Fondo europeo di sviluppo (FES)

Il Fondo europeo di Sviluppo sostiene azioni nei Paesi e territori in via di sviluppo per promuovere lo sviluppo economico, sociale e umano, oltre che la cooperazione regionale.

ATTO

Regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio recante il regolamento finanziario per il 10o Fondo europeo di sviluppo.

Decisione 2013/759/UE del Consiglio relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1o gennaio 2014 fino all’entrata in vigore dell’11o Fondo europeo di sviluppo.

SINTESI

Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), nonché con i paesi e territori d'oltremare (PTOM). Il trattato di Roma del 1957 ne aveva previsto la creazione per la concessione di aiuti tecnici e finanziari, inizialmente ai paesi africani con i quali alcuni Stati avevano legami storici.

Benché, su richiesta del Parlamento europeo, sia riservato al Fondo un titolo nel bilancio dell’Unione europea fin dal 1993, il FES non rientra ancora nel bilancio generale dell’UE; esso è finanziato dagli Stati membri, dispone di regole finanziarie proprie ed è diretto da un comitato specifico. Almeno per il periodo 2014-2020 gli aiuti concessi ai paesi ACP e ai PTOM continueranno a essere finanziati tramite il FES.

Ciascun FES viene concluso per un periodo di diversi anni. Dalla conclusione della prima convenzione di partenariato nel 1964, i cicli del FES seguono, in generale, quelli degli accordi/convenzioni di partenariato.

I dispositivi Stabex e Sysmin, volti a sostenere rispettivamente il settore agricolo e quello minerario, sono stati soppressi dal nuovo accordo di partenariato sottoscritto a Cotonou nel giugno del 2000. L'accordo ha inoltre razionalizzato il FES e ha introdotto un sistema di programmazione modulato che consente maggiore flessibilità e conferisce maggiore responsabilità agli Stati ACP.

Per il periodo 2000-2007, il 9oFES disponeva di una dotazione di 13,5 miliardi di EUR, cui si aggiungono le rimanenze dei FES precedenti che ammontano ad oltre 9,9 miliardi di EUR.

La decisione n. 6/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 22 novembre 2005, stabilisce di destinare 482 milioni di EUR dell'importo condizionale di un miliardo di euro a titolo del nono FES. Tale importo è suddiviso come segue: 352 milioni di EUR per la dotazione volta a sostenere lo sviluppo a lungo termine; 48 milioni di EUR per la cooperazione e l'integrazione regionale; 82 milioni di EUR per il Fondo investimenti. Inoltre, la decisione n. 7/2005 del Consiglio dei ministri ACP-CE ha fissato una seconda quota di 250 milioni di EUR destinata al secondo versamento a favore del Fondo per l'acqua ACP-UE.

Gli aiuti allo sviluppo forniti dal FES rientrano in un quadro europeo più ampio. In seno all'Unione europea, i fondi del bilancio generale della Comunità possono essere utilizzati per determinate azioni. Inoltre, pur gestendo una parte delle risorse del FES (i prestiti e i capitali di rischio), la Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuisce con risorse proprie per un importo pari a 1,7 miliardi di EUR nel periodo coperto dal nono FES.

Il10o fondo , che ha coperto il periodo 2008-2013, disponeva di una dotazione finanziaria di 22,682 miliardi di EUR. Di questo importo, 21.966 milioni di EUR sono stati stanziati per i paesi ACP, 286 milioni di EUR per i PTOM e 430 milioni di EUR per la Commissione a titolo delle spese di sostegno legate alla programmazione e all'attuazione del FES. In particolare l'importo concesso agli ACP è ripartito nel modo seguente: 17.766 milioni di EUR per il finanziamento dei programmi indicativi nazionali e regionali, 2700 milioni di EUR per il finanziamento della cooperazione intra-ACP e interregionale, 1500 milioni di EUR per il finanziamento del fondo d'investimento. Una percentuale maggiore della dotazione è destinata ai programmi regionali, a riprova dell'importanza attribuita all'integrazione economica regionale ai fini dello sviluppo nazionale e locale, al quale funge da base. La creazione di «importi di incentivo» per ciascun paese ha costituito un'innovazione del 10o FES.

Gli Stati membri sono vincolati da accordi bilaterali e portano avanti le proprie iniziative con i paesi in via di sviluppo, al di fuori del Fondo europeo di sviluppo o di altri fondi comunitari.

L’11o FES coprirà il periodo fra il 2014 e il 2020 e dispone di una dotazione di 30,5 miliardi di EUR, mentre altri 2,6 miliardi di EUR saranno resi disponibili dai fondi Banca di investimento europea sotto forma di prestiti.

Nel giugno del 2013, i paesi dell’UE hanno raggiunto un accordo interno che istituiva l’11o FES, compresa la ripartizione rivista dei contributi fra di essi ; questo accordo interno deve essere ancora ratificato. La Decisione 2013/759/UE del Consiglio stabilisce misure transitorie di gestione del FES fino all’entrata in vigore dell’11o FES.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 215/2008

20.3.2008

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GU L 78 del 19.3.2008, p. 1-34

Decisione 2013/759/EU

1.1.2014

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GU L 335 del 14.12.2013, p. 48-49

Ultimo aggiornamento: 29.04.2014