Regolamento interno del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni (CdR) è un organo consultivo dell’Unione europea (UE). L’articolo 306 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) conferisce al CdR il diritto di adottare il proprio regolamento interno.

ATTO

Comitato delle regioni - Regolamento interno

SINTESI

Il Comitato delle regioni (CdR) è un organo consultivo dell’Unione europea (UE). L’articolo 306 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) conferisce al CdR il diritto di adottare il proprio regolamento interno.

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO INTERNO?

Governa il funzionamento e l’organizzazione del Comitato delle regioni.

PUNTI CHIAVE

Composizione

Il CdR si compone di 350 membri e di un ugual numero di supplenti il cui mandato è di 5 anni. I membri, che sono rappresentanti delle collettività regionali e locali, sono nominati dal loro paese. Il Consiglio approva la lista dei membri e dei supplenti a maggioranza qualificata.

Ai sensi della decisione 2014/930/UE, i seggi vengono ripartiti come segue:

24: Germania, Francia, Italia e Regno Unito;

21: Spagna e Polonia;

15: Romania;

12: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Svezia;

9: Danimarca, Irlanda, Croazia, Lituania, Slovacchia e Finlandia;

7: Lettonia e Slovenia;

6: Estonia;

5: Cipro, Lussemburgo e Malta.

Consultazione

Nel corso del processo decisionale europeo, il Comitato delle regioni deve essere consultato in relazione ai seguenti ambiti:

coesione economica e sociale,

sanità, istruzione e cultura,

politica occupazionale,

politica sociale,

ambiente,

formazione professionale,

trasporti.

I membri del CdR esercitano le proprie funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’UE.

I membri e i supplenti provenienti da ciascun paese costituiscono le delegazioni nazionali.

Possono anche costituire dei gruppi in funzione delle loro affinità politiche. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno 18 membri in rappresentanza di almeno un quinto dei paesi dell’UE. Almeno la metà dei membri del gruppo devono inoltre essere titolari.

L’assemblea plenaria

Il CdR si riunisce in assemblea plenaria per:

l’adozione di pareri, relazioni e risoluzioni;

l’adozione del progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate;

l’adozione del programma politico del Comitato all’inizio di ogni mandato quinquennale;

l’elezione de presidente, del primo vicepresidente e degli altri membri dell’ufficio di presidenza;

la costituzione delle commissioni;

l’adozione e la revisione del regolamento interno;

la decisione di esercitare un ricorso dinnanzi alla Corte di giustizia dell’UE.

L’assemblea plenaria si riunisce almeno una volta al trimestre. Nel caso in cui almeno un quarto dei membri lo richiedano, il presidente è tenuto a convocare una sessione plenaria straordinaria.

Le sessioni sono aperte al pubblico, a meno che l’assemblea plenaria non disponga diversamente.

Il quorum (ossia il numero minimo che deve essere presente per adottare una decisione) è raggiunto in una sessione plenaria quando la maggioranza dei membri è presente.

L’assemblea plenaria si pronuncia a maggioranza dei voti espressi, salvo disposizioni contrarie del regolamento interno.

L’ufficio di presidenza

L’ufficio di presidenza riflette la composizione globale del CdR. Esso è composto dal presidente, dal primo vicepresidente, da un vicepresidente per ogni paese dell’UE, da ventotto altri membri e dai presidenti dei gruppi politici. Viene eletto dall’assemblea plenaria e rimane in carica per la durata di due anni e mezzo. Ad esclusione del presidente, il primo vicepresidente e i presidenti dei cinque gruppi politici, i seggi vengono ripartiti come segue:

tre seggi: Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Spagna, Polonia;

due seggi: Paesi Bassi, Grecia, Repubblica ceca, Belgio, Ungheria, Portogallo, Svezia, Austria, Slovacchia, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Croazia, Lituania, Bulgaria, Romania;

un seggio: Lettonia, Slovenia, Estonia, Cipro, Lussemburgo, Malta.

I compiti principali dell’ufficio di presidenza sono:

definizione di un progetto di programma politico all’inizio di ciascun mandato e ne controlla l’applicazione;

coordinamento dei lavori dell’assemblea plenaria e delle commissioni;

questioni finanziarie, organizzative e amministrative;

nomina del segretario generale nonché alcune categorie di funzionari e altri agenti.

L’ufficio può esercitare un ricorso dinnanzi alla Corte di giustizia dell’UE a nome del CdR. Ciò può avvenire, per esempio, se una legge dell’UE non rispetta il principio di sussidiarietà e viola le competenze regionali e locali o se i diritti istituzionali del CdR non sono stati rispettati (ad esempio la consultazione sulla legislazione di pertinenza). L’assemblea plenaria dovrà decidere, nel corso della sessione successiva, se mantenere il ricorso in questione.

Il presidente

Il presidente rappresenta il Comitato e ne dirige i lavori.

Commissioni

All’inizio di ogni mandato, si costituiscono le commissioni. Queste elaborano progetti di parere, di rapporto e di risoluzione e li sottopongono all’assemblea plenaria. Attualmente si contano sei commissioni:

CIVEX: commissione per la cittadinanza, la governance, gli affari istituzionali ed esterni;

COTER: commissione per la politica di coesione territoriale e per il bilancio dell’Unione;

ECON: commissione per la politica economica;

ENVE: commissione per l’ambiente, i cambiamenti climatici e l’energia;

NAT: commissione per le risorse naturali;

SEDEC: commissione per la politica sociale, l’istruzione, l’occupazione, la ricerca e la cultura.

La composizione delle commissioni deve riflettere la composizione del CdR. Ogni membro deve far parte di almeno una commissione e al massimo di due deroghe possono essere fatte per i membri delle delegazioni nazionali in cui il numero di membri è inferiore al numero delle commissioni. Le riunioni della Commissione sono normalmente aperte al pubblico.

Documenti elaborati dal Comitato delle regioni

Il CdR redige pareri, relazioni e risoluzioni che vengono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso adotta pareri:

sulle proposte legislative e i documenti orientativi elaborati dalla Commissione, dal Consiglio o dal Parlamento nei casi previsti dai trattati dell’Unione europea o in altri casi qualora una delle istituzioni lo ritenga opportuno;

di propria iniziativa;

qualora venga consultato il Comitato economico e sociale europeo e il CdR ritenga che sono in gioco alcuni interessi regionali specifici.

Segretariato generale

Il CdR è assistito da una segreteria generale, sotto la direzione del segretario generale. Il/La segretario/a generale deve assicurare l’esecuzione delle decisioni prese dall’ufficio di presidenza o dal presidente ed è nominato/a dall’ufficio di presidenza con una maggioranza dei due terzi dei suoi membri per un periodo di cinque anni.

CONTESTO

Nel 2012, è stato adottato un protocollo sulla cooperazione tra la Commissione europea e il CdR. Esso mira a garantire che le due parti lavorino in stretta collaborazione in settori di interesse comune. Questi includono aspetti relativi alla strategia Europa 2020, alla coesione economica, sociale e territoriale e, in particolare, all’attuazione della cooperazione interregionale e transnazionale.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet del Comitato delle regioni.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Comitato delle regioni - Regolamento interno.

10.1.2010

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GU L 6 del 9.1.2010, pag. 14-31

ATTI COLLEGATI

Protocollo sulle modalità di cooperazione tra la Commissione europea e il Comitato delle regioni (GU C 102, 5.4.2012, pag. 6-10).

Decisione 2014/930/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che determina la composizione del Comitato delle regioni (GU L 365, 19.12.2014, pag. 143-144).

Ultima modifica: 22.07.2015