Convenzione sull’assistenza alimentare

L’Unione europea (UE) contribuisce a soddisfare il fabbisogno alimentare e nutrizionale delle popolazioni più vulnerabili nei paesi terzi. Questa convenzione rende la coordinazione dell’assistenza offerta dai paesi donatori più efficiente ed efficace a livello globale.

ATTO

Decisione del Consiglio 2012/738/UE relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione sull’assistenza alimentare.

SINTESI

Di cosa si tratta?

La Convenzione sull’assistenza alimentare, la più recente di una serie di accordi multilaterali fra donatori, mira ad offrire un’assistenza alimentare adeguata ed efficace alle popolazioni vulnerabili nei paesi ammissibili, in base al fabbisogno individuato.

L’obiettivo della convenzione è di:

In linea con la politica umanitaria di assistenza alimentare dell’UE, la convenzione mira a migliorare l’accesso e il consumo, da parte delle popolazioni più vulnerabili, di alimenti adatti, sicuri e nutrienti grazie a un’adeguata analisi del fabbisogno.

Che cosa è cambiato?

Nel quadro della convenzione, le parti mettono informazioni in comune, cooperano e si relazionano le une con le altre. È inoltre un utile forum di discussione che permette loro di scambiare informazioni con altre parti su diverse questioni (ad esempio, gli insegnamenti appresi durante l’attuazione di un determinato tipo di programma), per contribuire ad assicurare che le risorse siano impiegate nel modo più efficace possibile.

Funzionamento: ciascuna parte stabilisce un impegno annuo minimo per l’assistenza alimentare, espresso in valore o in quantità. L’impegno dovrebbe essere assunto quanto più possibile sotto forma di doni.

Si sancisce chiaramente che l’assistenza alimentare non può essere vincolata in nessun modo a esportazioni commerciali di prodotti agricoli o di altri beni e servizi verso i paesi beneficiari.

I contributi possono essere forniti:

I paesi ammissibili includono:

Contesto: l’Unione europea aderisce all’Accordo internazionale sui cereali che comprende due distinti strumenti giuridici: la Convenzione sul commercio dei cereali e la Convenzione sull’assistenza alimentare. Altri paesi firmatari includono l’Australia, il Canada, il Giappone, gli Stati Uniti e la Svizzera.

Definizione

(*) Sicurezza alimentare: il vertice mondiale sull’alimentazione del 1996 ha definito la sicurezza alimentare come la situazione in cui «tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti [...] per condurre una vita attiva e sana».

RIFERIMENTI

Atto

Entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2012/738

13.11.2012

-

GU L 330 del 30.11.2012

ATTI CORRELATI

Decisione del Consiglio 2011/339/UE che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di comitato per l’aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 .

Decisione del Consiglio 2010/316/UE che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, nel comitato per l’aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 .

Decisione del Consiglio 2011/224/UE che stabilisce la posizione che deve essere adottata dall’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 .

Decisione del Consiglio 2000/421/CE relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999 .

Ultimo aggiornamento: 10.03.2014