Prodotti alimentari per un’alimentazione particolare

Le norme sui prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (per i lattanti e i bambini nella prima infanzia, per le persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo sono perturbati, o pe le persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari) sono armonizzate a livello europeo. L’etichettatura di questi prodotti deve includere informazioni relative alle caratteristiche particolari del prodotto, al valore energetico o al tenore di glucidi, protidi e lipidi, ecc.

ATTO

Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare.

SINTESI

La presente direttiva si applica ai prodotti alimentari destinati a un’alimentazione particolare.

Questi prodotti alimentari si distinguono da quelli di consumo corrente per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione. Essi devono inoltre rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle categorie seguenti:

Solo i prodotti che rispondono alle esigenze nutrizionali delle due prime categorie di persone di cui sopra possono essere caratterizzati dall’indicazione dietetico o di regime.

Disposizioni specifiche

Disposizioni specifiche si applicano ai seguenti gruppi di prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare:

Le disposizioni specifiche sono fissate in direttive o regolamenti specifici e possono includere prescrizioni concernenti essenzialmente la natura o la composizione dei prodotti e l’etichettatura.

Sostanze nutritive specifiche

E’ possibile arricchire i prodotti alimentari aggiungendo sostanze nutritive, al fine di rispondere a specifiche esigenze nutrizionali e/o normative. Tali prodotti arricchiti devono essere sicuri per i consumatori ed essere elaborati sulla base di dati scientifici.

La loro composizione deve rispettare i criteri di purezza previsti dalla normativa europea e dalle normative nazionali o quelli raccomandati dagli organismi internazionali.

Etichettatura, presentazione e pubblicità

I prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare che non sono regolamentati da una direttiva specifica seguono le norme di etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari di consumo corrente. La denominazione di vendita di un prodotto dietetico, tuttavia, deve essere accompagnata dall’indicazione delle sue caratteristiche nutrizionali specifiche e recare informazioni supplementari circa:

I prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare sono posti in vendita al dettaglio soltanto preconfezionati e completamente avvolti dall’imballaggio, eccezione fatta per il commercio al dettaglio o se una direttiva specifica dispone altrimenti.

Commercializzazione

Quando un prodotto alimentare non appartenente ai gruppi di alimenti per i quali si applicano disposizioni specifiche viene commercializzato per la prima volta, il fabbricante o l’importatore del prodotto ne informa l'autorità competente dello Stato membro in cui ha luogo la commercializzazione per la prima volta, trasmettendole un modello dell’etichettatura utilizzata. Al momento della successiva commercializzazione dello stesso prodotto in un altro Stato membro, il fabbricante o l’importatore trasmette all’autorità competente di tale Stato membro il modello dell’etichettatura completato dall’indicazione dell’autorità destinataria della prima notifica.

L’autorità competente è abilitata a richiedere al fabbricante o all’importatore la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustificano la conformità del prodotto alimentare a un obiettivo nutrizionale particolare di una delle tre categorie di consumatori identificate in precedenza.

Sospensione della vendita e ritiro dal mercato

Uno Stato membro può sospendere o sottoporre a restrizioni la commercializzazione di un prodotto destinato ad un’alimentazione particolare se quest’ultimo presenta un pericolo per la salute umana o non è conforme alla presente direttiva né alle direttive specifiche prese in applicazione della presente direttiva.

La Commissione esamina i motivi addotti dallo Stato membro e consulta il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prima di prendere le misure del caso.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2009/39/CE

9.6.2009

-

GU L 124 del 20.5.2009

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare [Gazzetta ufficiale L 269 del 14.10.2009].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali [ COM(2011) 353 definitivo - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

La proposta è finalizzata alla revisione delle disposizioni stabilite nella direttiva 2009/39/CE. Abolisce il concetto di prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare e definisce un nuovo quadro legislativo per alcune categorie di prodotti alimentari, in particolare gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e gli alimenti destinati alla dieta di pazienti, da utilizzare sotto la sorveglianza di un medico.

Ultima modifica: 25.06.2014