppo delle infrastrutture. Tale strategia dovrà basarsi sul finanziamento sostenibile del sistema ferroviario e tenere nella dovuta considerazione le norme dell'Unione sugli aiuti di Stato. Coprirà un periodo di almeno cinque anni e sarà rinnovabile. Dovrà inoltre tenere in considerazione le esigenze generali dell'UE, compresa la necessità di cooperare con i paesi vicini.

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2012/34/UE

15/12/2012

16/06/2015 (questa direttiva non si applica a Cipro e a Malta fino alla creazione di un sistema ferroviario nel loro territorio).

GU L 343 del 14/12/2012

Ultimo aggiornamento: 28.01.2014