Maggiore accessibilità al materiale protetto da diritti d’autore — Le opere orfane

 

SINTESI DI:

Direttiva 2012/28/UE — taluni usi consentiti di opere orfane

QUAL È LO SCOPO DI QUESTA DIRETTIVA?

La direttiva ha l’obiettivo di promuovere la digitalizzazione e il legittimo accesso transfrontaliero online alle opere orfane* presenti nelle collezioni di biblioteche, scuole, università, musei, archivi, istituti per la tutela del patrimonio audiovisivo ed emittenti pubbliche.

Queste organizzazioni hanno la missione di interesse pubblico di:

Dopo che sarà stata completata una ricerca diligente* a queste organizzazioni sarà consentito l’uso di opere orfane per tali scopi.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a opere protette da diritti d’autore di prima pubblicazione o, in caso di mancata pubblicazione, di prima trasmissione (in televisione o online, ad es. mezzi audiovisivi anziché materiale stampato) nel territorio di uno Stato membro.

La direttiva si applica a diverse categorie di opere:

Status di opera orfana

Banca dati

È prevista la creazione di una banca dati online unica per tutta l’Europa, accessibile pubblicamente, che contenga le informazioni sulle opere orfane, comprese:

In questo modo le organizzazioni che svolgono le ricerche e i titolari dei diritti potranno facilmente trovare informazioni sull’identificazione e sull’uso delle opere orfane.

Utilizzi consentiti

Le organizzazioni interessate dalla direttiva possono utilizzare un’opera orfana solo per il raggiungimento di obiettivi legati alla loro missione di interesse pubblico:

Le organizzazioni possono generano dei ricavi nel corso di tali utilizzi, allo scopo esclusivo di coprire i costi relativi alla digitalizzazione delle opere orfane e alla loro messa a disposizione del pubblico.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dal 29 ottobre 2014 e doveva diventare legge negli Stati membri in quella stessa data.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Opere orfane: libri, riviste, film, registrazioni audio e così via, protetti da diritti d’autore, ma per le quali non è possibile individuare o contattare i proprietari o altri titolari dei diritti per ottenere le autorizzazioni al copyright.
Ricerca diligente: ricerca accurata volta a individuare e/o localizzare l’autore del materiale coperto dai diritti o altri titolari dei diritti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pagg. 5-12)

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell’Unione europea (versione codificata) (GU L 154, del 16.6.2017, pagg. 1-99)

Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012 oche attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129, del 16.5.2012, pagg. 1-6)

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pagg. 10-19)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 14.06.2018