Sicurezza stradale: applicazione transfrontaliera della normativa

L’Unione europea mette in atto una politica tesa a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre il numero delle vittime e dei feriti sulle strade. L’applicazione delle sanzioni costituisce uno strumento importante per conseguire tale obiettivo, ma le sanzioni restano spesso inapplicate quando le infrazioni vengono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione. Un sistema di scambio d’informazioni deve permettere di facilitare l’applicazione transfrontaliera delle sanzioni per le infrazioni stradali più pericolose.

ATTO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2008 per agevolare l’applicazione transfrontaliera della normativa in materia di sicurezza stradale [COM(2008) 151 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Le infrazioni stradali restano spesso impunite se sono commesse in uno Stato membro con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro. Gli Stati membri hanno concluso diversi accordi bilaterali per porre fine a queste impunità, ma la loro applicazione si è rivelata difficile. La mancata applicazione della normativa per i trasgressori non residenti diminuisce l'efficacia della politica di sicurezza stradale condotta dagli Stati membri e genera una sorta di discriminazione nei confronti dei conducenti residenti.

L’obiettivo della presente proposta di direttiva è agevolare l’applicazione di sanzioni ai conducenti che commettono un’infrazione in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione del veicolo.

La proposta intende istituire un sistema di scambio elettronico di dati in tutta l’Unione europea, in modo che le autorità dello Stato membro in cui è stata commessa un’infrazione stradale possano identificare il trasgressore e trasmettergli una notifica della sanzione derivante da questa infrazione.

Ambito di applicazione

Le infrazioni previste dalla direttiva sono:

Sistema di scambio di informazioni

Quando un’infrazione è stata commessa in uno Stato membro con un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e le autorità competenti nello Stato d’infrazione non hanno potuto sanzionare il trasgressore, l’autorità competente nello Stato in questione trasmette il numero di immatricolazione e le informazioni riguardanti la data e il luogo dell'infrazione all'autorità competente nello Stato di residenza del trasgressore.

L’autorità competente nello Stato di residenza * trasmette all’autorità competente nello Stato dell’infrazione * le informazioni relative al veicolo e al titolare del certificato di immatricolazione.

Notifica delle infrazioni

Dopo il ricevimento delle informazioni, l’autorità competente nello Stato dell’infrazione trasmette una notifica di infrazione al titolare del certificato di immatricolazione. Tale notifica comprende i dettagli dell’infrazione, l’importo della sanzione pecuniaria che il titolare è tenuto a pagare, le possibilità di contestazione e di ricorso. La notifica di infrazione è redatta nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato di residenza.

Autorità centrali

Ciascun Stato membro deve nominare un’autorità centrale incaricata di fornire assistenza per l’applicazione della presente direttiva. Qualsiasi persona i cui dati personali sono stati trasmessi attraverso questo sistema, ha il diritto di presentare una domanda al fine di accedere, fare rettificare o cancellare dati personali inesatti o registrati indebitamente presso l’autorità centrale dello Stato di residenza.

Contesto

Il programma d'azione europeo per la sicurezza stradale l24257, lanciato nel 2003, mira a dimezzare il numero delle vittime della strada entro il 2010. Nel 2001 si sono registrate 54 000 vittime della strada nei 27 Stati membri. Nel periodo 2001-2007 il numero delle vittime è diminuito del 20%, ma se il numero delle vittime della strada è diminuito del 6% nel 2004 e del 5% nel 2006, nel 2007 non ha subito flessioni, registrando 43 000 decessi. La presente proposta di direttiva risponde all’obiettivo di stimolare gli utenti della strada ad un migliore comportamento, attraverso un più rigoroso rispetto della legislazione vigente.

Termini chiave dell’atto

Riferimenti

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2008) 151

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COD/2008/0062

Ultima modifica: 04.08.2008