Agenzia europea per la difesa

L'Agenzia europea per la difesa si prefigge di sviluppare le capacità di difesa nel settore della gestione delle crisi, di promuovere e rafforzare la cooperazione europea nel settore degli armamenti, nonché di rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea, di creare un mercato europeo competitivo dei materiali di difesa e di promuovere la ricerca.

ATTO

Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa.

SINTESI

L’Agenzia europea per la difesa ha la missione di aiutare il Consiglio e gli Stati membri nel loro impegno per migliorare le capacità di difesa dell'Unione europea (UE) nel settore della gestione delle crisi e di sostenere la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

All'Agenzia partecipano tutti gli Stati membri dell'UE, tranne la Danimarca (a norma dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'UE e al trattato sul funzionamento dell’UE, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa). La sede è a Bruxelles.

L’Agenzia è posta sotto l'autorità e il controllo politico del Consiglio. Quest'ultimo stabilisce ogni anno gli orientamenti in merito alle attività dell'Agenzia, con particolare riguardo al programma di lavoro e al quadro finanziario dell'Agenzia. L'Agenzia riferisce periodicamente al Consiglio sulle sue attività.

Ambiti d’azione

L'Agenzia ha i seguenti compiti principali:

Organizzazione

L’Agenzia ha personalità giuridica. Tra i suoi organi figurano il capo dell'Agenzia, il comitato direttivo e il direttore esecutivo:

La Commissione è membro del comitato direttivo senza diritto di voto ed è pienamente associata ai lavori dell'Agenzia. La Commissione, a nome dell’UE, può inoltre partecipare a progetti e programmi dell'Agenzia.

Progetti ad hoc

L’Agenzia offre agli Stati membri la possibilità di elaborare progetti ad hoc, ovvero che riguardano un tema specifico e coinvolgono soltanto gli Stati membri interessati. Il Comitato direttivo può inoltre autorizzare parti terze a partecipare ai progetti ad hoc. In tal caso, stabilisce le modalità di cooperazione tra l’Agenzia e le parti terze.

Norme finanziarie

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, adotta le disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Agenzia. Le entrate comprendono entrate varie e contributi degli Stati membri partecipanti all'Agenzia.

Il comitato direttivo, su proposta del direttore esecutivo o di uno Stato membro, può decidere che l'Agenzia può essere incaricata dagli Stati membri, su base contrattuale, della gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza. Il comitato direttivo può inoltre autorizzare l'Agenzia a concludere contratti a nome di taluni Stati membri.

Relazioni con organizzazioni o paesi terzi

Nell’ambito delle sue missioni, l’Agenzia può instaurare collaborazioni con paesi terzi, nonché collaborare con organizzazioni internazionali quali l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) (EN) (FR) o l’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) (EN). Tali collaborazioni riguardano in particolare:

Contesto

L’Agenzia europea per la difesa è stata istituita ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 3, del trattato sull’UE. Le sue missioni sono enumerate all’articolo 45 del TUE. L’Agenzia europea rappresenta un elemento fondamentale della politica di sicurezza e di difesa comune dell’UE. Essa offre infatti un quadro giuridico e istituzionale per la cooperazione degli Stati membri nel settore della difesa.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Azione comune 2004/551/PESC

12.7.2004

-

GU L 245, 17.7.2004

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Azione comune 2008/299/PESC

7.4.2008

-

GU L 102,12.4.2008

ATTI COLLEGATI

Decisione 2007/643/PESC del Consiglio, del 18 settembre 2007, sulle norme finanziarie dell'Agenzia europea per la difesa nonché sulle norme di aggiudicazione degli appalti e norme relative a contributi finanziari a titolo del bilancio operativo dell'Agenzia europea per la difesa [Gazzetta ufficiale L 269 del 12.10.2007]. La decisione precisa ed integra le disposizioni finanziarie dell'azione comune 2004/551/PESC per garantire, tra l'altro, una certa coerenza con le nome europee pertinenti. Precisa i principi applicabili al bilancio dell’Agenzia e alla sua esecuzione, nonché il calendario delle relazioni finanziarie e la realizzazione dell'audit annuale. Precisa inoltre nel dettaglio le disposizioni (campo di applicazione, procedure, sanzioni, ecc.) e le modalità di esecuzione delle norme di aggiudicazione degli appalti e delle norme relative a contributi finanziari a titolo del bilancio operativo dell'Agenzia europea per la difesa.

See also

Agenzia europea per la difesa (EN)

Ultima modifica: 11.03.2011