Aiuti di Stato alle PMI nel settore della pesca

La Commissione agevola lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese (PMI) adottando un nuovo regolamento di esenzione per categorie nel settore della pesca. Questo regolamento stabilisce che alcuni aiuti di Stato sono compatibili con le regole della concorrenza e la politica comune della pesca (PCP). Questo tipo di aiuti è esente dall'obbligo di notifica. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione una scheda di informazioni per la pubblicazione.

ATTO

Regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca.

SINTESI

Il regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole e medie imprese (PMI) nel settore della pesca. Questi aiuti non richiedono una valutazione caso per caso purché essi siano conformi alle disposizioni previste dal Fondo europeo per la pesca (FEP) e dagli orientamenti per la pesca.

Le categorie di aiuti esentate ai sensi del presente regolamento sono:

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

Lo Stato membro deve accertarsi che l'aiuto che desidera concedere non alteri le condizioni della concorrenza in misura contraria all'interesse generale. L'aiuto concesso non è soggetto all'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE). In compenso, lo Stato membro è tenuto a presentare alla Commissione una scheda di informazioni in formato elettronico nella forma prevista all'allegato I del presente regolamento per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'importo dell’aiuto non può superare il massimale fissato a 1 milione di euro all’anno per beneficiario o a 2 milioni di euro per progetto ammissibile.

Il cumulo degli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento con altri aiuti dello stesso tipo è possibile, purché gli aiuti cumulati riguardino differenti costi ammissibili entro i limiti dei massimali precedentemente fissati.

Solo gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione sono soggetti all'esenzione prevista dal presente regolamento. Un aiuto ha un effetto di incentivazione se permette al beneficiario di realizzare attività o progetti che non avrebbe realizzato in condizioni normali di mercato. Affinché tale effetto di incentivazione sia riconosciuto, il beneficiario deve presentare la sua domanda di aiuto prima dell'avvio del progetto o dell'inizio delle attività.

Gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione una relazione in formato elettronico. Le informazioni fornite devono consentire di verificare che gli aiuti esentati siano conformi ai criteri della trasparenza e di esenzione.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore - Data di scadenza

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 736/2008

18.8.2008 - 31.12.2013

-

GU L 201 del 30.7.2008

Ultima modifica: 10.09.2008