Imballatori in pellicola di cellulosa rigenerata a contatto con gli alimenti

SINTESI DI:

Direttiva 2007/42/CE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata che vengono a contatto con gli alimenti

SINTESI

CHE COSA FA QUESTA DIRETTIVA?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alla pellicola di cellulosa rigenerata, sotto forma di prodotto finito oppure come parte di un prodotto finito contenente altri materiali, destinata a venire a contatto con gli alimenti.

Essa riguarda le seguenti categorie:

Essa non si applica ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata.

Elenco delle sostanze autorizzate

Commercializzazione ed etichettatura

Nelle fasi di commercializzazione, i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta, secondo il disposto del regolamento (CE) n. 1935/2004. Tuttavia, i materiali e gli oggetti che, per loro natura, siano chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, non saranno soggetti a questo obbligo.

In presenza di condizioni di utilizzo speciali, il materiale o l’oggetto in pellicola di cellulosa rigenerata deve essere etichettato di conseguenza.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È entrata in vigore il 20 luglio 2007.

CONTESTO

TERMINE CHIAVE

*Pellicola di cellulosa rigenerata: un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. La pellicola di cellulosa rigenerata può essere rivestita su uno o entrambi i lati.

ATTO

Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 71-82)

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4-17). Le successive modifiche e correzioni al regolamento (CE) n. 1935/2004 sono state integrate nel testo originale. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1-89). Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 02.12.2015