Aiuti di Stato alle società ferroviarie

 

SINTESI DI:

Linee guida della Commissione per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie

Articolo 93 TFUE: coordinamento dei trasporti

QUAL È LO SCOPO DELLE LINEE GUIDA?

Queste linee guida della Commissione europea chiariscono le norme stabilite nei trattati dell’Unione europea (UE) sui finanziamenti pubblici a favore delle società ferroviarie e forniscono orientamenti in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato alle società ferroviarie con i trattati dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Norme unionali relative agli aiuti di Stato

Ambito di applicazione

Le linee guida si applicano alle società ferroviarie, nonché alle società di trasporto passeggeri su reti urbane, suburbane e regionali, per quanto concerne gli aiuti per l’acquisto e il rinnovo del materiale rotabile.

Misure di sostegno

Le linee guida riguardano vari tipi di misure di sostegno:

Questo tipo di sostegno viene valutato con riferimento all’obiettivo d'interesse comune alla cui realizzazione l'aiuto è finalizzato. Sono definite delle norme per le seguenti categorie di aiuti:

In presenza di determinate circostanze, la cancellazione dei debiti può essere considerata compatibile con gli aiuti all’interno del mercato unico se è finalizzata ad agevolare la transizione verso un mercato ferroviario aperto, senza falsare in modo sproporzionato la concorrenza e gli scambi tra i paesi dell’UE.

La compatibilità degli aiuti di Stato per ristrutturare imprese in difficoltà nel settore ferroviario è valutata sulla base degli orientamenti sugli aiuti per la ristrutturazione del 2004.

L’intervento delle autorità pubbliche finalizzato ad orientare l’evoluzione del settore dei trasporti nell’interesse comune può assumere varie forme:

Le linee guida stabiliscono dettagliatamente il metodo per determinare i costi ammissibili, nonché le condizioni che permettono a questo tipo di aiuto di soddisfare le condizioni di compatibilità menzionate nei trattati.

Le norme applicabili agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie, comprese quelle nel settore del trasporto ferroviario, sono stabilite nella comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (oggi articoli 107 e 108 TFUE).

CONTESTO

DOCUMENTI PRINCIPALI

Comunicazione della Commissione — Linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie (GU C 184 del 22.7.2008, pagg. 13-31)

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, parte tre: «Politiche e azioni interne dell’Unione», titolo VI: «Trasporti», articolo 93 (ex articolo 73 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 86)

Ultimo aggiornamento: 10.11.2016