Cooperazione decentrata

L'Unione europea contribuisce alla riduzione della povertà nei paesi in via di sviluppo fissando le modalità di gestione della cooperazione decentrata, la quale si concentra sul potenziamento delle capacità di dialogo delle società civili dei paesi in via di sviluppo al fine di favorire l'emergere della democrazia. Questo strumento normativo è sostituito dal regolamento che istituisce lo strumento di finanziamento e cooperazione allo sviluppo dal 1° gennaio 2007.

ATTO

Regolamento (CE) n° 1659/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo alla cooperazione decentralizzata [Vedi atti modificativi].

SINTESI

Il nuovo regolamento (CE) n. 625/2004 proroga fino al 31 dicembre 2006 il regolamento di base (CE) n. 1659/98 relativo alla cooperazione decentralizzata, apportandovi inoltre alcune modifiche e precisazioni. In particolare specifica che gli attori della cooperazione decentrata non provengono soltanto dai paesi in via di sviluppo ma anche dalla Comunità europea e aggiunge altri tipi di organizzazioni all'elenco dei partner. Intende inoltre favorire la capacità di dialogo delle società civili affinché diventino interlocutori validi nel processo democratico.

Iniziative e azioni sostenute

Le iniziative e le azioni sostenute dalla Comunità nel quadro della cooperazione decentrata riguardano la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile, in particolare in situazioni di partenariato difficile, che intendono promuovere:

In questa prospettiva, la Commissione deve tener conto, valutando i progetti e i programmi proposti, dei fattori seguenti:

Settori prioritari

Le attività da realizzare prioritariamente riguardano i settori seguenti:

Partner

Al fine di non far partecipare soltanto le organizzazioni non governative tradizionali, la cooperazione decentrata ed il sostegno finanziario a titolo del citato regolamento sono aperti a tutti gli operatori della cooperazione decentrata della Comunità o dei paesi in via di sviluppo, vale a dire:

La partecipazione alle gare d'appalto è aperta a tutte le persone giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario che hanno esperienza in materia di sviluppo, e può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo. Deve trattarsi di organizzazioni senza scopo di lucro.

Disposizioni finanziarie 7. Il pacchetto finanziario per il periodo 2004-2006 ammonta a 18 milioni di euro. Per ogni contratto è previsto un importo massimo di 100.000 euro.

L'atto originale si applicava fino al 31 dicembre 2001 ma è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006.

Il sostegno finanziario è costituito da aiuti non rimborsabili; gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio.

Il regolamento prevede contributi finanziari diversi da quelli della Comunità europea. Per ciascuna attività di cooperazione viene chiesto un contributo dei partner. Ciononostante, tale contributo tiene conto delle possibilità dei partner e della natura dei progetti. Inoltre, possono essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri.

Tutti i contratti di finanziamento conclusi nel quadro del regolamento possono essere sottoposti a controlli in loco da parte della Commissione e della Corte dei conti europea, conformemente alle disposizioni comunitarie in materia.

Mezzi di attuazione delle azioni

12. I mezzi contemplati dal finanziamento comunitario per l'attuazione delle azioni nel quadro del regolamento comprendono in particolare:

Le forniture devono essere originarie degli Stati membri, del paese beneficiario, di altri paesi in via di sviluppo o, in casi eccezionali, di altri paesi terzi.

Ruolo della Commissione nell'attuazione delle azioni

La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al regolamento.

Ha inoltre un ruolo di coordinamento e deve garantire la coerenza e la complementarità di tali azioni. La Commissione può prendere misure di coordinamento quali:

Nell'attuazione la Commissione è assistita da un comitato comprendente i rappresentanti degli Stati membri (comitato di cofinanziamento ONG).

Relazione annuale e valutazione

Nel quadro della relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della politica di sviluppo, la Commissione presenta una sintesi delle azioni finanziate, il loro impatto e i loro risultati, una valutazione indipendente dell'esecuzione del regolamento nonché informazioni sugli attori della cooperazione decentrata con i quali sono stati conclusi i contratti.

Inoltre, in occasione del comitato ONG la Commissione comunica agli Stati membri le azioni e i progetti approvati, precisandone importo, natura, paese beneficiario e partner.

Contesto

Il regolamento di base costituisce il seguito di numerose misure della Comunità che sottolineano l'importanza della cooperazione decentrata in materia di sviluppo. Il principio è stato introdotto nella Quarta Convenzione di Lomé nel 1989 ed è stato sottolineato in particolare nel regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio (abrogato dal regolamento che istituisce lo strumento di finanziamento e cooperazione allo sviluppo dal 1° gennaio 2007). riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi. Nel 1992 l'autorità di bilancio ha creato una linea di bilancio volta a promuovere questo approccio in tutti i paesi in via di sviluppo.

Il regolamento va inserito nel contesto della partecipazione degli attori non statali alla politica di sviluppo dell'UE.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 625/2004

04.04.2004

-

GU L 99 del 03.04.2004

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 625/2004

04.04.2004

-

GU L 99 del 3.4.2004

Ultima modifica: 29.06.2007