Società civile: cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo

Il presente regolamento fissa le modalità di gestione applicabili al cofinanziamento delle azioni nei paesi in via di sviluppo da parte della Comunità europea e delle ONG europee. Questo strumento normativo è sostituito dal regolamento che istituisce lo strumento di finanziamento della cooperazione allo sviluppo dal 1° gennaio 2007.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (PVS).

SINTESI

Contesto

In quanto componenti della società civile, le ONG svolgono un ruolo sempre più importante nell'esecuzione dell'assistenza nei paesi in via di sviluppo. Da anni ormai la Comunità europea ha riconosciuto il loro ruolo determinante e privilegiato, sottolineando l'importanza della loro autonomia e della loro indipendenza.

Azioni cofinanziate

La Comunità cofinanzia tre tipi di azioni:

Le azioni ammesse a beneficiare del cofinanziamento comunitario devono essere sostenibili, avere una definizione precisa, assicurare il monitoraggio degli obiettivi, prevedere degli indicatori di realizzazione dei progetti ed essere coerenti con altre azioni nello stesso campo.

Partner

Gli operatori che beneficiano del cofinanziamento devono soddisfare determinate condizioni. In sintesi, devono essere autonomi, non avere fini di lucro e avere sede in uno Stato membro; la maggior parte delle loro risorse finanziarie, inoltre, dev'essere di origine europea. I criteri supplementari comprendono l'esperienza e le competenze, la capacità di gestione amministrativa e finanziaria, la capacità di sostenere azioni e la natura dei collegamenti con i partner nei paesi in questione.

Disposizioni finanziarie

Il cofinanziamento comunitario prende la forma di aiuti non rimborsabili. Il contratto di cofinanziamento è soggetto alle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità. Può inoltre essere assoggettato a controlli in loco da parte della Commissione e/o della Corte dei conti ai sensi del suddetto regolamento finanziario.

L'assistenza finanziaria della Comunità può essere in valute straniere o in divisa locale. Può essere utilizzata per investimenti, per spese di funzionamento collegate e per qualsiasi spesa necessaria alla buona esecuzione delle azioni cofinanziate, ivi comprese le spese amministrative dell'ONG.

Le ONG devono chiedere ai loro partner nei paesi in via di sviluppo di contribuire in natura o finanziariamente all'azione, nei limiti delle loro possibilità.

La partecipazione comunitaria non può superare il 50% del totale dei costi o il 75% del totale dei contributi finanziari, salvo casi eccezionali in cui il contributo massimo può raggiungere l'85%.

I contributi comunitari superiori ai 2 milioni di sono sottoposti al parere del Comitato degli Stati membri che assiste la Commissione.

Il ruolo della Commissione

La Commissione è responsabile dell'istruzione delle pratiche, della decisione e della gestione del cofinanziamento comunitario delle azioni, compresa la loro valutazione. Essa è assistita in alcuni compiti da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione.

In linea generale, la decisione di sostenere un'azione a seguito della richiesta di un'ONG dev'essere presa entro il termine di sei mesi.

Ogni tre mesi la Commissione deve informare gli Stati membri dei progetti e dei programmi di cofinanziamento approvati, fornendo loro i dettagli del loro importo, della loro natura ecc.

Relazione annuale e valutazione

Al termine di ciascun esercizio di bilancio, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente informazioni sulle ONG interessate, le azioni finanziate, una valutazione dell'esecuzione nell'esercizio appena concluso e gli orientamenti generali per l'anno successivo. Gli orientamenti sono sottoposti al parere del comitato.

Le azioni cofinanziate sono soggette a valutazioni periodiche.

A tre anni dall'entrata in vigore del regolamento la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione su tutto l'insieme delle azioni finanziate dalla Comunità comprendente suggerimenti per il futuro. Una simile valutazione è stata effettuata nel 2000 e tra le diverse parti in causa è in corso un processo di discussione.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1658/98

02.08.1998-31.12.2006

-

GU L 213 del 30.07/1998

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo [Gazzetta ufficiale L 378 del 27.12.2006].

Il presente regolamento abroga il regolamento (CE) n° 1658/98.

Ultima modifica: 12.09.2007