Promozione dell'uguaglianza dei sessi nella cooperazione allo sviluppo

La Comunità europea tende a perseguire la sua politica in materia di uguaglianza fra donne e uomini, nel quadro della cooperazione allo sviluppo. L'obiettivo è intensificare, chiarire e fornire un'assistenza finanziaria alla promozione dell'uguaglianza dei sessi in questo campo. Questo strumento normativo è sostituito dal regolamento che istituisce lo strumento finanziario alla cooperazione e allo sviluppo.

ATTO

Regolamento (CE) n. 806/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla promozione dell'uguaglianza dei sessi nella cooperazione allo sviluppo

SINTESI

Il regolamento si fonda giuridicamente sull'articolo 179 del trattato che istituisce la Comunità europea (CE), il quale conferisce al Consiglio il potere di decidere le misure necessarie per lottare contro la povertà nei paesi in via di sviluppo, favorirvi lo sviluppo sostenibile e garantire l'integrazione di tali paesi nell'economia mondiale.

Le donne rappresentano la grande maggioranza delle popolazioni povere del mondo. La promozione dell'uguaglianza dei sessi in tutte le fasce d'età, il miglioramento della condizione delle donne, la loro emancipazione, in particolare attraverso l'istruzione, si rivelano quindi essenziali per contribuire a ridurre la povertà nei paesi in via di sviluppo.

L'adozione di un nuovo regolamento, che sostituisce il regolamento (CE) n. 2836/98 (es de en fr), risulta necessaria per rafforzare le iniziative già avviate e chiarire il concetto di promozione dell'uguaglianza fra donne e uomini nella cooperazione allo sviluppo.

Obiettivi

Il regolamento prevede, per un verso, l'integrazione della dimensione di genere nell'insieme delle politiche fondamentali in materia di cooperazione e sviluppo. Il regolamento sarà accompagnato dall'adozione di misure specifiche destinate a favorire l'emancipazione delle donne e il loro ruolo nei campi economico, sociale e ambientale.

Per un altro verso il regolamento mira a promuovere il ruolo trasversale dell'uguaglianza dei sessi nel quadro del finanziamento comunitario relativo allo sviluppo e a sostenere le capacità pubbliche e private nazionali a favore dei paese in via di sviluppo, atti ad assumere la responsabilità e l'iniziativa di promuovere l'uguaglianza dei sessi.

Attività finanziate

Le attività che possono beneficiare di un finanziamento devono sostenere le misure legate all'accesso alle risorse e ai servizi destinati alle donne, nei campi dell'istruzione, della formazione, della sanità, delle attività economiche e sociali, dell'occupazione e delle infrastrutture, e della partecipazione delle donne ai processi di decisione politica; migliorare la definizione e l'analisi degli indicatori; incoraggiare campagne di sensibilizzazione e di promozione; promuovere le attività che rafforzano le capacità istituzionali e operative degli attori fondamentali del processo di sviluppo.

La scelta delle iniziative da finanziare sarà finalizzata alla promozione di azioni destinate ad appoggiare la strategia d'integrazione della dimensione specifica di genere nell'insieme delle attività della Comunità. Inoltre si presterà particolare attenzione al rafforzamento di partenariati strategici e di cooperazioni transnazionali finalizzati ad intensificare la cooperazione regionale. Si cercherà anche di individuare sinergie con le azioni intraprese in vari altri campi: la riproduzione, la salute genesica, le malattie dovute alla povertà, i programmi relativi all'HIV e all'AIDS, le misure di lotta contro la violenza, le questioni relative alla situazione delle ragazze e alla loro educazione, degli anziani e dell'ambiente, dei diritti dell'uomo, della prevenzione dei conflitti, della democratizzazione, e della partecipazione delle donne ai processi di decisione politica socioeconomica.

Il ruolo della dimensione di genere nei sei settori prioritari della politica comunitaria di sviluppo e nell'istruzione richiede particolare attenzione.

Assistenza finanziaria

Il regolamento è applicabile fino al 31 dicembre 2006. La dotazione finanziaria che copre il periodo 2004-2006 ammonta a 9 milioni di euro. La nuova linea di bilancio dovrà venire utilizzata in modo da ottenere effetti più redditizi e al tempo stesso più sostenibili. La gestione delle attività finanziarie sarà sorvegliata per mezzo di un sistema di controllo che associa partner e operatori interessati.

L'attuazione pratica

Le azioni predisposte sulla base del regolamento s'integreranno nella politica comunitaria globale in materia di uguaglianza dei sessi e di povertà, nel contesto della cooperazione allo sviluppo. Sarà dunque necessario curarne attentamente il coordinamento, la coerenza e la complementarità con gli altri strumenti di assistenza a disposizione della CE e con le politiche perseguite a livello nazionale, regionale e internazionale.

In occasione della relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulla politica di sviluppo della Comunità europea, la Commissione fornirà informazioni sulle azioni finanziate durante l'anno in corso, e le conclusioni riguardanti l'attuazione del presente regolamento. Inoltre un anno prima della data di scadenza del regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione indipendente che traccerà un bilancio dell'attuazione del regolamento e presenterà proposte per il futuro.

Contesto

A livello internazionale, la dichiarazione e il controllo della quarta conferenza mondiale della donna, tenutasi a Pechino nel 1995, hanno contribuito a promuovere l'uguaglianza dei sessi nei paesi in via di sviluppo. La convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne considera tale discriminazione un ostacolo allo sviluppo. Inoltre il vertice del millennio delle Nazioni Unite, tenutosi nel 2000, ha integrato l'uguaglianza dei sessi e l'emancipazione delle donne fra i suoi obiettivi di sviluppo.

A livello comunitario, il regolamento (CE) n. 2836/98 (es de en fr) del Consiglio, scaduto il 31 dicembre 2003, mirava ad integrare l'uguaglianza fra donne e uomini in tutte le politiche e le attività comunitarie di cooperazione allo sviluppo. In seguito è stato predisposto un programma d'azione (es de en fr) per il periodo 2001-2006, allo scopo di rafforzare il processo di integrazione delle questioni di genere nel quadro generale della cooperazione allo sviluppo elaborato dall'Unione europea.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 806/2004

20.05.2004

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GU L 143 del 30.04.2004

Ultima modifica: 03.07.2007