Assicurazioni degli armatori per i crediti marittimi

La presente direttiva stabilisce un quadro giuridico in materia di assicurazione degli armatori per i crediti marittimi al fine di responsabilizzare maggiormente gli operatori economici e innalzare la qualità del trasporto marittimo mercantile.

ATTO

Direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

SINTESI

La presente direttiva crea un quadro giuridico armonizzato in materia di assicurazioni degli armatori per i crediti marittimi.

Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate. Non si applica alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie o alle altre navi di proprietà dello Stato o gestite dallo Stato per servizi pubblici a fini non commerciali.

Obblighi degli armatori

Ciascuno Stato membro deve prescrivere che:

Gli Stati membri, in conformità del diritto internazionale, possono imporre il rispetto di tale obbligo alle navi che transitano nelle loro acque territoriali.

L’assicurazione * copre i crediti marittimi fatte salve le limitazioni di cui alla convenzione del 1996 * e deve consentire una copertura pari all’importo massimo applicabile per la limitazione di responsabilità previsto da questa convenzione.

Accesso ai porti

Ciascuno Stato membro deve assicurarsi che le navi in un porto soggetto alla sua giurisdizione abbiano a bordo un certificato di assicurazione. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2009/16/CE, che prevede il fermo delle navi quando sono in gioco questioni di sicurezza, la presente direttiva permette all’autorità competente di emanare un ordine di espulsione della nave. Tale ordine è notificato alla Commissione e agli altri Stati membri. In conseguenza dell’emanazione di tale ordine, alla nave sarà negato l’accesso in tutti i porti dell’Unione europea (UE) fino alla notificazione del certificato da parte dell’armatore.

Certificati di assicurazione

Il o i certificati di assicurazione devono recare le informazioni seguenti:

Se la lingua impiegata nei certificati non è né l’inglese né il francese né lo spagnolo, il testo deve essere tradotto almeno in una di queste lingue.

Sanzioni

Gli Stati membri devono stabilire un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.

Contesto

La presente direttiva si inserisce nell’ambito della volontà dell’Unione europea e dell’OMI (EN) di responsabilizzare gli operatori economici e migliorare in tal modo la qualità del trasporto marittimo mercantile.

Termini chiave dell’atto

Riferimenti

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2009/20/CE

29.5.2009

1.1.2012

GU L 131 del 28.5.2009

Ultima modifica: 27.10.2009