Norme comuni sull’accesso al mercato del trasporto di merci su strada dell’Unione europea
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
Sebbene le operazioni di trasporto stradale* internazionale siano state completamente liberalizzate all’interno dell’Unione europea (Unione), il cabotaggio*, ovvero il trasporto nazionale su strada all’interno di uno Stato membro dell’Unione da parte di trasportatori non residenti in tale Stato membro, è ancora soggetto a restrizioni.
Il regolamento (CE) n. 1072/2009 stabilisce pertanto:
- norme comuni applicabili all’accesso al mercato del trasporto di merci* internazionale su strada all’interno dell’Unione;
- condizioni a cui i trasportatori non residenti devono sottostare per svolgere servizi di trasporto in uno Stato membro.
Il regolamento di modifica (UE) 2020/1055 è volto a:
- aggiornare le norme relative agli operatori del trasporto stradale per contrastare le società di comodo* e la concorrenza sleale;
- estendere le norme sul cabotaggio di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009 per prevenirne l’abuso.
PUNTI CHIAVE
Regolamento (CE) n. 1072/2009
Il regolamento (CE) n. 1072/2009 si applica a:
- il trasporto internazionale di merci su strada per conto terzi* per i viaggi effettuati all’interno dell’Unione;
- i trasporti nazionali di merci su strada effettuati temporaneamente da un trasportatore non residente;
- la parte di percorso che avviene nel territorio di qualsiasi Stato membro in transito, qualora il trasporto avvenga fra uno Stato membro dell’Unione e un paese extra Unione. Non si applica alla parte di percorso che avviene nel territorio dello Stato membro di carico o scarico.
Per effettuare trasporti internazionali, un trasportatore deve essere in possesso di una licenza comunitaria e, se l’autista è cittadino di un paese extra Unione, anche di un attestato di conducente.
Licenza comunitaria
Questa licenza:
- viene rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di qualsiasi trasportatore autorizzato a effettuare trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi;
- è rinnovabile per una durata massima di dieci anni;
- viene rilasciata a nome del trasportatore e non è cedibile.
Attestato di conducente
L’attestato di conducente è:
- rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il trasportatore titolare di una licenza comunitaria abbia sede e che utilizzi o assuma in detto paese un conducente che non sia cittadino di un paese dell’Unione né soggiornante di lungo periodo;
- valido per una durata massima di cinque anni.
Se tali condizioni non vengono soddisfatte, le stesse autorità possono rifiutare una domanda per il rilascio o il rinnovo di una licenza o per il rilascio di un attestato. Se il possessore di una licenza comunitaria o di un attestato di conducente non soddisfa più le condizioni o fornisce informazioni errate, la licenza o l’attestato vengono ritirati.
Operazioni di cabotaggio
Il regolamento (CE) n. 1072/2009 impone regole rigide alle operazioni di cabotaggio, in particolare:
- qualsiasi trasportatore per conto terzi in possesso di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di paese extra Unione, sia in possesso di un attestato di conducente, è autorizzato a effettuare operazioni di cabotaggio in uno Stato membro (diverso da quello in cui ha lo stabilimento) su base temporanea in seguito a un’operazione internazionale in tale paese;
- dopo che i beni relativi al trasporto internazionale sono stati consegnati, i trasportatori hanno sette giorni per effettuare fino a tre operazioni di cabotaggio;
- possono essere inoltre effettuate tre operazioni di cabotaggio in qualsiasi altro Stato membro in seguito a un trasporto internazionale, con il limite di un’operazione per paese.
Tale normativa si applica solo se il trasportatore può fornire prova del trasporto internazionale di merci nello Stato membro interessato, nonché prova di ogni operazione consecutiva di cabotaggio effettuata.
Le operazioni di cabotaggio sono soggette alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante per quanto riguarda:
- le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
- i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;
- le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili e animali vivi;
- il tempo di guida e i periodi di riposo;
- l’IVA sui servizi di trasporto.
Le disposizioni normative di cui sopra sono applicate ai trasportatori non residenti alle medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello Stato membro ospitante.
Violazioni
Qualora un trasportatore non rispetti la normativa dell’Unione relativa al trasporto su strada:
- le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento possono rilasciare una diffida o comminare sanzioni amministrative, quali il ritiro della licenza comunitaria;
- se il trasportatore è non residente, lo Stato membro in cui è avvenuta l’infrazione informerà le autorità competenti del paese di stabilimento del trasportatore, descrivendo l’infrazione e le sanzioni comminate.
Tutte le infrazioni gravi devono essere iscritte nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.
Regolamento di modifica (UE) 2020/1055
Le principali modifiche introdotte al regolamento (CE) n. 1072/2009 dal regolamento di modifica (UE) 2020/1055 comprendono quanto segue:
- i requisiti per l’accesso alla professione devono diventare obbligatori per gli operatori che utilizzano veicoli commerciali leggeri nel trasporto internazionale, ovvero:
- autoveicoli o combinazioni di veicoli destinati esclusivamente al trasporto di merci,
- con una massa a pieno carico ammissibile superiore a 2,5 tonnellate ma non superiore a 3,5 tonnellate;
- le ispezioni sono da effettuare presso le sedi degli autotrasportatori da parte delle autorità nazionali degli Stati membri. Tali autorità devono organizzare un numero minimo di controlli sul cabotaggio e almeno 2 controlli su strada concertati all’anno;
- deve essere introdotto un periodo transitorio di 4 giorni, prima del quale non possono essere effettuate nuove operazioni di cabotaggio nello stesso paese e con lo stesso veicolo, per prevenire il cabotaggio sistematico;
- norme che gli Stati membri devono introdurre sulle sanzioni nei confronti di mittenti, spedizionieri, appaltatori e subappaltatori per inadempienza, laddove sapessero, o, date le circostanze, avrebbero dovuto sapere, che i servizi di trasporto da essi commissionati violavano il presente regolamento.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
- Il regolamento (CE) 1072/2009 è in vigore dal 4 dicembre 2011, fatta eccezione per gli articoli 8 e 9 (norme concernenti le operazioni di cabotaggio) che sono entrati in vigore il 14 maggio 2010.
- Il regolamento di modifica (UE) 2020/1055 sarà in vigore a partire dal 21 febbraio 2022.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Operazione di trasporto stradale: l’intero viaggio delle merci su strada fino alla destinazione finale.
Cabotaggio: quando un trasportatore registrato in uno Stato membro effettua un servizio di trasporto nazionale in un altro Stato membro.
Trasporto di merci: l’atto di trasportare merci.
Società di comodo: società costituite al fine di trarre profitto da lacune normative, nella misura in cui non forniscono direttamente alcun servizio ai clienti, ma fungono da interfaccia per servizi forniti dai loro proprietari [Commissione europea in
COM(2013) 122 final].
Per conto terzi: il trasporto di persone o merci per conto di una terza parte dietro compenso.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1072/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).
Ultimo aggiornamento: 19.11.2020