Rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

La presente direttiva ha lo scopo di assicurare che gli Stati membri dell'Unione europea ottemperino con più efficacia e coerenza ai loro obblighi in quanto Stati di bandiera. Mira inoltre a rafforzare la sicurezza marittima e a prevenire l’inquinamento provocato dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro.

ATTO

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.

SINTESI

La presente direttiva istituisce un quadro giuridico volto a migliorare i risultati degli Stati membri in quanto Stati di bandiera.

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica all’amministrazione * dello Stato membro di cui la nave * batte bandiera.

Autorizzazione di esercizio delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

Ciascuno Stato membro deve verificare, prima del rilascio dell’autorizzazione di esercizio, che una nave autorizzata a battere la sua bandiera ottemperi alle norme e alle regolamentazioni internazionali applicabili. In particolare verifica i precedenti relativi alla sicurezza della nave. Se necessario, consulta il precedente Stato di bandiera per accertarsi se sussistano ancora anomalie o problemi di sicurezza irrisolti. In tal caso, lo Stato membro consultato deve fornire tempestivamente i dettagli richiesti.

Fermo di una nave battente bandiera di uno Stato membro

Quando l’amministrazione di uno Stato membro è informata che una nave battente la sua bandiera è stata sottoposta a fermo da uno Stato di approdo, sovrintende le procedure stabilite a che la nave sia resa conforme alle convenzioni dell’IMO (Organizzazione marittima internazionale) (EN).

Misure di accompagnamento

Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni siano prontamente accessibili e disponibili:

Procedura di audit dello Stato di bandiera

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro amministrazioni siano sottoposte ad un audit dell’IMO almeno ogni sette anni. I risultati dell’audit vengono pubblicati in conformità della pertinente legislazione nazionale in materia di riservatezza. Questa disposizione resta in applicazione sino all’entrata in vigore di un sistema obbligatorio dell’IMO.

Gestione della qualità e valutazione interna

Entro il 17 giugno 2012 ciascuno Stato membro deve avere sviluppato un sistema di gestione della qualità per le parti operative delle attività dell’amministrazione in quanto Stato di bandiera.

Gli Stati membri che figurano nella lista nera o che figurano per due anni consecutivi nella lista grigia pubblicata nella relazione annuale più recente del protocollo d’intesa di Parigi (MOU di Parigi), devono presentare alla Commissione una relazione sui loro risultati in quanto Stati di bandiera. Questa relazione deve pervenire alla Commissione entro quattro mesi dalla pubblicazione della relazione del MOU di Parigi. La relazione deve presentare le ragioni che hanno condotto ai fermi e all’iscrizione nelle liste nera o grigia.

Relazioni

La Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio, con frequenza quinquennale e per la prima volta il 17 giugno 2012, una relazione sull’applicazione della presente direttiva.

Procedura di comitato

La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS).

Contesto

La presente direttiva risponde alla necessità di un trasporto marittimo più sicuro e più rispettoso dell’ambiente. Si basa sul quadro giuridico sviluppato a livello internazionale dall’IMO nel settore della sicurezza marittima e della protezione dell’ambiente contro l’inquinamento marittimo.

Termini chiave dell’atto

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2009/21/CE

29.5.2009

17.6.2009

GU L 131 del 28.5.2009

Ultima modifica: 07.11.2009