La libera prestazione dei servizi è uno dei principi fondamentali dell’Unione europea (UE). Tuttavia, il settore del trasporto marittimo a volte riscontra che i paesi terzi impongono restrizioni e condizioni, quali la ripartizione dei carichi, che aumentano in modo sostanziale i costi di trasporto e possono danneggiare a livello generale gli scambi dell’UE.
Conferma l’applicazione del principio di libera prestazione dei servizi al trasporto marittimo all’interno dell’Unione europea e tra l’UE e i paesi terzi. Definisce le condizioni di applicazione di tale principio, abolisce gradualmente le restrizioni esistenti e previene l’introduzione di nuove restrizioni.
A decorrere dal 1o gennaio 1987.
Mercato interno: libero accesso agli scambi oceanici
Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (CEE) n. 4055/86 |
1.1.1987 |
- |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (CEE) n. 3573/90 |
17.12.1990 |
- |
Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, concernente un’azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU L 378 del 31.12.1986, pagg. 21-23)
Ultimo aggiornamento: 30.09.2015