Schema di preferenze tariffarie generalizzate dal 2002 al 2005

L'Unione europea istituisce il sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005. Il sistema semplifica e armonizza le procedure dei vari regimi esistenti al fine di migliorare il tasso di accesso dei paesi in via di sviluppo al mercato comunitario, garantendo nel contempo la promozione delle norme sociali fondamentali e delle norme ambientali.

ATTO

Regolamento (CE) n. 2501/2001 del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2004 [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Il regolamento intende prorogare fino al 31 dicembre 2005 lo schema delle preferenze generalizzate della Comunità a favore dei paesi in via di sviluppo.

Prevede

Regime generale

Ai sensi del regolamento, i prodotti considerati non sensibili, importati nella Comunità da paesi in via di sviluppo beneficiari, sono esonerati dai dazi doganali. Le merci dei settori tessile e dell'abbigliamento beneficiano soltanto di una riduzione del 20% dei dazi della tariffa doganale comune (TDC). I prodotti classificati sensibili beneficiano di una riduzione del 3,5% dei dazi della TDC.

Le preferenze tariffarie si applicano alle importazioni dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari. Il cumulo regionale dell'origine è preso in considerazione al fine di incentivare i raggruppamenti regionali. I paesi beneficiari del sistema di preferenze generalizzate (SPG) sono elencati nell'allegato I del regolamento.

Il regolamento prevede la revoca del beneficio dell'SPG nei confronti dei paesi che non hanno più bisogno di un trattamento preferenziale. Ciò riguarda i paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi ad alto reddito e che hanno raggiunto un determinato livello di sviluppo industriale calcolato in base a una formula prevista dal regolamento (indice di sviluppo) per tre anni consecutivi. Se per un periodo equivalente tali criteri non sono rispettati, il paese escluso viene nuovamente inserito nella lista dei paesi beneficiari dell'SPG.

In applicazione del principio di graduazione, le preferenze tariffarie previste dal regolamento sono soppresse per i paesi beneficiari e i prodotti appartenenti a un determinato settore se per tre anni consecutivi il paese interessato si trova in uno dei due casi seguenti:

7; Le preferenze tariffarie sono ripristinate quando per tre anni consecutivi non si verifica nessuna di queste condizioni.

Regimi speciali d'incentivazione

L'SPG prevede la possibilità per i paesi beneficiari di sottoscrivere regime incentivanti che consentono di beneficiare di una diminuzione supplementare dei dazi doganali del 5% sulle esportazioni nella Comunità. La riduzione totale sale quindi all'8,5%.

Il regime speciale di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori può essere concesso ai paesi che forniscono la prova del fatto che applicano una legislazione comprendente le norme adottate dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):

Questo regime speciale può essere concesso anche ai paesi la cui legislazione integri gran parte delle norme precitate e che abbiano avviato un processo chiaro e definitivo per applicarle. In tal caso, la concessione del regime può avvenire per un periodo limitato. Affinché il regime sia rinnovato, il paese beneficiario deve giustificare i progressi ottenuti in materia.

Il regime speciale di incentivazione per la tutela dell'ambiente giova alle importazioni di prodotti della foresta tropicale originari dei paesi che applicano effettivamente una legislazione nazionale contenente le norme e gli orientamenti internazionalmente riconosciuti relativi alla gestione sostenibile delle foreste tropicali (essenzialmente quelle dell'Organizzazione internazionale del legno tropicale).

I paesi che desiderano beneficiare di questi regimi devono presentare le richieste alla Commissione, che le esamina e verifica l'effettiva applicazione da parte dei paesi delle norme sociali e ambientali richieste prima di prendere una decisione.

Regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati

Il regolamento comprende l'iniziativa "Tutto tranne le armi" adottata dal regolamento (CE) n. 416/2001 del 28 febbraio 2001. Infatti, la Comunità concede a tutti i prodotti originari dei paesi meno sviluppati, ad eccezione di armi e munizioni, la franchigia doganale senza limiti quantitativi. Tuttavia, il regime di libero accesso sarà introdotto gradualmente per quanto riguarda le banane a partire dal 2002 e per quanto riguarda il riso e lo zucchero tra il 2006 e il 2009. Nell'attesa, a tali prodotti viene applicato un contingente tariffario globale a dazio nullo (regolamento (CE) n. 1381/2002 del 29 luglio 2002 e regolamento (CE) n. 1401/2002 del 31 luglio 2002).

Regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga

Viene istituito un regime specifico di sospensione totale dei dazi della TDC applicabili ai prodotti industriali e agricoli a favore del Pakistan e dei paesi del Patto andino e dell'America centrale. Tale regime è volto a favorire la stabilità politica, economica e sociale di questi paesi minacciati dalla produzione e dal commercio della droga.

La Commissione è responsabile del controllo e della valutazione degli effetti del regime sui paesi beneficiari nonché della valutazione del loro sviluppo sociale e della loro politica ambientale.

Revoca temporanea

La concessione delle preferenze tariffarie può essere revocata temporaneamente nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario in determinate circostanze:

Il regolamento precisa il contenuto generale della cooperazione amministrativa richiesta ai paesi beneficiari, in particolare in materia di controllo dell'origine delle merci. Fissa la procedura che disciplina lo svolgimento dell'inchiesta condotta dalla Commissione prima di prendere una decisione positiva o negativa riguardo alla revoca temporanea delle preferenze nonché alle modalità di partecipazione all'inchiesta del paese interessato.

Disposizioni di salvaguardia

Il regolamento prevede inoltre una clausola di salvaguardia che permette alla Commissione di sospendere le preferenze tariffarie e di ripristinare i dazi della TDC se un prodotto originario di un paese beneficiario viene importato in condizioni tali da provocare o da rischiare di provocare gravi difficoltà ai produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti. La decisione della Commissione viene presa, in seguito a un'inchiesta, entro 30 giorni dalla consultazione del comitato delle preferenze generalizzate. In casi urgenti, la Commissione può prendere le misure preventive necessarie.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2501/2001

01.01.2002

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Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 2211/2003

22.12.2003

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GU L 332 del 19.12.2003

Ultima modifica: 01.02.2005