Protezione dei pedoni e di altri utenti vulnerabili della strada

L’Unione europea intende ridurre il numero di decessi e la gravità delle lesioni subite da pedoni e ciclisti in incidenti con veicoli a motore. I produttori d’automobili dovranno perciò modificare la parte anteriore dei veicoli.

ATTO

Direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.

SINTESI

Ogni anno circa 8000 pedoni e ciclisti perdono la vita e 300.000 rimangono feriti in incidenti stradali.

Gli incidenti sono particolarmente frequenti nelle zone urbane. Anche in caso di automobili che circolano a velocità relativamente basse le lesioni provocate da una collisione con un veicolo in movimento possono essere molto gravi, in particolare in caso di urto con le strutture anteriori del veicolo. Se la velocità è inferiore a circa 40 km/h è possibile tuttavia attenuare considerevolmente la gravità delle lesioni modificando la parte frontale dei veicoli.

La direttiva fissa le prescrizioni di sicurezza che devono essere soddisfatte dai produttori di automobili per ridurre la gravità delle lesioni riportate dai pedoni e dagli altri utenti vulnerabili della strada, come i ciclisti e i motociclisti, in caso di urto contro la superficie frontale di un veicolo.

La direttiva si basa sull’articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea. Le disposizioni tecniche armonizzate per l’omologazione dei veicoli a motore, per quanto riguarda la protezione dei pedoni, sono infatti necessarie per garantire il buon funzionamento del mercato interno.

Campo d’applicazione

La direttiva riguarda le superfici frontali dei veicoli, vale a dire il cofano e il paraurti.

Essa si applica alle autovetture (categoria M1) di meno di 2,5 tonnellate e ai veicoli commerciali (categoria N1) di meno di 2,5 tonnellate derivati da veicoli della categoria M1. Si prevede che la Commissione esaminerà la possibilità di estendere il campo d’applicazione della direttiva ai veicoli che non superano le 3,5 tonnellate.

Prescrizioni di sicurezza

La direttiva propone valori limite che dovranno essere rispettati nella costruzione delle strutture frontali dei veicoli e non dovranno essere superati in caso di collisione del veicolo con un pedone. Per garantirne il rispetto, i veicoli saranno sottoposti a varie prove di sicurezza. Le prove e i valori limite si basano sulle raccomandazioni del comitato europeo per il miglioramento della sicurezza dei veicoli.

In casi di superamento dei valori limite, gli Stati membri non potranno più rilasciare omologazioni CE né immatricolazioni per i veicoli in questione.

Le prescrizioni tecniche entreranno in vigore in due fasi, per le quali la direttiva prevede periodi di transizione. Le prescrizioni della prima fase dovranno essere rispettate a partire dal 1° ottobre 2005 per tutti i nuovi tipi di veicoli e dal 31 dicembre 2012 per tutti i veicoli nuovi. Le prescrizioni della seconda fase saranno invece obbligatorie a decorrere dal 1° settembre 2010 per tutti i nuovi tipi di veicoli e a decorrere dal 1° settembre 2015 per tutti i veicoli nuovi. Questo periodo di transizione permette ai costruttori di conformarsi ai valori limite e di inserire questi cambiamenti nel quadro della costruzione di nuovi tipi di veicoli senza dover modificare immediatamente i veicoli in corso di produzione.

Data la rapidità dei progressi tecnologici di questo settore, i produttori possono adottare misure alternative di efficacia equivalente almeno a quella della direttiva. Secondo i risultati dello studio di fattibilità indipendente previsto prima del 1° luglio 2004, la Commissione modificherà eventualmente le disposizioni della direttiva.

La Commissione effettuerà una prima valutazione entro il 1° aprile 2006 e in seguito ogni due anni.

Modifica del sistema di omologazione

La direttiva fa parte delle direttive particolari che devono essere rispettate per garantire la conformità alla procedura di omologazione CE. La direttiva 70/156/CEE deve perciò essere modificata di conseguenza.

Contesto

La Commissione europea si è posta come priorità la riduzione del numero di morti e feriti sulle strade europee. Il suo obiettivo è diminuire del 50%, entro il 2010, gli incidenti stradali mortali.

A tal fine la Commissione europea ha avviato discussioni con i produttori d’automobili europei, giapponesi e coreani, che hanno portato le industrie ad impegnarsi ad adottare provvedimenti intesi a migliorare la sicurezza dei pedoni. In seguito al parere del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri, la Commissione ha elaborato un atto giuridico che stabilisce gli obiettivi principali e le prescrizioni tecniche di base da rispettare e offre così la sicurezza giuridica necessaria in questo settore.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 2003/102/CE [adozione: codecisione COD/2003/0033]

07.12.2003

31.12.2003

GU L 321 del 06.12.2003

ATTI COLLEGATI

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada [COM(2007) 560 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. La Commissione propone di riunire le esigenze della direttiva 2005/66/CE (utilizzazione di sistemi di protezione frontale) e della direttiva 2003/102/CE (protezione dei pedoni) in un regolamento unico, al fine di migliorare la coerenza e l'attuazione delle misure riguardanti la protezione dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada. La Commissione ridefinisce le esigenze passive attuali associandovi una misura di tipo «attivo» riguardante i sistemi di assistenza in frenata del tipo "ABS". A tal fine essa ha dialogato con i costruttori automobilistici europei, giapponesi e coreani, nonché con tutte le parti interessate.

La proposta di regolamento stabilisce le esigenze in materia di costruzione e di funzionamento dei veicoli e specifica gli obblighi dei costruttori (sistemi di frenata autorizzati, protezione frontale), quelle delle autorità competenti degli Stati membri (controllo del rispetto delle esigenze, sanzioni), nonché le modalità d'attuazione.

Direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio [Gazzetta ufficiale L 309 del 25.11.2005].

Decisione 2004/90/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativa alle prescrizioni tecniche per l'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili prima e nel caso di un urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE [Gazzetta ufficiale L 31 del 04.02.2004].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, dell’11 luglio 2001, « Protezione dei pedoni: impegni dell’industria automobilistica europea » [COM(2001) 389 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. La Commissione europea presenta una valutazione dell’impegno concluso con l’industria automobilistica europea, rappresentata dall’Associazione europea dei costruttori d’automobili (ACEA).

Ultima modifica: 19.05.2008