Norme comuni sull’accesso al mercato del trasporto di merci su strada dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Sebbene le operazioni di trasporto stradale* internazionale siano state completamente liberalizzate all’interno dell’Unione europea (Unione), il cabotaggio*, ovvero il trasporto nazionale su strada all’interno di uno Stato membro dell’Unione da parte di trasportatori non residenti in tale Stato membro, è ancora soggetto a restrizioni.

Il regolamento (CE) n. 1072/2009 stabilisce pertanto:

Il regolamento di modifica (UE) 2020/1055 è volto a:

PUNTI CHIAVE

Regolamento (CE) n. 1072/2009

Il regolamento (CE) n. 1072/2009 si applica a:

Per effettuare trasporti internazionali, un trasportatore deve essere in possesso di una licenza comunitaria e, se l’autista è cittadino di un paese extra Unione, anche di un attestato di conducente.

Licenza comunitaria

Questa licenza:

Attestato di conducente

L’attestato di conducente è:

Se tali condizioni non vengono soddisfatte, le stesse autorità possono rifiutare una domanda per il rilascio o il rinnovo di una licenza o per il rilascio di un attestato. Se il possessore di una licenza comunitaria o di un attestato di conducente non soddisfa più le condizioni o fornisce informazioni errate, la licenza o l’attestato vengono ritirati.

Operazioni di cabotaggio

Il regolamento (CE) n. 1072/2009 impone regole rigide alle operazioni di cabotaggio, in particolare:

Tale normativa si applica solo se il trasportatore può fornire prova del trasporto internazionale di merci nello Stato membro interessato, nonché prova di ogni operazione consecutiva di cabotaggio effettuata.

Le operazioni di cabotaggio sono soggette alla normativa nazionale dello Stato membro ospitante per quanto riguarda:

Le disposizioni normative di cui sopra sono applicate ai trasportatori non residenti alle medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello Stato membro ospitante.

Violazioni

Qualora un trasportatore non rispetti la normativa dell’Unione relativa al trasporto su strada:

Tutte le infrazioni gravi devono essere iscritte nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada.

Regolamento di modifica (UE) 2020/1055

Le principali modifiche introdotte al regolamento (CE) n. 1072/2009 dal regolamento di modifica (UE) 2020/1055 comprendono quanto segue:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Operazione di trasporto stradale: l’intero viaggio delle merci su strada fino alla destinazione finale.
Cabotaggio: quando un trasportatore registrato in uno Stato membro effettua un servizio di trasporto nazionale in un altro Stato membro.
Trasporto di merci: l’atto di trasportare merci.
Società di comodo: società costituite al fine di trarre profitto da lacune normative, nella misura in cui non forniscono direttamente alcun servizio ai clienti, ma fungono da interfaccia per servizi forniti dai loro proprietari [Commissione europea in COM(2013) 122 final].
Per conto terzi: il trasporto di persone o merci per conto di una terza parte dietro compenso.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1072/2009 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).

Ultimo aggiornamento: 19.11.2020