Imposta sulle transazioni finanziarie

Nel contesto della crisi economica e finanziaria è sempre più diffusa l'opinione che il settore finanziario debba contribuire in modo più giusto, dato l'attuale tassazione insufficiente della maggior parte dei servizi finanziari grazie all'esenzione IVA. La presente proposta di direttiva mira a mettere a punto un'imposta comune riservata alle transazioni finanziarie il cui obiettivo principale è di far partecipare in modo giusto gli enti finanziari ai costi della crisi ed evitare la frammentazione del mercato interno nelle transazioni finanziarie.

PROPOSTA

Proposta di direttiva del Consiglio del 28 settembre 2011 concernente un sistema comune d’imposta sulle transazioni finanziarie e recante modifica della direttiva 2008/7/CE [COM(2011) 594 definitivo – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

La presente proposta mira a stabilire un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie * (ITF).

Riguarda tutte le transazioni finanziarie, ossia l'acquisto e la vendita di uno strumento finanziario, come azioni delle società, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, quote di organismi d’investimento collettivo, prodotti strutturati e derivati ​​e la conclusione o la modifica di contratti derivati, a condizione che almeno una delle parti coinvolte nella transazione sia stabilita in uno Stato membro (SM) e che un ente finanziario (come le imprese di investimento, i mercati organizzati, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione o di riassicurazione, gli organismi d’investimento collettivo e i loro gestori, i fondi pensione e i loro gestori, alcune altre società in cui una quota significativa della loro attività è rappresentata da transazioni) stabilito in uno SM sia parte coinvolta nella transazione, agendo per conto proprio o per conto di altri soggetti oppure agendo per conto di una delle parti della transazione.

In generale, un ente finanziario si considera stabilito nello Stato membro che lo ha autorizzato ad agire in tale veste, ma va notato che in certe condizioni anche un ente finanziario non stabilito in uno SM, per esempio se partecipa a una transazione finanziaria con una parte stabilita nel territorio di uno Stato membro, è considerato stabilito nel territorio di uno Stato membro (l'ultimo riportato in questo caso).

I seguenti soggetti sono esclusi dal campo di applicazione

Le seguenti transazioni sono escluse dal campo di applicazione:

Esigibilità, base imponibile e aliquote dell'ITF

L’ITF è esigibile per ogni transazione finanziaria nel momento in cui avviene. Il successivo annullamento o la rettifica di una transazione finanziaria non hanno alcun effetto sull’esigibilità, fatti salvi i casi di errori.

In caso di transazioni diverse da quelle che disciplinano i contratti derivati, la base imponibile dell'ITF corrisponde in linea di principio a tutto ciò che costituisce il corrispettivo pagato o dovuto, a fronte del trasferimento, dalla controparte o da una parte terza.

In caso di transazioni relative a ​​contratti derivati, la base imponibile dell'ITF è pari all’ammontare nozionale del contratto derivato al momento della transazione finanziaria (ovvero l’ammontare nominale o facciale sottostante utilizzato per calcolare i pagamenti effettuati su un determinato contratto derivato).

Se del caso, il tasso di cambio applicabile è l’ultimo tasso di vendita registrato, nel momento in cui l’ITF diventa esigibile, sulla borsa valori più rappresentativa dello SM interessato o a un tasso di cambio determinato con riferimento a tale mercato.

Le aliquote ITF che gli Stati membri devono applicare non possono essere inferiori a (aliquote minime):

Versamento dell’ITF, obblighi collegati e prevenzione dell’evasione, dell’elusione e dell’abuso

L'ITF deve essere versata da ogni ente finanziario (stabilito in uno Stato membro) che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Va notato inoltre che ogni ente finanziario che partecipa a una transazione o che è coinvolto in una transazione è responsabile del pagamento dell'imposta. Una singola transazione finanziaria può dar luogo al versamento dell'imposta per entrambi le parti di tale transazione, secondo l'aliquota applicabile nello SM dove è stabilito l'ente finanziario coinvolto.

Tuttavia, quando un ente finanziario agisce a nome o per conto di un altro ente finanziario, solo quest'ultimo deve versare l'ITF.

Inoltre, ciascuna delle parti di una transazione è responsabile in solido del versamento dell'imposta dovuta da un ente finanziario con riferimento a tale transazione.

I limiti di tempo per il versamento dell'ITF alle autorità fiscali degli SM sono i seguenti:

Gli SM devono stabilire altri requisiti per garantire il versamento e il controllo del versamento dell'imposta.

Gli Stati membri non devono poter mantenere o introdurre imposte sulle transazioni finanziarie oltre all’ITF o all'imposta sul valore aggiunto (IVA) secondo le disposizioni della direttiva IVA.

Contesto

Il 7 ottobre 2010, la Commissione europea aveva esaminato l'importanza di introdurre un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF) nella sua comunicazione relativa alla tassazione del settore finanziario. La presente proposta di direttiva realizza questa introduzione e costituisce pertanto un primo passo verso un possibile sistema di tassazione più globale.

Termini chiave dell'atto

Riferimento

Proposta

Gazzetta ufficiale

Procedura

COM(2011) 594

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Consultazione 2011/0261/CNS

See also

Ultima modifica: 23.11.2011