Ricostituzione degli stock di merluzzo bianco

Il piano di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco del 2004 non ha raggiunto il suo obiettivo. A fronte di questa constatazione, il Consiglio ha adottato un nuovo piano volto a colmare le lacune del precedente. Le misure adottate prevedono una limitazione della proporzione di stock prelevata dai pescatori e una semplificazione del sistema di gestione dello sforzo di pesca.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 [Cfr. atto(i) modificatore(i)].

SINTESI

Il piano a lungo termine di ricostituzione degli stock di merluzzo bianco deve poter assicurare uno sfruttamento sostenibile delle risorse di merluzzo bianco sulla base del rendimento massimo sostenibile.

Zone geografiche

Il piano di ricostituzione si applica alle seguenti zone geografiche:

Totale ammissibile di catture (TAC)

Ogni anno il Consiglio decide in merito ai TAC per l’anno successivo per ciascuno degli stock di merluzzo bianco nelle zone di cui sopra. Il TAC è calcolato in base ai livelli di pesca ottimali in grado di garantire un rendimento massimo sostenibile. Nel nuovo piano di ricostituzione, il TAC non viene più fissato rispetto ai livelli di biomassa (quantità di pesci nel mare), ma detraendo i quantitativi di rigetti di merluzzo bianco e il quantitativo corrispondente ad altre fonti di mortalità per pesca.

Il tasso di mortalità per pesca viene ridotto del 25 %, del 15 % o del 10 % da un anno all’altro, a seconda dello stato dello stock, fino a quando il tasso di mortalità non raggiungerà lo 0,4 %.

Nel caso in cui il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) non disponga di informazioni sufficienti sullo stato degli stock, il piano prevede:

Limitazione dello sforzo di pesca

Il presente regolamento introduce un nuovo sistema di gestione dello sforzo di pesca che fissa dei livelli massimi (espressi in kilowatt/giorni) per gruppo di navi o per segmento di flotta * tenendo conto degli attrezzi da pesca e delle maglie utilizzati. La gestione di tali livelli massimi viene garantita dagli Stati membri. Essi adotteranno tutte le misure atte a garantire che lo sforzo non superi i limiti fissati.

Il regolamento apporta una novità. Gli Stati membri possono concedere ulteriori livelli di sforzo di pesca per talune navi che seguono buone pratiche di pesca atte a ridurre le loro catture di merluzzo bianco. Tale misura incoraggia, tra le altre cose, l’impiego di reti più selettive e il rispetto di aree protette che interessano le zone di riproduzione. Tuttavia non si prevede di aumentare i livelli di sforzo di pesca.

Gli Stati membri sono autorizzati a trasferire lo sforzo e la capacità di pesca tra le zone geografiche e i gruppi di sforzo *.

Porti designati

Gli sbarchi superiori a due tonnellate di merluzzo bianco devono avvenire solo nei porti designati. Ogni Stato membro designa tali porti e stabilisce le relative procedure di ispezione e sorveglianza, comprese le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di merluzzo bianco sbarcati.

Contesto

Il presente regolamento si basa sui pareri delle parti interessate, riunite in occasione del colloquio sulla ricostituzione degli stock di merluzzo bianco del marzo 2007.

La Commissione valuta l’impatto delle misure di gestione sugli stock di merluzzo bianco e sulle relative attività di pesca, al più tardi nel terzo anno di applicazione del presente regolamento e in seguito ogni tre anni. Essa può eventualmente proporre delle misure pertinenti per modificare il regolamento basandosi sui pareri forniti dal CSTEP e previa consultazione del competente consiglio consultivo regionale.

Termini chiave dell’atto

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1342/2008

1.1.2009

-

L 348, 24.12.2008

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1224/2009

23.12.2009

-

L 343, 22.12.2009

Le modifiche e correzioni successive del regolamento(CE) n. 1342/2008 sono state integrate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

ATTI COLLEGATI

Regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’UE e, per le navi dell’UE, in determinate acque non UE [Gazzetta ufficiale L 24 del 27.1.2011].

Ultima modifica: 11.04.2011