Attività relative alla salute e ai diritti in materia di riproduzione e sessualità

L'Unione europea stabilisce un quadro finanziario per la realizzazione di attività relative alla salute e ai diritti in materia di riproduzione e sessualità. In particolare, l'Unione si prefigge di garantire il diritto di tutti a una buona salute in materia di riproduzione e sessualità, di consentire a tutti l'accesso ad una gamma completa di cure e servizi necessari nonché di ridurre il tasso di mortalità materna. Questo strumento normativo è sostituito dal regolamento che istituisce lo strumento finanziario alla cooperazione e allo sviluppo.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute ed i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo.

SINTESI

Settori d'intervento

L'approccio dell'Unione prevede due elementi chiave strettamente legati: i) il miglioramento della salute e ii) la promozione del riconoscimento dei diritti e la protezione dei diritti al fine di raggiungere l'obiettivo e di migliorare il benessere della popolazione. In particolare occorre dare ai singoli il diritto e la possibilità di proteggere pienamente la loro salute riproduttiva e sessuale e di prendere le decisioni con cognizione di causa. La protezione dei diritti richiede anche la lotta contro pratiche quali le mutilazioni genitali, la sterilizzazione obbligatoria, ecc.

Le attività dell'Unione si rivolgono a uomini, donne e adolescenti. Il finanziamento dell'Unione sarà destinato prioritariamente ai paesi più poveri e alle popolazioni più svantaggiate dei paesi in via di sviluppo nonché alle attività che completano e rafforzano le politiche e le capacità nazionali.

Per raggiungere gli obiettivi e fare in modo che i progressi ottenuti siano sostenibili, le attività in questo campo devono essere accompagnate da grossi investimenti nel settore sociale in generale, in materia di istruzione, nutrizione, uguaglianza tra i sessi, ecc.

Viene preso in considerazione il finanziamento di un'ampia gamma di attività, come per esempio quelle che si prefiggono di:

Partner

L'Unione europea auspica operare in partenariato con altri soggetti. I partner che possono beneficiare del finanziamento dell'Unione comprendono:

È essenziale garantire un coordinamento operativo efficace fra le parti e la complementarità delle politiche. A tal fine, sono necessari i sistemi di scambio di informazioni e il coordinamento sul campo.

Aiuti

Gli aiuti dell'Unione in questo campo possono essere utilizzati per:

L'assistenza dell'Unione viene fornita sotto forma di aiuti non rimborsabili e i partner dell'Unione contribuiranno al finanziamento dei progetti in base ai loro mezzi. In certi casi, quando il partner è una ONG o una organizzazione con sede nella Comunità, il contributo può essere fornito in natura.

La concessione degli aiuti può comportare un cofinanziamento con altri finanziatori, segnatamente gli Stati membri, le Nazioni Unite, le banche di sviluppo e le istituzioni finanziarie internazionali o regionali.

Gli aiuti concessi ai sensi del regolamento sono attribuiti sulla base di gare d'appalto, a parità di condizioni, a qualsiasi persona fisica e giuridica degli Stati membri e dei paesi in via di sviluppo. La partecipazione alle gare può essere estesa eccezionalmente ad altri paesi terzi.

Bilancio

La dotazione finanziaria per l'attuazione del regolamento per il periodo 2003-2006 è stata fissata a 73,95 milioni di euro.

Attuazione

La Commissione europea è responsabile della gestione quotidiana dell'attuazione del regolamento ed è anche incaricata di elaborare orientamenti di programmazione strategica. È coadiuvata da un comitato, mentre gli Stati membri sono consultati e informati. La programmazione dell'attuazione è annuale.

Valutazione

La valutazione delle attività avviate a titolo del regolamento è compresa nella relazione annuale della Commissione al Parlamento e al Consiglio sulla politica di sviluppo della CE. Inoltre, un anno prima della scadenza del regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento e al Consiglio una valutazione indipendente dell'attuazione.

Il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2006.

Contesto

Il miglioramento sostenibile della salute e del benessere delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo costituisce uno degli obiettivi più importanti dello sviluppo. Il miglioramento della salute e la protezione dei diritti in materia di riproduzione e sessualità sono importanti aspetti di questo obiettivo. In questo settore i paesi in via di sviluppo devono affrontare numerosi problemi che frenano lo sviluppo. Per esempio, il tasso di mortalità e di malattia materna resta molto elevato nei paesi in via di sviluppo.

Sono stati registrati progressi dopo la Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (FR) (ICPD) tenutasi al Cairo nel 1994. Occorre però intensificare ed accelerare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi internazionali in questo campo. Nel 1997 l'Unione europea ha adottato un regolamento riguardante gli aiuti alle politiche e ai programmi demografici (es de en fr) per attuare gli elementi essenziali del piano d'azione del Cairo (regolamento (CE) n. 1484/97) che è stato sostituito dal presente regolamento. Tuttavia le azioni che sono state oggetto di una decisione a norma del regolamento abrogato continueranno ad essere attuate in virtù del presente regolamento.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento n. 1567/2003 [adozione: codecisione COD/2002/0052]

09.09.2003

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GU L 224 del 06.09.2003

Ultima modifica: 03.07.2007