Regolamento interno del Consiglio dell'Unione europea

Il Consiglio dell'Unione europea (UE), più comunemente chiamato Consiglio, è un'istituzione comunitaria. È legislatore dell'Unione congiuntamente al Parlamento europeo e delega l'esecuzione degli atti alla Commissione. Il Consiglio assicura inoltre il coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri. Di norma, adotta le sue decisioni a maggioranza dei membri che lo compongono. Si compone, nelle sue diverse formazioni interne, di un ministro per ciascuno Stato membro. È presieduto, a turno, da ciascuno degli Stati membri per una durata di sei mesi. Il suo regolamento interno definisce le disposizioni concernenti la sua organizzazione e funzionamento.

ATTO

Decisione del Consiglio 2004/338/CE, Euratom, del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno. Regolamento interno del Consiglio [Cfr atti modificativi].

SINTESI

Questo regolamento stabilisce il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio dell'Unione europea.

Il trattato CE, all'articolo 207, paragrafo 3, conferisce al Consiglio un potere di auto-regolamentazione. L'edizione attuale del regolamento interno è entrata in vigore il 23 marzo 2004 e si compone di 28 articoli, accompagnati da cinque allegati.

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Nell'ambito dell'organizzazione del Consiglio, si contano quattro istanze di base: le formazioni del Consiglio, la presidenza, il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti) e il segretario generale con il proprio segretariato.

Dal punto di vista giuridico, il Consiglio europeo (FR) è comunque una formazione del Consiglio. Non è dotato di regolamento interno in quanto non è un'istituzione comunitaria. La Costituzione europea, in via di ratifica, propone di attribuire al Consiglio il presente statuto.

Il Consiglio europeo

Il Consiglio europeo è la riunione dei capi di Stato e di governo degli Stati membri della Comunità europea. Il suo obiettivo è quello di dare all'Unione l'impulso necessario al suo sviluppo e definirne gli orientamenti politici generali. Si riunisce almeno due volte l'anno sotto la stessa presidenza del Consiglio dell'UE. Il presidente della Commissione europea ne è membro di diritto.

Le formazioni del Consiglio

Il Consiglio può riunirsi in formazioni diverse, in funzione delle materie trattate. Esse si compongono di un rappresentante ministeriale per ciascuno Stato membro, abilitato ad impegnare il proprio governo relativamente alle decisioni prese. La lista delle formazioni è fissata dal Consiglio: "Affari generali e relazioni esterne" (CAG), la cui formazione è l'unica stabilita dal regolamento interno. Attualmente si contano nove formazioni, riportate nell'allegato I del regolamento:

I singoli Stati membri determinano la propria rappresentanza in seno al Consiglio. Più ministri possono partecipare in qualità di titolari a una stessa formazione del Consiglio. Per quanto riguarda il CAG, ciascun governo si fa rappresentare dal ministro o dal segretario di Stato di sua scelta.

Il Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" è competente per i due principali settori di attività, per i quali tiene sessioni distinte, ordini del giorno separati ed eventualmente date diverse:

Le altre formazioni del Consiglio devono trasmettere al CAG i loro contributi per il Consiglio europeo, entro due settimane prima della riunione.

La presidenza del Consiglio dell'UE

La presidenza del Consiglio è assicurata, a turno, da uno Stato membro dell'UE per un periodo di sei mesi. Essa ha un ruolo motore nello sviluppo dei lavori del Consiglio. Ogni anno, in dicembre, i due paesi che eserciteranno la presidenza nell'anno successivo devono presentare congiuntamente un progetto di programma annuale. La futura presidenza deve stabilire ugualmente l'ordine del giorno provvisorio per le riunioni da tenere lungo tutto il suo mandato.

La presidenza assicura inoltre l'applicazione del presente regolamento e vigila sul corretto svolgimento dei dibattiti. Essa può inoltre limitare il numero di persone presenti in sala, determinare la durata dei dibattiti, chiedere, se necessario, che le posizioni comuni e i contributi siano presentati per iscritto.

Ha la facoltà di rappresentare il Consiglio davanti al Parlamento europeo. Previo accordo della presidenza, tale rappresentanza può essere assicurata dal segretario generale.

Coreper, comitati e gruppi di lavoro

Il Coreper è composto dai rappresentanti permanenti di ciascuno Stato membro o del loro sostituto. Ha il compito di preparare i lavori del Consiglio ed esegue i mandati che questo gli affida. Il Coreper è presieduto dal rappresentante del paese che esercita la presidenza del Consiglio. Esso vigila sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione e sul rispetto dei principi e delle norme seguenti:

Tutti i punti iscritti all'ordine del giorno di una sessione del Consiglio sono oggetto di un esame preliminare del Coreper. Il Coreper cerca di trovare un accordo al proprio livello, che sarà sottoposto all'adozione del Consiglio. Quando viene trovato un accordo, il punto viene scritto nella parte A dell'ordine del giorno, suscettibile d'approvazione senza dibattito del Consiglio (cfr. "l'ordine del giorno") Il Coreper può istituire comitati o gruppi di lavoro per portare a termine i lavori di preparazione o di studio.

Il Coreper può inoltre prendere decisioni di procedura, purché iscritte nel proprio ordine del giorno in merito, tra l'altro, ai seguenti temi: tenere una riunione in un luogo diverso da Bruxelles, tenere un dibattito pubblico, rendere pubblici gli esiti di votazioni, ricorrere alla procedura scritta, pubblicare, o meno, un testo nella Gazzetta ufficiale o consultare un'istituzione o organo.

Il segretario generale e il segretariato generale

Il segretariato generale è associato alla programmazione, al coordinamento, al controllo e alla coerenza dei lavori del Consiglio e all'attuazione del suo programma annuale. Esso è posto sotto alla responsabilità di un segretario generale, che svolge contemporaneamente le funzioni di alto rappresentante per la PESC, e di un segretario generale aggiunto, entrambi nominati dal Consiglio a maggioranza qualificata. Essi provvedono inoltre ad elaborare il progetto di stato di previsione delle spese del Consiglio, nonché a gestire gli stanziamenti relativi a questa istituzione.

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Una parte del regolamento del Consiglio concerne il proprio funzionamento interno: convocazione e sede, ordine del giorno, sessioni, quorum e votazione. È inoltre prevista la possibilità di ricorso alla procedura scritta per questioni urgenti e la notifica degli atti.

Convocazione e sede

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente. Le eventuali date delle sessioni sono comunicate dal presidente sette mesi prima della data di assunzione delle funzioni. Il Consiglio ha sede a Bruxelles, ma in aprile, giugno e ottobre tiene le sessioni a Lussemburgo. Il Consiglio o il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), deliberando all'unanimità, può decidere che una sessione si tenga in un altro luogo.

Sessioni

Le sessioni del Consiglio non sono pubbliche, tranne nei casi previsti dal regolamento (cfr. "pubblicità delle delibere"). La Commissione e la Banca centrale europea (BCE), quest'ultima nei casi in cui esercita il proprio diritto d'iniziativa, sono inviate a partecipare alle sessioni del Consiglio. Tuttavia, il Consiglio può decidere di deliberare senza la presenza della Commissione o della Banca centrale europea.

Ordine del giorno

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri quattordici giorni prima della sessione. Ciascun punto deve essere accompagnato dalla documentazione necessaria; qualora tale documentazione non sia disponibile, il punto non viene incluso nell'ordine del giorno provvisorio. L'ordine del giorno è adottato dal Consiglio all'inizio di ogni sessione. I punti contrassegnati da un asterisco sono quelli per i quali la presidenza, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere un voto.

L'ordine del giorno è diviso nelle parti A e B. Nella parte A vengono iscritti i punti per i quali un'approvazione da parte del Consiglio è possibile senza dibattito. Ciò non esclude che ogni membro possa esprimere un'opinione in occasione dell'approvazione di tali punti e far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale. Qualora una presa di posizione su un punto A possa dare adito a un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o della Commissione lo chieda, tale punto viene ritirato dall'ordine del giorno.

I punti che interessano la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale possono essere iscritti all'ordine del giorno ai fini di una decisione soltanto se è trascorso un periodo di sei settimane dall'invio ai parlamenti nazionali.

Quorum e votazione

All'atto della votazione viene verificata l'esistenza del quorum, che viene raggiunto se la maggioranza dei membri è presente alla riunione. La decisione 2004/701/CE aggiunge che qualora una decisione richieda la maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere di verificare che tale maggioranza rappresenti almeno il 62% della popolazione dell'Unione.

Il Consiglio procede al voto su iniziativa del presidente. Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di voto su iniziativa di un membro del Consiglio o della Commissione, qualora la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio lo decida. I membri del Consiglio votano nell'ordine stabilito all'unanimità dal Consiglio, cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il membro che esercita la presidenza.

Procedura scritta

Gli atti del Consiglio relativi ad una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto. Spetta al Coreper il compito di decidere all'unanimità di ricorrere a tale procedura. Anche il presidente può proporre di ricorrere a tale procedura, ma ai fini della sua applicazione è necessario il consenso di tutti i membri del Consiglio. Su iniziativa della presidenza, il Consiglio può altresì procedere mediante procedura scritta semplificata (COREU) negli ambiti che interessano la PESC. In tal caso,la proposta è considerata adottata alla scadenza del termine stabilito, salvo obiezioni di un membro del Consiglio.

Notifica degli atti

Le direttive e decisioni che non sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale (GU) sono notificate ai destinatari dal segretario generale o dal segretario generale aggiunto. Si tratta di:

PUBBLICITÀ DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Pubblicità delle deliberazioni

In linea di principio, le deliberazioni del Consiglio soggette al segreto professionale, non sono pubbliche. Tuttavia, qualora il Consiglio deliberi su atti da adottare in conformità della procedura di codecisione, la discussione è aperta al pubblico:

Inoltre il CAG, nell'ambito della sessione Affari generali, una volta l'anno tiene un dibattito sul programma operativo del Consiglio o, se necessario, della Commissione. Queste sessioni pubbliche sono altresì divulgate tramite mezzi audiovisivi. Almeno una volta l'anno, il Consiglio deve tenere un dibattito pubblico sulle nuove proposte legislative importanti.

Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto e dei verbali

I risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e i verbali sono pubblicati nell'ambito:

Inoltre, i risultati delle votazioni sono resi pubblici:

Pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale

Non tutti gli atti del Consiglio sono pubblici.

Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

Salvo decisione contraria del Consiglio o del Coreper, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale:

Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e all'unanimità, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni nell'ambito della PESC. Viene ugualmente decisa caso per caso la pubblicazione relativa:

Accesso ai documenti del Consiglio

Le disposizioni specifiche riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti (FR) del Consiglio figurano nell'allegato II del regolamento interno.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione del Consiglio 2004/338/CE e regolamento interno

23.3.2004

-

GU L 106 del 15.4.2004

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2004/701/CE

01.11.2004

-

GU L 319 del 20.10.2004

Ultima modifica: 27.04.2005