Contratto quadro di partenariato con organizzazioni umanitarie (2008-2012)

Questo nuovo contratto quadro di partenariato (CQP) con le organizzazioni umanitarie copre il periodo che va dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012. Come i CQP precedenti, definisce il ruolo, i diritti e gli obblighi dei partner nonché le disposizioni giuridiche che si applicano alle operazioni di assistenza umanitaria.

ATTO

Contratto quadro di partenariato con organizzazioni umanitarie (EN) (FR).

SINTESI

La direzione generale per gli Aiuti umanitari della Commissione europea (DG ECHO) non interviene direttamente sul campo, ma la sua assistenza è distribuita e attuata essenzialmente dai suoi partner. I contratti quadro di partenariato (CQP) sono quindi alla base della sua attività. Dalla sua creazione nel 1992, ECHO ne ha sempre fatto uso e attualmente sono in vigore due CQP: un contratto quadro con le organizzazioni internazionali e un contratto quadro con le organizzazioni non governative (ONG). Esiste inoltre un accordo quadro finanziario e amministrativo fra la Comunità europea e le Nazioni Unite (FAFA), che disciplina le operazioni umanitarie finanziate da ECHO e realizzate dalle agenzie umanitarie delle Nazioni Unite.

Questo nuovo CQP con le ONG, in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, può essere rinnovato tacitamente dalla Commissione per un periodo non superiore a un anno. Questo CQP è il quarto nella storia della DG ECHO dopo quelli adottati nel 1993, nel 1998 e nel 2003. Il nuovo CQP intende semplificare e rendere più flessibili gli strumenti contrattuali con i partner nonché migliorare l'attuazione degli aiuti umanitari attraverso un'impostazione più incentrata sui risultati. In tale contesto, si sono ripresi i due obiettivi di «continuità» e «partenariato di qualità» del CQP precedente.

Disposizioni generali

Gli aiuti umanitari dell’UE vengono forniti attraverso i programmi e i progetti sostenuti dalla Comunità, che può finanziare l’acquisto e la fornitura di qualsiasi prodotto, materiale o servizio necessari, conformemente al regolamento (CE) n. 1257/96, che costituisce la base giuridica dell’operato della DG ECHO nonché dei CQP.

Il CQP definisce i principi comuni che disciplinano la relazione di partenariato fra ECHO e le ONG e stabilisce le procedure e le regole di esecuzione che si applicano alle operazioni umanitarie realizzate in partenariato. Inoltre, il CQP definisce i criteri applicati alla selezione dei partner e intende pertanto stabilire relazioni di cooperazione a lungo termine tra ECHO e le ONG al fine di garantire la rapidità, l’efficienza e l’efficacia degli aiuti. In linea di massima, la firma di un accordo di partenariato costituisce quindi la condizione indispensabile per la concessione di sovvenzioni di finanziamento a sostegno di operazioni umanitarie specifiche, ma il CQP non rappresenta un accordo di finanziamento di per sé.

Gli obiettivi principali del CQP sono:

La qualità del partenariato deve concretarsi al momento dell’attuazione dei progetti umanitari e deve essere basata su: trasparenza e responsabilità nei confronti delle parti interessate, formulazione di strategie che tendano all’efficacia della risposta umanitaria, accesso a condizioni di lavoro eque per gli operatori umanitari nonché promozione di una cultura di apprendimento legata alle migliori pratiche. L’informazione e la comunicazione tra i partner devono essere fluide.

Selezione e valutazione dei partner

Possono diventare partner tutte le ONG che condividono i valori, i principi e gli obiettivi di ECHO, dopo una verifica della loro conformità ai criteri predefiniti. I criteri di ammissibilità sono:

Oltre all’ammissibilità viene valutata anche l’idoneità. Saranno presi in considerazione per la selezione e verificati con le autorità nazionali e in loco le capacità tecniche, logistiche, di gestione amministrativa e finanziaria, l’esperienza, i risultati già ottenuti, la capacità di esecuzione e l’imparzialità.

Monitoraggio e controllo

Il nuovo CQP instaura due meccanismi di controllo per una sorveglianza più efficace degli interventi delle ONG:

La Commissione procede a una valutazione periodica delle ONG firmatarie del CQP secondo una procedura in due fasi:

Sospensione o risoluzione dell’accordo di partenariato

Una volta eseguita la valutazione annuale, la Commissione può confermare il suo partenariato con l'ONG, sospendere il CQP o rescinderlo previo preavviso. In caso di non conformità con i criteri, la Commissione può sospendere il partenariato dando un preavviso scritto di 45 giorni. In caso di sospensione, l’ONG non può più ottenere un nuovo finanziamento durante il periodo di sospensione, ma può ottenere il ripristino del suo status attivo se prova di essersi nuovamente conformata ai criteri di idoneità. In caso di presunta violazione degli obblighi contrattuali da parte dell'ONG, la Commissione può sospendere il CQP con effetto immediato.

Se la sospensione dura un anno, l’accordo di partenariato viene risolto. Altri casi di risoluzione derivano dalla non conformità rispetto alle esigenze di ammissibilità di cui sopra, dal mancato rispetto dei valori, dei principi o degli obiettivi del CQP nonché da casi di gravi irregolarità che provocano o potrebbero provocare una perdita per il bilancio comunitario. Anche in questo caso il termine per il preavviso scritto è di 45 giorni.

Azioni ammissibili al finanziamento comunitario

L’assistenza umanitaria comprende in particolare la fornitura di generi alimentari, acqua e strutture igienico-sanitarie, ripari e servizi sanitari, nonché attività di ripristino a breve termine, lavori di ricostruzione, azioni volte a proteggere le vittime dei conflitti e operazioni di preparazione ai rischi di calamità naturali.

Queste operazioni devono rispettare i principi fondamentali di umanità, imparzialità, neutralità e indipendenza *. Devono focalizzarsi sui beneficiari, basarsi sulle necessità delle popolazioni in difficoltà e utilizzare le migliori pratiche esistenti nel settore umanitario. A tal fine le ONG devono:

Le operazioni possono essere avviate su iniziativa della Commissione o di una ONG. Le operazioni approvate possono essere finanziate integralmente o parzialmente dalla Comunità europea.

Termini chiave dell'atto

See also

Ultima modifica: 25.01.2011