Regime comune applicabile alle importazioni

Il regolamento mira ad instaurare un regime comune applicabile alle importazioni dell’Unione europea (UE), basato sul principio della libertà delle importazioni, e a definire procedure che consentano all’UE di prendere, all'occorrenza, le misure di vigilanza e di salvaguardia necessarie per tutelare i suoi interessi.

ATTO

Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni.

SINTESI

Il presente regolamento sancisce il principio della libera importazione dei prodotti originari di paesi terzi, fatte salve eventuali misure di salvaguardia. Il regolamento si applica alle importazioni nell’UE dei prodotti originari di paesi terzi, tranne i prodotti tessili soggetti ad un regime specifico d'importazione e i prodotti originari di certi paesi terzi soggetti a uno specifico regime comune in materia di importazioni.

Procedura d'informazione e di consultazione

Quando l'evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dai paesi dell’UE. Su richiesta di un paese dell'UE o su iniziativa della Commissione, si possono avviare consultazioni in seno ad un Comitato consultivo composto da rappresentanti di ciascun paese dell’UE e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Le consultazioni vertono primariamente sulle condizioni delle importazioni, sulla situazione economica e commerciale e sulle eventuali misure da adottare. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In tal caso, i paesi dell’UE possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine compreso tra cinque e otto giorni lavorativi.

Procedura d'inchiesta

Qualora, al termine delle consultazioni, la Commissione ritenga che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa avvia un'inchiesta entro un mese e pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un avviso in cui si riassumono le informazioni ottenute.

L'inchiesta deve determinare se le importazioni del prodotto in questione minaccino di arrecare o arrechino un grave pregiudizio ai produttori europei interessati. Una volta avviata l'inchiesta, la Commissione raccoglie e verifica tutte le informazioni che ritiene necessarie.

Nell'ambito dell'inchiesta, la Commissione esamina:

Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta una relazione al comitato consultivo. A seconda dei risultati, la Commissione può chiudere l'inchiesta oppure decidere di adottare misure di vigilanza o di salvaguardia.

Questa procedura d'inchiesta non preclude l'adozione di misure di vigilanza o di misure di salvaguardia provvisorie, specie in situazioni di emergenza. In tal caso, le misure non possono applicarsi per più di 200 giorni.

Misure di vigilanza

Qualora l'andamento del mercato di un prodotto originario di uno dei paesi terzi contemplati dal presente regolamento rischi di arrecare un pregiudizio ai produttori europei di prodotti analoghi o concorrenti, e qualora gli interessi dell’UE lo richiedano, l'importazione di tale prodotto può essere assoggettata ad un controllo europeo con decisione del Consiglio o della Commissione.

La vigilanza, che viene instaurata di norma con decisione della Commissione, può consistere in un controllo a posteriori delle importazioni (vigilanza statistica) o in una vigilanza preventiva. In quest’ultimo caso, i prodotti soggetti a una vigilanza preventiva possono essere immessi in libera pratica nell’UE subordinatamente alla presentazione di un documento d'importazione. Questo documento è rilasciato gratuitamente dai paesi dell’UE, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la domanda dell'importatore, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell’UE. Il documento è valido in tutta l’UE, indipendentemente dal paese che l’ha rilasciato.

La misura di vigilanza non si applica necessariamente all'intera UE. Qualora infatti, dopo otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni sull'opportunità di instaurare una vigilanza europea, le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a una vigilanza europea preventiva, la Commissione può disporre una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni dell’UE.

I paesi dell’UE devono informare mensilmente la Commissione dei documenti d'importazione rilasciati (in caso di vigilanza preventiva) e delle importazioni effettivamente realizzate (in caso di vigilanza preventiva o a posteriori).

Misure di salvaguardia

Si possono prendere misure di salvaguardia solo se un prodotto è importato nell’UE in quantitativi talmente accresciuti e/o in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori europei. Queste condizioni sono cumulative per quanto riguarda i membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Quando sussistano dette condizioni, la Commissione può modificare la durata di validità dei documenti d'importazione istituiti in caso di vigilanza oppure instaurare una procedura di autorizzazione delle importazioni, assoggettandole in particolare ad un contingentamento.

Nell'instaurare un contingente si tiene conto in particolare dell'interesse a mantenere, per quanto possibile, le correnti di scambio tradizionali e del volume delle merci esportate in forza di contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della misura. In linea di massima, il livello del contingente non deve essere inferiore alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni.

Le misure di salvaguardia si applicano ad ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. In via eccezionale, esse possono essere limitate ad una o più regioni dell’UE. Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già spediti verso l’UE.

Dette misure vengono prese dalla Commissione o dal Consiglio. Qualora il suo intervento sia stato richiesto da un paese dell’UE, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi. La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e ai paesi dell’UE. Ogni paese dell’UE può sottoporre la decisione al Consiglio entro un mese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione. Se il Consiglio non delibera entro tre mesi, la decisione della Commissione si considera abrogata.

Quando gli interessi dell’UE lo richiedano, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione elaborata secondo le modalità di cui sopra, può adottare misure di salvaguardia.

Nessuna misura di salvaguardia può essere applicata nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell’OMC finché la quota di importazioni nell’UE del prodotto fornita dal paese non superi il 3 %, sempre che i paesi in via di sviluppo membri dell’OMC la cui quota nelle importazioni comunitarie è inferiore al 3 % non forniscano tutti insieme oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nell’UE.

In linea di massima, la durata delle misure di salvaguardia non può superare i quattro anni, salvo eventuali proroghe concesse alle stesse condizioni applicate per l'adozione della misura iniziale. Comunque sia, la durata massima delle misure è di otto anni.

Oltre alle misure di salvaguardia propriamente dette, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure appropriate per consentire l'esercizio dei diritti o l'adempimento degli obblighi dell’UE o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.

Il regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra l’UE e paesi terzi, né all'adozione o all'applicazione, da parte dei paesi dell’UE, di misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di moralità pubblica, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale, di tutela della proprietà industriale e commerciale o di speciali formalità in materia di cambio.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 260/2009

20.4.2009

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GU L 84, 31.3.2009

Ultima modifica: 10.02.2011