Norme dell’Unione europea sui contratti derivati negoziati fuori borsa, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC), le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Deroghe

Responsabilità dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Competenze

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dall’16 agosto 2012.

CONTESTO

Di norma, i derivati OTC vengono negoziati privatamente. Di conseguenza, le informazioni che li riguardano sono accessibili soltanto alle parti contraenti, il che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi correlati.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Derivato negoziato fuori borsa (OTC). Un derivato è un contratto finanziario legato al valore o allo stato futuro di un’entità sottostante, quale un’attività, un indice o un tasso di interesse. Un derivato OTC è un derivato non negoziato in borsa o su un mercato extracomunitario equivalente, bensì privatamente tra due controparti, ad esempio una banca e un produttore.
Controparte centrale (CCP). Un organismo tra le due controparti di un’operazione che funge da acquirente per ogni venditore e da venditore per ogni acquirente. Lo scopo principale della CCP è di gestire il rischio di una controparte che non è in grado di effettuare i pagamenti richiesti quando sono dovuti, rendendosi inadempiente rispetto al contratto.
Repertorio di dati sulle negoziazioni. Una banca dati centrale alla quale vengono segnalate le operazioni in derivati. I repertori di dati sulle negoziazioni sono imprese commerciali. Esistono repertori di dati sulle negoziazioni relativi a derivati OTC di crediti (un particolare tipo di derivato, come ad esempio le opzioni o i future), tassi di interesse e strumenti capitali.
Rischio di credito di controparte. Il rischio che una controparte, ossia l’altra parte coinvolta in un’operazione finanziaria, si renda inadempiente nel pagamento.
Compensazione. Tutte le attività dal momento in cui viene preso un impegno fino a quando l’operazione non viene regolata.
Rischio operativo. Il rischio di perdite derivanti da processi interni inadeguati o falliti o da eventi esterni, ad esempio frodi, errori umani o atti di terrorismo.
Valutazione ai prezzi di mercato. Assegnazione a un’attività di un valore pari all’attuale prezzo di mercato dell’attività o a un prezzo calcolato sulla base di attività standardizzate correlate per le quali esiste un mercato.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 648/2012 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 25.10.2023