Diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione

La presente proposta mira ad istituire un quadro comune che disciplina gli aspetti fondamentali dei diritti per le misure di sicurezza e le modalità della loro fissazione, al fine di garantire la trasparenza nei confronti degli utenti degli aeroporti.

PROPOSTA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione [COM(2009) 217 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La presente proposta definisce alcuni principi fondamentali che i gestori aeroportuali dovranno osservare nella determinazione dei diritti per le misure di sicurezza *.

Campo di applicazione

La presente proposta si applica a tutti gli aeroporti che si trovano in un territorio soggetto alle disposizioni del trattato. Tuttavia non si applica ai seguenti diritti:

Non discriminazione

Le autorità nazionali garantiscono affinché i diritti per le misure di sicurezza non creino discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto * o tra i passeggeri.

Consultazione

Il gestore aeroportuale * deve essere informato sui costi dei servizi di sicurezza dell'aviazione nell'aeroporto.

Dovrà essere istituita una consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell’aeroporto in relazione al funzionamento e al livello dei diritti per le misure di sicurezza almeno una volta l'anno negli aeroporti. Qualsiasi proposta motivata sulla modifica del sistema o del livello dei diritti per le misure di sicurezza deve essere presentata agli utenti. Il gestore tiene conto delle opinioni degli utenti prima di prendere qualsiasi decisione. La decisione deve essere pubblicata al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore.

Trasparenza

Il gestore deve fornire agli utenti le seguenti informazioni relative alla determinazione di tutti i diritti riscossi in aeroporto:

Valutazione d'impatto

Gli Stati membri devono effettuare valutazioni d'impatto prima di adottare misure in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 300/2008. La valutazione deve riguardare l’incidenza di tali misure sull’ammontare dei diritti per le misure di sicurezza. La Commissione deve essere tenuta informata in merito ai risultati delle valutazioni.

Aderenza dei diritti ai costi

I principi di contabilità e di valutazione in vigore negli Stati membri determinano la fissazione dei costi della sicurezza. Si dovrà prendere in considerazione:

Autorità di vigilanza indipendente.

Gli Stati membri istituiscono un’autorità di vigilanza nazionale indipendente, incaricata di assicurare la corretta applicazione delle misure adottate per conformarsi alla presente direttiva. Tale autorità può essere la stessa a cui è stata affidata l'applicazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali.

Gli Stati membri devono provvedere affinché l'autorità adempia ai suoi compiti in modo indipendente e trasparente. Gli Stati membri notificano alla Commissione il nome e l’indirizzo dell’autorità, le sue funzioni e competenze.

In caso di disaccordo in materia di diritti per le misure di sicurezza, gli Stati membri garantiscono:

L'autorità di vigilanza è incaricata di elaborare una relazione annuale sulle sue attività.

Termini chiave dell'atto

Riferimenti e procedure

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM/2009/0217

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Codecisione COD/2009/0063

Ultima modifica: 13.11.2009